N. 985 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 2004
Ordinanza del 17 marzo 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 novembre 2004) emessa dal giudice di pace di Castellammare di Stabia nel procedimento civile vertente tra Vingiani Raffaele contro comune di Castellammare di Stabia Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale - Lesione dei diritti di azione e difesa - Discriminazione in danno dei soggetti meno abbienti - Contrasto con i principi del contraddittorio e della parita' delle parti in giudizio. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, commi 3 e 5, come modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151. - Costituzione, artt. 3, 24, commi primo e secondo, e 111, comma secondo.(GU n.49 del 22-12-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva nel giudizio iscritto al R.G. n. 3559/03 con ricorso proposto da Vingiani Raffaele contro il Comune di Castellammare di Stabia, O s s e r v a Con ricorso depositato il 27 marzo 2003 il sig. Vingiani Raffaele proponeva innanzi al predetto ufficio del giudice di pace opposizione al verbale di accertamento/contestazione n. 11694, elevato il 25 agosto 2003 dai VV.UU. di Castellammare di Stabia con relativa sanzione amministrativa di Euro 68,25 e fermo amministrativo del motoveicolo Honda tg. BP/09658, per violazione dell'art. 171 del codice della strada. A tal fine il Vingiani deduceva: a) La contestazione era avvenuta con il motoveicolo in parcheggio; b) Nullita' del verbale di contestazione per assenza di indicazione dell'autorita' giudiziaria competente per l'opposizione; c) Inosservanza della legge 27 luglio 2000, n. 212 statuto dei diritti del contribuente; d) Inesattezza ed incompletezza del verbale, in violazione dell'art. 200 c.d.s. e dell'art. 383 del Reg.; e) Illegittimita' della sottrazione di punti dalla patente di guida, f) Impossibilita', allo stato, di frequentare corsi di aggiornamento per recuperare i punti sottratti; g) Illegittimita' per l'applicazione dell'art. 126-bis al c.d.s circa la sottrazione di punti sulla patente, antecedente alla entrata in vigore della relativa legge, h) Illegittimo fermo amministrativo del motociclo di proprieta' aliena, i) Incostituzionalita' dell'art. 204-bis del c.d.s. cosi' come modificato ed integrato dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, per contrasto con gli artt. 3, 24 ed 111 della Costituzione, per disparita' di trattamento rispetto al ricorso alternativo al prefetto ed, in subordine la tutela giurisdizionale, previo pagamento di deposito cauzionario, peraltro superiore alla sanzione stessa, con richiesta di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per manifesta fondatezza della questione. Il ricorrente ometteva di depositare, unitamente ai ricorso, ai fini della sua ammissibiita', la somma pari alla meta' del massimo edittale prevista per la violazione contestata, ai sensi dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 385 (c.d.s. 9, con novellato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151). Con decreto del 27 agosto 2003 veniva disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 15 dicembre 2003, con ordine per il comune di esibire gli atti atti relativi, nonche' rinvio per la rinotifica al 12 marzo 2004. In detta udienza si costituiva il comune di Castellammare di Stabia, con deposito fascicolo e comparsa, con la quale nell'impugnare estensivamente la domanda, eccepiva l'inammissibilita' del ricorso. Nel merito eccepiva la piena legittimita' del verbale di contestazione impugnato. Pertanto, va, preliminarmente, affrontata la eccezione sulla inammissibilita' del ricorso in opposizione. Il mancato deposito della somma prevista, in conformita' della circolare del 13 agosto 2003 del Ministero della giustizia, relativamente alla interpretazione della legge, che ha indicato l'effettuazione di detto versamento nelle forme dei depositi giudiziari presso l'Ente Poste S.p.a. richiamando il R.D. 10 marzo 1910, n. 149, in caso contrario, con il conseguente provvedimento di inammissibilita' che il giudice dovrebbe pronunciare ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689/1981. Questo giudice, a richiesta del ricorrente, rileva qualche dubbio sulla costituzionalita' del menzionato art. 204-bis in relazione agli artt. 24, 3 e 111 della Carta costituzionale. Infatti, l'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 385, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate in sede di conversione del d.l. 27 giugno 2003 n. 151, con legge 1° agosto 2003 n. 214, recita al capo III che «all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, a pena di inammissibilita', una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, e restituita al ricorrente». Detto art. 204-bis, inoltre, recita al capo 5 «in caso di rigetto del ricorso, il giudice, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza, immediatamente eseguibile, alla amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla citazione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza». Al capo 2, l'art. 204-bis del d.lgs n. 385/1992, come novellato, dispone tra l'altro che il ricorso e' proposto nelle modalita' e termini di cui all'art. 23 della legge n. 689/1981. Il comma 1 dell'art. 23 della legge n. 689/1981 dispone che «il giudice, se il ricorso e' proposto oltre i termini previsti dal primo comma dell'art. 22 (giorni 60 dalla contestazione), ne dichiara la inammissibilita' con ordinanza ricorribile per Cassazione». Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice, fissa l'udienza di comparizione, con decreto in calce». Avendo l'art. 204-bis, come novellato, introdotto un nuovo motivo di inammissibilita' del ricorso, ne conseguirebbe la relativa declaratoria di ufficio. Una tale interpretazione che, ripetesi, imporrebbe al giudice, ai sensi dell'art. 204-bis, novellato in combinato all'art. 23, comma 1 della legge n. 689/1981, di dichiarare, sic et simpliciter, la inammissibilita' del ricorso in opposizione, che appare, pero', lesiva del fondamentaie principio del contraddittorio, quale insopprimibile strumento di garanzia e di attuazione del diritto costituzionale di difesa, attuato in campo processualistico dell'art. 101 del c.p.c.; Di tal che si e' imposto di fissare, comunque e previamente, l'udienza di comparizione delle parti in modo da consentire alle stesse di contraddire anche su questioni che il giudice ritiene, ex art. 183, terzo comma e c.p.c., richiamato nel rito innanzi al giudice di pace dall'art. 311 c.p.c., «rilevabile di Ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione». Questione opportuna e' quella di valutare se il diritto del cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, sia adeguatamente tutelato dalla vigente disposizione dell'art. 204-bis dovendo, l'ordinamento giuridico evitare ostacoli che si frappongono al processo che, in sostanza, poi, comportano una lesione di diritto costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione. Il ricorrente non ha provveduto al deposito della somma in cauzione prevista dalla legge per cui deriverebbe una pronuncia di inammissibilita' del ricorso. Si pone, pertanto, questo giudice, in condivisione della richiesta del ricorrente, la questione di costituzionalita' dell'art. 204-bis, capo 3 e capo 5, come novellato, in relazione all'art. 24 della costituzione, nella parte in cui fa obbligo al ricorrente di versare nella cancelleria del giudice, a pena di inammissibilita', una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, con la coeva introduzione di uno strumento di compressione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione, cioe', la triste introduzione di atavici oneri o condizionamenti, specie per i meno abbienti, per il ricorso alla tutela giurisdizionale dei propri diritti lesi. Si puo' rilevare che, in proposito, la stessa Corte costituzionzie da vari decenni, ha eliminato, sia con provvedimenti legislativi che con pronuncie di legittimita' costituzionale, ogni onere od ostacolo, sia fiscale che patrimoniale, che potesse condizionare il ricorso alla tutela giurisdizionale (quali ad esempio l'abrog. dell'art. 364 c.p.c., l'art. 381 e 651 c.p.c., il d.l. 11 marzo 2002 n. 28 convertito con legge 10 maggio 2002 n. 91, il famoso solve ed repete con sent. 21/61 e via di seguito). Rilevato che il versamento della somma cauzionale di cui all'art. 204-bis costituisce un onere che tende al soddisfacimento di interessi del tutto estranei alle finalita' processuali e non certamente un onere imposto allo scopo di assicurare al processo un svolgimento piu' conforme alla sua funzione ed alle sue esigenze, che va individuata in quella di consentire una pronuncia di merito sui motivi di doglianza che il cittadino muove al procedimento sanzionatorio cosi' come individuato accertatore. In forza, invece, della denunziata norma, il cittadino, a cui il legislatore, con l'introduzione dell'art. 22-bis della legge n. 689/1981 aveva consentito di ricorrere ad un giudice (appunto il giudice di pace) che sentisse naturale e piu' vicino alle proprie istanze, superando il formalismo processuale che caratterizza, invece, il procedimento innanzi al tribunale, viene, oggi, frapposto un grosso impedimento, costituito dal versamento della somma corrispondente alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta, gravosa specie, come innanzi detto, per i meno abbienti, per cui l'eccezione sollevata appare non manifestamente infondata. La norma censurata si pone in netto contrasto con il primo comma dell'art. 24 della costituzione che riconosce a tutti il diritto e potere, di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, nonche' al capoverso seguente che afferma essere la difesa, un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Si pone, altresi', in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto di fatto limita il diritto di azione in giudizio del meno abbiente, generando, quindi, una discriminazione tra il ricco ed il povero, con la conseguenza che a quest'ultimo non sarebbe consentito ottenere una (anche se palesemente positiva) pronuncia sul merito delle sollevate doglianze, atteso che la inammissibilita' del ricorso per il non eseguito versamento. lnfine, si pone in contrasto con l'art. 111 della Costituzione che al comma secondo dispone che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parita', davanti al giudice terzo ed imparziale. Anche la mancata previsione del deposito della cauzione per l'organo accertatore, rappresenta una disparita' di trattamento ed una sottrazione di responsabilita', anche in relazione ad ipotesi di accoglimento del ricorso, nel qual caso, il ricorrente-creditore subira' anche gli effetti dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 146 della legge n. 388/2000, in tema di esecuzione forzata nei confronti della p.a., prima del decorso di giorni 120 dalla notificazione del titolo esecutivo. Si aggiunga, inoltre, che il giudice di pace puo' infliggere una sanzione non inferiore al minimo edittale previsto e, quindi, una somma ben minore rispetto a quella pretesa per la cauzione. Per quanto innanzi, appare evidente un contrasto fra la norma dell'art. 204-bis del c.d.s., come novellato e gli artt. 24, 3 e 111 della Costituzione e, poiche' la decisione di tale eccezione di legittimita' costituzionale appare rilevante per la definizione del presente procedimento e non appare manifestamente infondata, devesi sospendere il presente giudizio ed ordinare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' venga sottoposto al suo esame le sollevate questioni, nonche' provedere agli altri adempimenti di legge.
P. Q. M. Visti gli artt. 295 c.p.c., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Ordina l'immediata rimessione degli atti di causa alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita' costituzionale, sollevata dall'ufficio e dalla parte, relativa al disposto dell'art. 204-bis, commi 3 e 5 del d.lgs. n. 385/1992 come novellato dalla legge n. 214/2003 in conversione del d.l. n. 151/2003 che si assume in violazione degli artt. 24, 3 e 111 della Costituzione. Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. In attesa, sospende il giudizio in corso. Castellammare di Stabia, addi' 12 marzo 2004 Il giudice di pace: Donnarumma 04C1341