N. 387 ORDINANZA 1 - 14 dicembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Patrocinio  a  spese  dello  Stato  -  Nomina  del  difensore tra gli
  iscritti   negli   appositi  elenchi  -  Denunciata  disparita'  di
  trattamento   in   danno   dell'imputato   ammesso   al  beneficio,
  irragionevolezza,   lesione  del  diritto  di  difesa  -  Manifesta
  infondatezza della questione.
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 80 e 81.
- Costituzione, artt. 3 e 24, terzo comma.
(GU n.49 del 22-12-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli articoli 80 e 81
del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia),
promosso  con  ordinanza  dell'11 aprile  2003 dal giudice di pace di
Lamezia  Terme  sul  ricorso proposto da F.C., iscritta al n. 472 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  il  giudice  di  pace di Lamezia Terme solleva, in
riferimento  agli  artt. 3  e  24,  terzo  comma, della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 80 e 81 del
d.P.R.   30 maggio  2002,  n. 115  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella
parte  in  cui  prevedono  che  la  scelta  del  difensore,  da parte
dell'imputato  ammesso  al  patrocinio  a  spese  dello Stato, «debba
avvenire  all'interno  di  un  apposito  elenco nel quale la relativa
iscrizione  sara'  ammessa  se  ricorre  il requisito dell'anzianita'
professionale di sei anni»;
        che,  a  parere  del  giudice  rimettente, tale disciplina si
porrebbe  in  contrasto  con  il  principio di uguaglianza, in quanto
l'imputato  ammesso  a  fruire del patrocinio a spese dello Stato non
sarebbe  integralmente  libero  di  scegliere il proprio difensore di
fiducia,  ma subirebbe - a differenza degli altri imputati - i limiti
derivanti  dalle  specifiche  condizioni soggettive che, in base alle
disposizioni  censurate,  il  difensore  stesso  deve  soddisfare: in
particolare,   quella  di  una  anzianita'  di  iscrizione  nell'albo
speciale,  diversa  e  maggiore  rispetto  a  quella richiesta per il
difensore di ufficio;
        che,  secondo  il  giudice  a  quo, si profilerebbe anche una
evidente  violazione  del  principio  di  ragionevolezza,  in quanto,
ponendo  a  raffronto  la  disciplina  impugnata con quella ordinaria
prevista   dal   codice  di  rito,  si  genererebbe  una  conseguenza
«assurda»:  il  professionista,  nominato  difensore di ufficio di un
imputato che non benefici del gratuito patrocinio, potra' svolgere la
sua  funzione «indipendentemente da qualsiasi iscrizione in elenchi e
da  qualsiasi  anzianita' professionale»; invece, se esso e' nominato
difensore  di  fiducia  dallo  stesso  imputato ammesso al beneficio,
potra'   assolvere  il  suo  mandato  soltanto  se  in  possesso  dei
particolari   requisiti  di  anzianita'  o,  in  alternativa,  previa
«rinuncia dell'imputato al beneficio del gratuito patrocinio»;
        che   la   disciplina   oggetto   di  impugnativa  -  osserva
conclusivamente  il  giudice  rimettente  -  si porrebbe in contrasto
anche  con  l'art. 24,  terzo comma, della Costituzione, in quanto il
diritto di difesa non sarebbe assicurato «in modo pieno ed assoluto»,
dal  momento  che  gli  imputati  non  abbienti  non godrebbero della
«liberta'  di  vedersi tutelati, assistiti e difesi da professionisti
verso  i  quali  nutrono personale fiducia ed hanno maggiore rapporto
confidenziale»;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
    Considerato che il giudice di pace di Lamezia Terme ha sollevato,
in  riferimento  agli  artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 80 e 81 del
d.P.R.  30 maggio  2002,  n. 115,  nella  parte  in cui prevedono che
l'imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, possa nominare
il  proprio  difensore  solo  scegliendolo  tra  gli  iscritti  negli
appositi   elenchi   istituiti  presso  i  Consigli  dell'Ordine  del
distretto di Corte di appello: elenchi per la iscrizione nei quali e'
prescritta  - fra i vari requisiti - una anzianita' professionale non
inferiore a sei anni;
        che  tale  disciplina  risulterebbe in contrasto con l'art. 3
Cost., in quanto l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato
subirebbe  una  limitazione  nella  scelta  del  proprio difensore, a
differenza di quanto accade per tutti gli altri imputati: limitazione
in  se'  priva  di ragionevolezza, apparendo, ad avviso del giudice a
quo, «assurda ed ingiustificata la pretesa di una maggiore anzianita'
professionale  per  i  difensori  dei  "non  abbienti"  cui  lo Stato
riconosce  il  diritto  alla  copertura  delle  spese,  rispetto alle
persone  "abbienti"  o  rispetto  agli  stessi  "non abbienti" ma non
richiedenti  il  gratuito  patrocinio,  per  i quali la difesa potra'
essere  prestata  liberamente  da  giovani  avvocati, anche se appena
iscritti negli albi professionali»;
        che,  sempre  ad  avviso del giudice rimettente, la normativa
censurata  violerebbe  anche  l'art. 24,  terzo  comma,  della  Carta
fondamentale,  in  quanto,  nel  limitare  la  facolta' di scelta del
proprio  difensore  di  fiducia  per  gli imputati «non abbienti», lo
Stato   avrebbe  «negato»  il  diritto  di  difesa,  «prescrivendo  e
regolamentando  in  modo  preclusivo  e  contrastante il possesso dei
requisiti per beneficiarne»;
        che  analoga  questione, sollevata in riferimento agli stessi
parametri  e  relativa alla disciplina dettata dall'art. 17-bis della
legge  30 luglio  1990,  n. 217,  introdotto dall'art. 17 della legge
29 marzo 2001, n. 134 - poi trasfusa nelle disposizioni oggetto della
odierna impugnativa - e' stata dichiarata manifestamente infondata da
questa  Corte,  sul  rilievo che la previsione di uno speciale elenco
nell'ambito   del  quale  l'imputato,  istante  per  l'ammissione  al
patrocinio  a spese dello Stato, possa nominare il proprio difensore,
«risulta ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualita'
professionale  della  prestazione  medesima, attraverso una selezione
dei  patrocinatori  garantita  tanto  dall'attitudine  ed  esperienza
maturate  in  ragione  di  una sperimentata anzianita' professionale,
quanto   da  correttezza  deontologica,  comprovata  dall'assenza  di
sanzioni disciplinari» (v. l'ordinanza n. 299 del 2002);
        che pertanto - ha osservato questa Corte - non puo' ritenersi
superato, nella specie, il limite della ragionevolezza nell'esercizio
della  discrezionalita'  legislativa, avuto riguardo, fra l'altro, ai
peculiari  connotati pubblicistici che caratterizzano il patrocinio a
spese  dello  Stato, mentre nessuna violazione appare ravvisabile sul
versante  del  diritto  di  difesa,  risultando  comunque «assicurata
un'ampia  possibilita'  di  scelta  del  difensore  tra  i  difensori
iscritti»  negli  appositi elenchi (v. le ordinanze n. 299 del 2002 e
n. 374 del 2003);
        che,  pertanto,  non  prospettando  l'ordinanza di rimessione
profili  nuovi  o  diversi  da  quelli  gia'  esaminati, la questione
proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 80 e 81 del d.P.R 30 maggio
2002,   n. 115   (Testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  spese  di  giustizia),  sollevata, in
riferimento  agli  artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal
Giudice  di  pace  di  Lamezia  Terme  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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