N. 991 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio - 5 febbraio 2004
Ordinanze 991 e 992 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 29 gennaio e il 5 febbraio 2004 (pervenute alla Corte costituzionale l'11 novembre 2004) dalla Commissione tributaria provinciale di Rovigo sui ricorsi proposti da: Ponzetto Lino contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Adria ed altra (R.O. n. 991/2004); e Ferro Vittorio contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Adria ed altra (R.O. n. 992/2004). Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Violazione del diritto di difesa. - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25. - Costituzione, art. 24.(GU n.50 del 29-12-2004 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 141/2003, depositato il 22 maggio 2003 avverso cartella di pagamento n. 09920030000534252 IRPEF 1998; contro Agenzia entrate ufficio Adria Gest Line S.p.a. proposto dal ricorrente: Ponzetto Lino, via G. Matteotti n. 7 - 45010 Papozze (RO), difeso da Fedozzi avv. Franco, p.le d'Annunzio n. 32/A - 45100 Rovigo. Oggetto: Ricorso avverso cartella di pagamento n. 09920030000534252. Svolgimento del processo: il servizio riscossione tributi GE.RI.CO. S.p.a. notificava al sig. Ponzetto Lino, in data 15 marzo 2003, una cartelle esattoriale per l'importo di Euro 1.624,36 relativo ad IRPEF, addizionale regionale, sanzioni pecuniarie, interessi per l'anno 1998. Avverso la cartella esattoriale proponeva tempestivo ricorso il contribuente - con dif. avv. Franco Fedozzi - Foro di Rovigo - per i seguenti motivi: 1) avvenuta decadenza del termine per l'iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella. L'imposta riguardante l'anno 1998 avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo entro il 31 dicembre 2000, cosi' come precisato dall'art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973, inoltre, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte cost. con ordinanza n. 107 del 1° aprile 2003 e dalla S.C. con sentenza n. 7662 del 19 luglio 1999, la notifica della cartella doveva avvenire entro un termine perentorio che, stante le modifica dell'art. 25, d.P.R. n. 602/1973, non puo' che coincidere, secondo l'assunto del ricorrente, con lo stesso termine previsto per l'esecutivita' del ruolo; 2) nullita' della cartella perche' priva di sottoscrizione e/o del nominativo del soggetto responsabile stante la sua natura di atto amministrativo. L'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 ha dato nuova valenza alla cartella esattoriale che ore contiene gli elementi e svolge la funzione anche del precedente avviso di mora. Essa e' titolo esecutivo e nel contempo atto amministrativo. La sottoscrizione o quanto meno l'indicazione del soggetto da cui proviene l'atto e' da ritenersi elemento inscindibile dall'atto; 3) illegittimita' per mancata indicazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 legge n. 212/2000, nonche' per l'omessa allegazione dei ruoli a cui essa fa riferimento; 4) carenza di motivazione in contrasto con il disposto dell'art. 3, legge n. 241/1990, che sancisce l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, all'art. 24 Cost. in materia di diritto della difesa giurisdizionale, nonche' all'art. 7 legge n. 212/2000 che si richiama all'a rt. 3, legge n. 241/1990. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e la refusione delle spese. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate di Adria con memoria di controdeduzioni 11 settembre 2003, esponendo: 1) il termine di decadenza ai fini dell'iscrizione a ruolo va individuato nella data del 31 dicembre 2001 e non nel 31 dicembre 2000 come indicato in ricorso; 2) la cartella esattoriale presenta una motivazione che, pur se sintetica, contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 25, legge n. 602/1973. Sugli ulteriori rilievi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva pur soffermandosi analiticamente sui motivi di impugnazione ed argomentando nel senso della loro infondatezza. In particolare in ordine alla notifica della cartella esattoriale precisava che il vigente ordinamento, a seguito della modifica dell'art. 25, d.P.R. n. 602/1973, non prevede alcun termine di natura perentoria. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittorie di spese. Si costituiva in giudizio anche il S.R.T. - GE.RI.CO. S.p.a. con memoria 25 giugno 2003 - 2 luglio 2003, contestando integralmente i motivi del ricorso attinenti alla notifica della cartella esattoriale ed eccependo la propria carenza di legittimazione in ordine alla fase relativa all'iscrizione a ruolo. Evidenziava che nessun termine a pena di decadenza e' previsto dal nostro ordinamento per la notifica; proprio con la sentenza 7662/1999 la Corte cass. ha affermato che «Nessuna norma stabilisce, in particolare, che, oltre alla formazione e consegna del ruolo, debba essere emesso un ulteriore atto, di natura recettizia...»; e' da escludere, poi, che entro il termine di iscrizione a ruolo si debba procedere alla notifica della cartella esattoriale trattandosi di attivita' del tutto distinte. Sugli altri punti del ricamo precisava: - La mancata sottoscrizione dell'atto non e' fatto tale da comportare la nullita' della cartella esattoriale poiche' essa non puo' essere equiparata ad un atto amministrativo: il concessionario e' soggetto estraneo alla pubb lica amministrazione, non impone tributi, ma si occupa esclusivamente della loro riscossione. Inoltre l'autografia della sottoscrizione non e' un requisito previsto in via generale nemmeno per gli atti amministrativi (Corte cost. ord. n. 117 del 13 aprile 2000 - Corte cass. n. 2390 del 3 marzo 2000). - La cartella esattoriale e' conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze che non prevede alcuna sottoscrizione. Per tale ragione la GE.RI.CO. S.p.a. chiedeva rintegrazione del contraddittorlo con la chiamata