N. 978 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 luglio 2004

Ordinanza  emessa  il  27  luglio  2004  dal  tribunale  di Lecco nel
procedimento civile vertente tra F.P. - C.G.I.L. Funzione pubblica ed
altra contro Casa di riposo dott. Luigi e Regina Sironi ONLUS

Previdenza  e  assistenza  sociale  - Regione Lombardia - Istituzioni
  pubbliche   di   assistenza   e  beneficenza  -  Personale  assunto
  successivamente  alla  trasformazione  -  Prevista applicazione dei
  contratti  in  essere  o  di  contratti compatibili ed omogenei con
  quelli  applicati  al  personale  gia' in servizio - Violazione del
  principio  di liberta' ordinamentale delle Organizzazioni sindacali
  -  Invasione  della  sfera  di  competenza  statale  in  materia di
  disciplina dei rapporti privatistici.
- Legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1, art. 18, comma 13.
- Costituzione, artt. 18, 39 e 117.
(GU n.49 del 22-12-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Sciogliendo  la  riserva  che precede, assunta all'udienza del 26
luglio 2004;
    Letti gli atti e documenti di causa;
    Rilevato che le organizzazioni sindacali CGIL Funzione pubblica e
FPS  CISL  della  provincia  di  Lecco  promuovevano ricorso ai sensi
dell'art.  28  della  legge 20 maggio 1970 n. 300 (cosiddetto statuto
dei  lavoratori)  per denunciare il comportamento antisindacale della
Casa di riposo convenuta;
        che  la dedotta antisindacalita' sarebbe consistita nel fatto
che  la  Casa  di  riposo, gia' IPAB, avrebbe applicato al dipendente
assunto  piu'  di  recente  (dopo la cosiddetta «privatizzazione») il
CCNL «UNEBA» piuttosto che il CCNL «Regioni ed Autonomie locali»;
        che    la   illegittimita'   e   antisindacalita'   di   tale
comportamento  deriverebbe  dalla  violazione  dell'art.  18 comma 13
della  legge  regionale  della  Lombardia  n. 1/2003 il quale prevede
testualmente che «fino alla determinazione di un autonomo comparto di
contrattazione, al personale delle IPAB che si trasformano in persone
giuridiche   di   diritto   privato,   in   servizio   alla  data  di
trasformazione,  si  applicano  i  contratti  in essere. Al personale
assunto    successivamente    alla   trasformazione,   in   sede   di
contrattazione  decentrata, e' stabilita l'applicazione dei contratti
in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati
al personale gia' in servizio»;
        che,  quindi,  in base all'ultima parte del predetto comma il
contratto  collettivo  da  applicare alla lavoratrice assunta avrebbe
dovuto  esser concordato a seguito di confronto con le organizzazioni
sindacali;
        che   tale   confronto   non   si   era   svolto  e,  quindi,
l'applicazione  unilaterale  di  uno  specifico  contratto collettivo
costituiva condotta antisindacale.
    Parte convenuta ha eccepito:
        che  le  IPAB  sono  state  oggetto  di una lunga e complessa
trasformazione  fino  ad arrivare, da ultimo, al riconoscimento della
loro intrinseca ed originaria natura privatistica;
        che la legge regionale Lombardia numero n. 1/2003 rappresenta
l'esito  conclusivo  della  disciplina del fenomeno di trasformazione
delle predette istituzioni;
        che  nella fase immediatamente precedente alla trasformazione
in  ente  di  diritto  privato, la Fondazione convenuta ha comunicato
alle  organizzazioni  ricorrenti quale contratto privatistico avrebbe
inteso applicare;
        che  dal  punto  di  vista oggettivo e soggettivo deve essere
esclusa la antisindacalita' della condotta tenuta;
        che  la  legge regionale, comunque, sembra presentare profili
di illegittimita' costituzionale sotto diversi aspetti;
        che, in ogni caso, l'art. 18, comma 13, della legge regionale
n. 1/2003  non  impone  l'obbligo  di  raggiungere  un accordo con le
organizzazioni   sindacali   circa   la  disciplina  contrattuale  da
applicare;
        che i profili di incostituzionalita' della norma di cui parte
ricorrente  chiede  l'applicazione  portano  ad  escludere  la natura
antisindacale del comportamento tenuto.
