N. 997 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 2004
Ordinanza emessa il 17 giugno 2004 dal tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Torre del Greco nel procedimento penale a carico di Bogachev Vladimir Straniero - Espulsione amministrativa - Traduzione nella lingua madre del destinatario dell'ordine, emesso dal questore, di lasciare, entro il termine di cinque giorni, il territorio dello Stato - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Disparita' di trattamento tra cittadini stranieri. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8 (recte: comma 7). - Costituzione, artt. 3 e 24. Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di liberta' personale - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, in combinato disposto, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, art. 13.(GU n.50 del 29-12-2004 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del proc. n. 392/04 r.g. sez. dist. a carico di Bogachev Vladimir, nato in Russia il 23 luglio 1969, tratto dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per la convalida dell'arresto eseguito nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Sentite le parti ed in particolare il difensore, che si e' opposto alla convalida dell'arresto, ed ha eccepito la illegittimita' costituzionale della norma indicata; O s s e r v a Il difensore dell'arrestato ha in primo luogo eccepito il contrasto della citata norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiche' e' previsto che l'ordine emesso dal Questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, venga tradotto solo nelle tre lingue indicate dalla norma (inglese, francese o spagnolo) e non anche nella lingua madre del destinatario. La questione e' fondata. Ed invero l'art. 13, comma 8, del citato decreto legislativo prevede testualmente che «ogni atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione sono comunicati all'interessato unitamente ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola». Tale e' dunque la previsione cui fare riferimento anche per individuare le lingue in cui dev'essere redatto l'ordine di espulsione emesso dal Questore ex art. 14, comma 5-bis, citato. Orbene, ad una prima lettura pare che la norma non possa essere tacciata di incostituzionalita' poiche' essa richiede che, a preferenza di ogni altra, sia data all'interessato traduzione del provvedimento in lingua a lui nota, di modo che, non vengano pregiudicati i suoi diritti di comprensione e conseguentemente di difesa, e solo in via subordinata indica altre tre lingue - verosimilmente quelle piu' diffuse - in cui tradurre il testo del provvedimento quando «non sia possibile» la traduzione nella sua lingua madre. Tuttavia, a ben vedere, proprio questa clausola di salvezza lascia perplessi, in quanto estremamente generica. La esatta comprensione del provvedimento di espulsione e' infatti un requisito indispensabile perche' possa configurarsi la colpa, elemento psicologico minimo richiesto dai reati contravvenzionali quali quello in esame, ed e' dunque elemento indispensabile per la sussistenza stessa del reato; viceversa la genericita' della menzionata clausola, che non richiede nemmeno che si dia atto di quali siano le cause che hanno reso impossibile la traduzione nella lingua madre dell'interessato, sembra quasi lasciare all'arbitrio delle singole Questure la scelta tra la ricerca di traduttori per le svariate lingue parlate dai numerosi stranieri presenti in Italia, ovvero il fare ricorso alle tre lingue prescelte dal legislatore, senza fornire altre spiegazioni. Tale situazione appare contrastare con il diritto di difesa che deve essere garantito (e che infatti, sebbene da un diverso punto di vista, il legislatore si e' preoccupato di garantire all'art. 17 del decreto legislativo cit.) anche al cittadino straniero. E' ben po ssibile, infatti, che questi si trovi a ricevere un provvedimento redatto in una lingua a lui non conosciuta, dal quale per di piu' possono dipendere conseguenze per lui gravi, quali appunto quelle connesse ad un procedimento penale, senza poterle comprendere. Cio' pare sia accaduto anche nel caso di specie, in cui al Bogachev, cittadino russo, e' stato notificato un ordine di espulsione emesso dal Questore di Napoli in lingua italiana - che egli ha dimostrato di comprendere in modo assai elementare, come riscontrato da questo giudice nel corso dell'udienza di convalida dove l'arrestato e' stato assistito da un'interprete, ha compreso solo le domande piu' elementari ed ha pronunciato in lingua italiana solo poche parole - tradotto in altre tre