N. 981 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 2004

Ordinanza  emessa il 6 luglio 2004 dal giudice di pace di Pescara nel
procedimento  civile vertente tra Cicchetti Filomena contro Comune di
Pescara

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione   a  carico  del  proprietario  del  veicolo  che  non
  comunichi  i  dati  dell'effettivo  trasgressore  -  Violazione del
  principio  di  eguaglianza  (trattandosi  di sanzione irrogabile ai
  soli  proprietari  muniti di patente) - Compressione del diritto di
  difesa - Introduzione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva in
  contrasto con il principio della responsabilita' personale.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27.
(GU n.49 del 22-12-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nel procedimento civile al
n. 1205/04  reg.  gen. A.C. promosso da Cicchitti Filomena, residente
in   Pescara   alla   via   Catania  n. 14,  rappresentata  e  difesa
dall'avv. Giovanni  Di Bartolomeo ed elettivamente domiciliata presso
il suo studio in Pescara alla via Conte di Ruvo n. 83, ricorrente;
    Contro  il comune di Pescara, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato  e difeso dalla Polizia municipale col. Gabriele Cespa,
resistente.
    Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.
    Con ricorso tempestivamente depositato, presso la cancelleria del
giudice  di pace di Pescara, la sig.ra Cicchitti Filomena ha proposto
opposizione,  avverso  il verbale di contravvenzione n. 292754 del 20
ottobre  2004,  redatto  dalla  Polizia municipale di Pescara, per la
violazione  dell'art. 41/XI e 146/III c.d.s., poiche' alle ore 18,10,
in  corso  V. Emanuele n. 11, alla guida dell'autovettura Mazda Motor
CO.SW192  2,  targato CD447CP, proseguiva la marcia nonostante che il
semaforo proiettasse luce rossa nel suo senso di marcia.
    Immediatamente  dopo  i  motivi della contestazione, nello stesso
verbale,   viene  specificato  «la  presente  infrazione  prevede  la
decurtazione  di punti. La S.V. e' invitata entro trenta giorni dalla
notifica  del  presente  verbale  a  portare in visione presso questo
comando   di   Polizia  o  altro  comando  o  di  far  pervenire  una
dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione delle generalita'
e  i  dati  della patente di guida (con allegata fotocopia) di colui,
che,  al  momento dell'accertamento conduceva il veicolo, ove la S.V.
non  fornisse  entro  il termine fissato le suddette informazioni, la
decurtazione  sara'  a  carico del proprietario del veicolo, ai sensi
dell'art. 126-bis.
    Nel  verbale,  inoltre,  viene precisato che la violazione non e'
stata  immediatamente  contestata  «perche'  impegnati per viabilita'
all'incrocio».
    Tra  i  motivi  del  ricorso, la difesa della sig.ra Cicchitti ha
sollevato,  in  via  preliminare, la questione di incostituzionalita'
dell'art. 126-bis,  comma  2,  c.d.s. (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
modificato  dalla  legge  1°  agosto 2003, n. 214) nella parte in cui
prevede  che,  in  caso di mancata identificazione del conducente, la
decurtazione di punti dalla patente del proprietario del veicolo, per
violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.
    La  opponente  motiva  la  propria  istanza, facendo rilevare che
ricorrerebbe  la  istituzione  di  una  ipotesi  di  punibilita'  per
responsabilita'  oggettiva  del  proprietario  del  veicolo  per fato
altrui:  istituto avversato dal nostro diritto sanzionatorio penale e
amministrativo.
    Infatti,  con  disposizione  simile  a  quella  dell'art. 42 c.p.
all'art. 3  legge n. 689/1981 viene statuito che «nelle violazioni in
cui   e'   applicabile   una   sanzione  amministrativa  ciascuno  e'
responsabile   della   propria   azione  od  omissione,  cosciente  e
volontaria, sia essa dolosa o colposa».
    Orbene,  la  ricorrente  sostiene  che  la  disposizione  di  cui
all'art. 126-bis,  comma  2, c.d.s. contrasterebbe con l'art. 3 della
legge n. 689/1981.