    Il  giudice  del  lavoro  fissa  tempestivamente l'udienza del 29
giugno  2004,  questo  giudice  ascoltava  la discussione orale delle
parti  e  si  riservava la decisione; tuttavia, ritenuta rilevante la
questione di costituzionalita' eccepita, invitava entrambe le parti a
dedurre  in  merito  alla  gerarchia  delle  fonti (in particolare ai
rapporto  tra  la  previsione  contenuta nel CCNL Regioni e autonomie
locali art. 1 comma 2 e la previsione contenuta nella legge regionale
n. 1/2003,   art.18  comma  13)  nonche'  in  merito  ai  profili  di
legittimita'  costituzionale  del  predetto  art.  18  comma 13 legge
regione Lombardia n. 1/2003.
    Fissata nuovamente udienza di discussione su tali profili, questo
giudice   ritiene   di  dover  sollevare  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  18  comma 13 della legge regione Lombardia
del  13 febbraio 2003 pubblicata sul BUR n. 7 della legge 13 febbraio
2003.
    Come gia' ricordato, il secondo periodo del comma 13 dell'art. 18
della   legge  regionale  n. 1/2003  prevede  testualmente  che:  «al
personale  assunto  successivamente  alla  trasformazione, in sede di
contrattazione  decentrata, e' stabilita l'applicazione dei contratti
in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati
al personale gia' in servizio».
    La norma, in primo luogo, appare in contrasto con l'art. 18 e con
l'art.  39 della Costituzione in quanto viola il cosiddetto principio
di   liberta'  ordinamentale  riconosciuto  dalla  Costituzione  alle
organizzazioni    sindacali;    secondo   l'unanime   e   consolidata
interpretazione    della    norma    costituzionale,    infatti,   la
contrattazione   collettiva   deve   sfuggire   da   ogni  intervento
«eteronomo»;  non  puo'  essere,  quindi,  la legge - e tanto meno la
legge  regionale  -  a  stabilire  quale contratto collettivo e quale
livello  di contrattazione debba disciplinare un determinato rapporto
di  lavoro  privato,  l'ambito di applicazione di qualsiasi contratto
collettivo, infatti, puo' essere definito esclusivamente dalle stesse
parti contraenti.
    Inoltre, nel caso di specie; la norma richiamata potrebbe portare
(come    richiesto   dalle   organizzazioni   sindacali   ricorrenti)
all'applicazione  di un contratto collettivo previsto per il comparto
pubblico  (quello  delle  «Regioni  e  delle  autonomie  locali»)  in
riferimento  ad  un  datore  di  lavoro  (le  IPAB)  e ad un rapporto
contrattuale definitivamente accertato come privato.
    Ulteriormente,     l'applicazione    della    norma    richiamata
comporterebbe  l'utilizzazione  del  Contratto collettivo «Regioni ed
autonomie  locali»  stipulato,  per  parte  datoriale, da un soggetto
pubblico  (l'ARAN) estraneo all'organizzazione cui aderisce il datore
di  lavoro  convenuto  (qualunque  sia  tale organizzazione posto che
l'ARAN  rappresenta,  esclusivamente,  le amministrazioni pubbliche e
non i soggetti privati come le IPAB).
    Per  altro  verso,  l'art.  18  comma  13  della  legge regionale
Lombardia   n. 1/2003  sembra  porsi  in  contrasto  con  l'art.  117
Costituzione  in  quanto  interviene  a regolare i rapporti di natura
privatistica  come  tali  sottratti,  anche  dopo  la recente riforma
costituzionale,  alla  competenza  delle  regioni  (ci  si riferisce,
evidentemente,  alla  regolamentazione  del  rapporto di lavoro e non
alle  attivita'  socio-assistenziali  svolte dalle IPAB e rispetta le
quali le regioni hanno piena competenza).
    Si  rileva,  infine,  che la questione relativa alla legittimita'
costituzionale dell'art. 18, comma 13 della legge regionale Lombardia
n. 1/2003  risulta determinata per la decisione della controversia in
atto.
    Per  tali  ragioni,  si  ritiene  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  relativa  all'art.  18,  comma 13 della legge regione
Lombardia  n. 1/2003 non manifestamente infondata in riferimento agli
artt.   18,  39  e  117  della  Costituzione  per  le  ragioni  sopra
sinteticamente esposte.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 295 codice procedura civile, si sospende il presente
giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.
    Ai  sensi  dell'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87 e
dell'art.  23  della legge 16 marzo 1956, si dispone la comunicazione
del   presente  provvedimento  al  signor  Presidente  del  Consiglio
regionale  della Lombardia, al signor Presidente della Giunta regione
Lombardia e al signor Presidente del Consiglio dei ministri presso le
rispettive sedi istituzionali.
    Dispone,  altresi',  la trasmissione del presente provvedimento e
di tutti gli atti di causa alla Corte costituzionale.
    Si comunichi alle parti.
        Lecco, addi' 26 luglio 2004
                  Il giudice del lavoro: Cecchetti
04C1334