lingue che egli del pari non comprende. La questione di costituzionalita' sollevata e', percio', anche rilevante. Non solo: se si condivide la conclusione che le singole Questure risultano in pratica arbitre della lingua in cui redigere gli ordini di espulsione, nella pratica si viene anche a determinare una capricciosa disparita' di trattamento tra cittadini stranieri che risiedono nelle varie province della Repubblica. E' stata poi eccepita l'incostituzionalita', per contrasto con l'art. 13 della Costituzione, del combinato disposto dei commi 5-ter e 5-quinquies, del citato art. 14, poiche' essi attribuiscono alla p.g. un arbitrario potere di compressione della liberta' di circolazione dei cittadini stranieri presenti sul territorio dello Stato, i quali - qualora si trovino nella condizione di cui all'art. 14, comma 5-ter - ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies, devono essere obbligatoriamente arrestati pur rispondendo di una contravvenzione, vale a dire di un titolo di reato per il quale e' giuridicamente impossibile l'applicazione di una misura cautelare. Ad avviso di questo giudice, anche tale questione e' fondata, oltre che rilevante, essendo stata appunto sollevata nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto del Bogachev. L'art. 13, comma 2, della Costituzione autorizza la restrizione della liberta' personale solo per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi di legge, mentre il comma 3 consente che nei casi di urgenza vi provveda l'autorita' di pubblica sicurezza, che deve pero' comunicare entro 48 ore il proprio provvedimento all'autorita' giudiziaria, che a sua volta deve convalidarlo entro le successive 48 ore, pena la perdita di efficacia del provvedimento stesso. Conformemente al dettato costituzionale, l'ordinamento consente che sia la p.g. a limitare, di propria iniziativa, la liberta' personale di chi si trovi sul territorio italiano, ad esempio si vedano gli artt. 380, 381 e 384 c.p.p., ma solo per delitti di una certa gravita', ovvero commessi con modalita' ed in circostanze tali da denotare la pericolosita' di chi li compie o in presenza di circostanze tali da far presumere il pericolo di fuga; in ogni caso, si tratta di delitti che possono fondare l'applicazione di misure cautelari, poiche' intanto e' possibile che l'intervento della PG preceda quello dell'autorita' giudiziaria in quanto l'urgenza della situazione non consente di attendere; in ogni caso, all'azione della PG segue immediatamente l'intervento ed il controllo di legalita' del p.m., che valuta preliminarmente se la PG ha agito in conformita' alla legge, ed in caso contrario dispone l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. Nel caso dello straniero che si trovi nella condizione di cui all'art. 14, comma 5-ter, viceversa, l'arresto e' obbligatorio pur a fronte di una condotta che di per se' non denota alcuna pericolosita' di chi la compie; detta condotta e' di tipo contravvenzionale, per cui non potra' essere in seguito applicata alcuna misura cautelare, e dunque viene meno la ratio di tutte le ipotesi di intervento di iniziativa della p.g., vale a dire il carattere anticipatorio e sostitutivo dell'intervento dell'autorita' giudiziaria; pare sottratto al p.m. anche il potere di scegliere se procedere o meno nelle forme del rito direttissimo, che - a differenza di quanto previsto per tutti i reati dall'art. 450 c.p.p. - e' obbligatorio. Anche in questo caso, quindi, pare determinarsi una situazione di irragionevole disparita' di trattamento tra chi viene arrestato per uno dei delitti per cui l'arresto e' obbligatorio o consentito ovvero viene fermato ex art. 384 c.p.p. ed il cittadino straniero che non abbia rispettato l'ordine del que store ex art. 14, comma 5-ter, citato.
P. Q. M. Non convalida l'arresto di Bogachev Vladimir e ne ordina l'immediata remissione in liberta' se non detenuto per altra causa: Letti gli artt. 134 della Costituzione, 23, legge n. 87/53, 1, legge cost. n. 1/48 e 1, delibera Corte costituzionale 16 marzo 1956, solleva questione di costituzionalita' dell'art. 14, comma 5-ter e quinquies del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per le determinazioni di competenza; Ordina la sospensione del presente procedimento fino alla data della prossima udienza che sara' fissata non appena la Corte adita avra' comunicato la propria decisione; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, nonche' per la notifica della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ed al Presidente del Consiglio. Torre del Greco, addi' 17 giugno 2004 Il giudice: Cervo 04C1352