    Posto   che,   nel  nostro  ordinamento,  la  responsabilita'  e'
personale,  non  e',  quindi,  condivisibile  che il proprietario sia
punito  con  sanzione  di carattere personale, per un atto che non ha
commesso.
    La  norma  di cui si chiede la censura, non tiene conto dei detti
principi e si pone anche in contraddizione con l'art. 27 Cost.
    L'obbligo  di  denuncia  del  conducente  del veicolo, imposto al
proprietario, nel caso in cui non sia stato identificato dagli organi
di  polizia,  pare  innovare tutti i principi del nostro ordinamento,
tanto  che si potrebbe conaetizzare l'oggettiva impossibilita' per il
proprietario   del  veicolo  di  rendere  la  dichiarazione  prevista
dall'art. 126-bis, comma 2 del c.d.s. e cio' perche' il proprietario,
che  non  fosse stato presente sul luogo dell'accertamento, potrebbe,
al  massimo,  fornire  i  dati  della persona a cui aveva affidato il
veicolo,  ma  non  potrebbe  mai  dichiarare  se  sia  stato costui a
commettere la contestata infrazione.
    Ed  ancora,  il  proprietario  ben  potrebbe  ignorare, sempre in
ipotesi   di   contestazione   differita,  nel  caso  di  macchina  a
disposizione  di  piu'  membri  di uno stesso nucleo famigliare o nel
caso  di macchina aziendale a disposizione di diversi dipendenti, chi
sia stato a commettere la violazione.
    Infine, la docurtazione dei punti si ripercuoterebbe a carico del
proprietario  per  l'omissione delle informazioni alla polizia, senza
considerare  che  tale  comportamento  omissivo,  e'  gia' di per se'
punito,  con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 180, comma 8,
c.d.s.
    La   ricorrente,   in   sintesi,   sostiene   nel   ricorso   che
l'art. 126-bis, comma 2, violerebbe:
        l'art. 3  Cost.,  in  quanto  la  decurtazione  dei  punti al
proprietario  del  veicolo e' subordinata alla circostanza che questi
sia  anche  patentato,  e,  quindi,  sarebbe una sanzione a carattere
«intermittente» o «eventuale»;
        l'art. 24  Cost., comma 20, perche' imponendo al proprietario
di  denunciare  il conducente del veicolo responsabile della presunta
violazione, si comprimerebbe il diritto di difesa del cittadino;
        ed  infine,  l'art. 27  Cost.,  in quanto nessuno puo' essere
punito   a   titolo   di   responsabilita'   oggettiva  per  sanzioni
amministrative personali.
    La   questione   di  legittimita'  costituzionale  dedotta  dalla
ricorrente  appare,  quindi, rilevante e non manifestamente infondata
nel giudizio in corso.
    E'  rilevante  in  quanto,  l'eventuale  rigetto dell'opposizione
comporterebbe l'automatica decurtazione del punteggio al proprietario
del  veicolo;  appare  non  manifestamente infondata in quanto, per i
motivi sopra esposti, la decurtazione dei punti a un soggetto diverso
dall'autore  della  violazione  risulterebbe  applicata  a  titolo di
responsabilita' oggettiva.
                              P. Q. M.
    Visti  gli articoli 134 Cost. e 23, comma 3, legge 11 marzo 1953,
n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata dalla ricorrente in relazione
all'art. 126-bis,  comma 2, c.d.s. per violazione degli artt. 3, 24 e
27 della Costituzione, per le ragioni sopra esposte;
    Dispone  che  la  cancelleria  del  giudice  di  pace  provveda a
restituire  alla  ricorrente  la  cauzione,  versata  al  momento del
deposito  del  ricorso,  ai sensi dell'art. 204-bis, comma 3, c.d.s.,
per intervenuta pronuncia di incostituzionalita';
    Dispone la sospensione del procedimento in corso;
    Ordina  la  notificazione  della  presente  ordinanza  alle parti
costituite;
    Ordina  la  notificazione  della presente ordinanza al Presidente
del Consiglio dei ministri;
    Ordina  la  comunicazione  della presente ordinanza ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Ordina  la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
    Cosi' deciso in Pescara, il 6 luglio 2004.
                   Il giudice di pace: Della Fazia
04C1337