N. 380 SENTENZA 1 - 14 dicembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Ricorso  regionale  -  Prospettazione  di  questioni  di legittimita'
  costituzionale  -  Trattazione  separata  -  Riserva  di  ulteriori
  decisioni.
Impiego  pubblico - Servizio sanitario nazionale - Personale medico -
  Procedure  concorsuali  di  accesso  - Titolo di specializzazione -
  Valutazione   -   Identico   punteggio  attribuito  per  il  lavoro
  dipendente   -   Ricorso  della  Regione  Marche  -  Lesione  della
  competenza   legislativa  esclusiva  delle  Regioni  nella  materia
  dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa delle Regioni
  e  degli enti pubblici regionali - Illegittimita' costituzionale in
  parte qua.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 53.
- Costituzione, art. 117, secondo, terzo e quarto comma.
(GU n.49 del 22-12-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso
con  ricorso  della  Regione  Marche, notificato il 26 febbraio 2003,
depositato  in cancelleria il 4 marzo successivo ed iscritto al n. 14
del registro ricorsi 2003.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26 ottobre  2004  il  giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi   l'avvocato   Stefano  Grassi  per  la  Regione  Marche  e
l'avvocato  dello  Stato  Giancarlo  Mando'  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ricorso notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il
4 marzo  2003,  la  Regione Marche ha impugnato alcuni articoli della
legge  27 dicembre  2002,  n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003)
e,  fra  essi,  l'art. 53,  secondo  cui «Ai medici che conseguono il
titolo  di  specializzazione  e'  riconosciuto, ai fini dei concorsi,
l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente».
    La  ricorrente  ritiene  la  norma  in  contrasto con l'art. 117,
secondo,  terzo  e  quarto  comma, della Costituzione, in particolare
sotto il profilo che il meccanismo di equivalenza ai fini concorsuali
tra titolo di specializzazione e lavoro dipendente incide, per quanto
riguarda  in  particolare le aziende del Servizio sanitario nazionale
ed   i  relativi  concorsi,  su  materia  appartenente  alla  propria
competenza esclusiva.
    Secondo  la  Regione, infatti, la materia concernente il rapporto
di  lavoro  presso  le  pubbliche  amministrazioni,  a  seguito della
riforma del sistema costituzionale operata dalla legge costituzionale
18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche  al  titolo V della parte seconda
della  Costituzione),  e'  estranea  alla  competenza esclusiva dello
Stato  di  cui  al  secondo  comma  dell'art. 117  Cost., per lo meno
quando,  riferendosi  anche  ad  amministrazioni  diverse  da  quelle
indicate  alla  lettera g)  del  medesimo  comma, travalichi le linee
ordinamentali  e  la  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
    Pertanto  -  ove  la disciplina del rapporto di impiego presso le
pubbliche  amministrazioni si incroci con la materia dell'ordinamento
e  dell'organizzazione  amministrativa regionale degli enti locali (e
non  presenti  profili  di  «tutela  e  sicurezza  del  lavoro») - il
legislatore  regionale  puo'  regolare  la  materia  direttamente,  o
ripartirla tra le varie possibili fonti di regolamentazione interna.
    2.  -  Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso  per  la  declaratoria  di  non  fondatezza della questione,
deducendo: a) che la norma impugnata mira a valorizzare i medici piu'
qualificati, per aver conseguito il titolo di specializzazione, ed e'
ispirata   a   riconoscimenti   comunitari   delle   attivita'  degli
specializzandi;   b)  che  la  competenza  dello  Stato  puo'  essere
rinvenuta  anche  nell'art. 117 Cost., secondo comma, lettera n) (che
attribuisce  allo  Stato  la legislazione esclusiva in tema di «norme
generali  sull'istruzione»), e nel terzo comma (che tra le materie di
legislazione concorrente comprende la «tutela della salute»).
    3.  - Nell'imminenza dell'udienza la Regione Marche ha depositato
memoria  illustrativa,  in cui - a contestazione delle argomentazioni
difensive  svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri - osserva
che, nella specie, non e' in discussione la valorizzazione dei medici
specializzati,  bensi'  la  disciplina del rapporto di impiego con le
amministrazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale  (che e' materia
estranea  tanto  all'istruzione  quanto  alla  tutela  della salute),
attuata  oltretutto  attraverso  una norma di dettaglio, direttamente
applicabile   dai   destinatari  e  non  derogabile  dal  legislatore
regionale.