in causa del Ministro delle finanze, in persona del Ministro pro tempore. - Per la mancata indicazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 2. legge n. 212/2000 non e' prevista alcuna sanzione di nullita' e non e' consentito dichiarare la nullita' di un atto se tale effetto non e' previsto dalla legge. - Per quanto riguarda l'omessa allegazione del ruolo, la soc. GE.RI.CO. S.p.a. eccepiva la mancanza di legittimazione sul rilievo essendo tutte le attivita' concernent i il ruolo circoscritte alle attivita' dell'ente impositore. - Sull'eccepita mancanza di motivazione della cartella, la GE.RI.CO. S.p.a. precisava di essersi limitata a redigere il ruolo, quale agente della riscossione, secondo le disposizioni ministeriali. - Concludeva per il difetto di legittimazione passiva sui punti e nei termini sopraevidenziati, per la chiamata in causa del Ministero delle finanze sull'eccezione relativa alla carenza di sottoscrizione della cartella, e per il rigetto degli altri motivi del ricorso. Refusione di spese. Motivi della decisione: con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito che la notifica del ruolo deve avvenire a pena di decadenza entro lo stesso termine previsto per l'esecutivita' del ruolo. Sul punto l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Adria e le GE.RI.CO. S.p.a., concessionaria del servizio riscossione tributi, hanno replicato che per tale incombente non e' prevista alcuna decadenza in quanto l'art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 1, lett. b, d.lgs. n. 193 del 27 aprile 2001, non prevede alcun termine perentorio. Precedentemente alla sua modifica, l'art. 25 cit. effettivamente prevedeva per la notifica della cartella il termine di 4 mesi, ma tale termine - precisavano le parti resistenti - aveva natura ordinatoria, essendo posto a tutela dell'interesse dell'amministrazione finanziaria quale ente creditore. A chiarimento della disputa sulle natura del termine gia' previsto dall'art. 25 cit., e' intervenuta la recente sentenza n. 10/2004 della S.C. che ha affe rmato: «ritiene il Collegio che al termine in questione debba attribuirsi natura perentoria. A tanto conducono la formulazione letterale ed il tenore logico delle espressioni usate dal legislatore... D'altro canto, la natura perentoria dell'indicato termine (desumibile anche dalla funzione che al termine stesso e' assegnata, nella specie da individuarsi all'evidenza nella necessita' di non lasciare il contribuente soggetto alla verifica di cui all'art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973, esposto indefinitamente all'azione esecutiva del Fisco: Cass. n. 7662/1999) - determinante, ove non rispettato, la decadenza dell'A.F. dal diritto di far valere la propria pretesa - e' stata autorevolmente ribadita dalla Corte costituzionale ordinanza n. 107/1993), che in proposito ha sottolineato essere tale interpretazione l'unica costituzionalmente legittima in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. «La commissione considera di dover condividere quanto affermato dalla S.C. Sul punto occorre inoltre evidenziare che i termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento hanno subito recentemente piu' modifiche normative: l'art.25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevedeva la notifica entro il quinto giorno successivo a quello di consegna dei ruoli all'esattore, e' stato modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 48 del 1999 che ha introdotto il termine dell'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo all'esattore. Con l'art. 1 del d.lgs. n. 193 del 2001 e', poi, venuto meno del tutto il termine per la notifica delle cartelle di pagamento. La modifica dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 ha generato, dunque, una situazione nella quale sarebbe ora riscontrabile «un'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco «che nel previgente testo dell'art. 25 era superata dal fatto che l'esattore e' «soggetto ai ristretti termini di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per la notificazione della cartella (C.C. 7662/1999). La Commissione ritiene, tuttavia, che de tale modifica non debba con seguire il venir meno di ogni forma di tutela verso il preciso interesse delineato dall'ordinanza 107/2003 Corte cost., che aveva fatto concludere il giudice delle leggi per la perentorieta' del termine di cui all'art. 25, d.P.R. 602/1973, di escludere un'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del Fisco e che verrebbe a mancare qualora il giudice adito non individui, anche in via interpretativa, un nuovo termine certo e perentorio entro il quale deve essere effettuata la notifica della cartella esattoriale al contribuente. Tale termine, pero', non pare possa identificarsi con quello previsto dall'art. 17, d.P.R. n. 602/1973, come prospettato dal ricorrente, entro il quale deve essere compiuta una determinata attivita' interna dell'amministrazione che si riferisce all'iscrizione a ruolo, alla quale e' estraneo il concessionario servizio riscossione tributi, e non alla notifica della cartelle di pagamento, ne' in verita' esso sembra desumibile da alcuna altra norma. In conclusione, ritiene questa Commissione che l'attuale testo dell'art. 25, d.P.R. n. 602/1973, non prevedendo un termine decadenziale per la notifica della cartella, possa configurare una lesione del diritto di difesa sancito dell'art. 24 Cost. posto che deve essere in ogni caso esclusa l'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del Fisco.
P. Q. M. Solleva la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 24 Cost., dell'art. 25, d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non fissa un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella esattoriale. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda la segreteria per gli adempimenti di legge. Il Presidente: Bonazzi Il relatore: Besto 04C1347