    4.  -  Anche l'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  ha  depositato  memoria  illustrativa
deducendo  che  la  norma  impugnata riguarda la rilevanza dei titoli
rilasciati dalle universita', materia sottratta alla competenza delle
Regioni,  e  soggetta  a disciplina unitaria, anche in considerazione
della  mobilita'  dell'interessato  non  circoscritta  ad una singola
Regione.   «Solo   in   via  subordinata»,  l'Avvocatura  rileva  che
l'esigenza  di equiparare ad anni di servizio lavorativo i molti anni
dedicati  all'acquisizione  del  titolo  di  specializzazione tende a
garantire  l'efficienza  degli  apparati pubblici, pregiudicata dalla
diffusa    sottovalutazione    della   formazione   universitaria   e
post-universitaria  rispetto  alle  esperienze  acquisite all'interno
degli apparati stessi.

                       Considerato in diritto

    1.  - La Regione Marche impugna l'art. 53 della legge 27 dicembre
2002,  n. 289  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  - legge finanziaria 2003), secondo cui «Ai
medici  che conseguono il titolo di specializzazione e' riconosciuto,
ai  fini  dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro
dipendente».
    Ad  avviso  della  ricorrente, la norma contrasta con l'art. 117,
secondo,   terzo  e  quarto  comma,  della  Costituzione,  in  quanto
l'equivalenza  ai  fini  concorsuali del titolo di specializzazione e
del  lavoro  dipendente incide - per cio' che riguarda in particolare
le procedure concorsuali di accesso del personale medico alle aziende
del  Servizio  sanitario nazionale - sulla materia dell'ordinamento e
dell'organizzazione  amministrativa  degli  enti locali, appartenente
alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni.
    2.  -  La questione - sollevata dallo stesso ricorso unitamente a
numerose  altre,  concernenti diverse disposizioni del medesimo testo
legislativo, prive di collegamento tra loro - puo' formare oggetto di
trattazione separata.
    3. - La formulazione letterale della censura consente di ritenere
che l'impugnazione proposta dalla ricorrente concerna la norma per la
parte  in  cui  si  applica ai concorsi banditi dalle Regioni e dagli
enti regionali.
    Essa e' fondata.
    3.1.  - Come si ricava dai lavori preparatori, la norma impugnata
-   che  trae  origine  da  un  piu'  ampio  emendamento  alla  legge
finanziaria  del  2003  -  mira  a  sistemare le posizioni dei medici
specializzati  (operanti  di  fatto  negli  ospedali,  in  regime  di
precariato),  mediante  la  valorizzazione  della professionalita' da
essi   acquisita.  Ed  a  tal  fine,  con  formulazione  generale  ed
inderogabile,  equipara  - nella valutazione dei titoli dei canditati
partecipanti a pubblici concorsi - i medici che abbiano conseguito la
specializzazione ed i lavoratori dipendenti.
    La  norma,  dunque,  attiene  specificamente  alla disciplina dei
concorsi per l'accesso al pubblico impiego.
    Pertanto   essa   non   puo'  essere  ricondotta,  come  sostiene
l'Avvocatura   generale  dello  Stato,  alla  competenza  legislativa
esclusiva   spettante   allo   Stato   in  tema  di  «norme  generali
sull'istruzione»,   ai   sensi   del   secondo   comma,   lettera n),
dell'art. 117  Cost. La determinazione delle modalita' di valutazione
dei  titoli  nei  pubblici  concorsi  attiene  infatti  ad un momento
diverso   e   temporalmente   successivo   rispetto   a   quello  del
conseguimento  del  titolo  stesso;  e  non riguarda in alcun modo la
rilevanza  di esso in ordine alla liberta' di circolazione dei medici
in  ambito  comunitario  ed  al reciproco riconoscimento dei relativi
diplomi,   certificati   ed   altri   titoli  (regolati  dal  decreto
legislativo  17 agosto  1999,  n. 368,  di attuazione della direttiva
93/16/CEE).
    D'altro  canto, la norma impugnata e' anche estranea alla materia
dell'«ordinamento   civile»,  parimenti  attribuita  alla  competenza
esclusiva   dello   Stato   dalla   lettera l)   del   secondo  comma
dell'art. 117 Cost. (peraltro non richiamata dall'Avvocatura generale
dello  Stato  a  sostegno  delle  proprie  difese). La disciplina dei
concorsi  per  l'accesso  al  pubblico impiego - per i suoi contenuti
marcatamente   pubblicistici   e   la  sua  intima  correlazione  con
l'attuazione  dei  principi  sanciti  dagli  artt. 51 e 97 Cost. - e'
invero  sottratta  all'incidenza  della  privatizzazione  del  lavoro
presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina
del rapporto gia' instaurato.
    Infine,  neppure  e'  possibile ricondurre la norma in esame alla
potesta'  legislativa  dello  Stato concernente la determinazione dei
principi  fondamentali  in materia di «tutela della salute», ai sensi
del   terzo   comma   dell'art. 117   Cost.  In  effetti  -  a  parte
l'onnicomprensivo riferimento testuale ai «concorsi», onde va escluso
che  la  norma  sia  applicabile  alle sole procedure per l'accesso a
strutture  sanitarie  od  ospedaliere - la tutela della salute ha una
correlazione  del  tutto generica, e comunque meramente fattuale, con
la  disciplina delle modalita' d'accesso al pubblico impiego. In ogni
caso,  l'obbligo di riconoscere identico punteggio a due categorie di
candidati  in  pubblici  concorsi  non  esprime  certo  un  principio
fondamentale   a   tutela  della  salute,  ma  e'  invece  previsione
dettagliata che non consente alla Regione di darne, attraverso la sua
attivita'    normativa    concorrente,    ulteriore   svolgimento   o
specificazione (cfr. sentenza n. 338 del 2003).
    3.2.  -  La  regolamentazione  dell'accesso  ai pubblici impieghi
mediante concorso e' riferibile all'ambito della competenza esclusiva
statale,  sancita  dall'art. 117,  secondo  comma, lettera g), Cost.,
solo  per  quanto  riguarda  i concorsi indetti dalle amministrazioni
statali  e  dagli enti pubblici nazionali. Non altrettanto puo' dirsi
per  l'accesso  agli  impieghi  presso  le  Regioni  e gli altri enti
regionali,  cui  appunto  si  riferisce  la  censura  proposta  dalla
ricorrente.
    Se,  come  la Corte ha gia' affermato (sentenza n. 370 del 2003),
una  disciplina normativa non puo' essere ricondotta all'ambito della
legislazione  residuale  delle  Regioni,  ai  sensi  del quarto comma
dell'art. 117,  sol  perche' non sia immediatamente riferibile ad una
delle  materie  elencate  nei  commi secondo e terzo, tuttavia, nella
specie,  e'  di  immediata  percezione  proprio  l'impossibilita'  di
collocare  la  disciplina  in  esame  nei  cataloghi delle competenze
legislative  statali  esclusive  o  concorrenti,  come  evocate dalla
difesa del Presidente del Consiglio dei ministri.
    Da  tale  impossibilita'  discende la fondatezza della tesi della
ricorrente,  secondo  cui  la  regolamentazione  delle  modalita'  di
accesso  al  lavoro pubblico regionale - in quanto riconducibile alla
materia innominata dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e
degli  enti  pubblici  regionali  - e' preclusa allo Stato (a maggior
ragione   attraverso   disposizioni  di  dettaglio),  e  spetta  alla
competenza  residuale  delle  Regioni  (v.  sentenza  n. 2 del 2004),
ovviamente nel rispetto dei limiti costituzionali (v. sentenza n. 274
del 2003).
    In conclusione, l'art. 53 della legge n. 289 del 2002 deve essere
dichiarato  costituzionalmente  illegittimo,  nella  parte  in cui si
applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti regionali.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimita'
costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2003),  sollevate dalla Regione Marche con il ricorso in
epigrafe;
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 2003), nella
parte  in  cui  si  applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli
enti regionali.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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