N. 387 ORDINANZA 1 - 14 dicembre 2004
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Patrocinio a spese dello Stato - Nomina del difensore tra gli iscritti negli appositi elenchi - Denunciata disparita' di trattamento in danno dell'imputato ammesso al beneficio, irragionevolezza, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 80 e 81. - Costituzione, artt. 3 e 24, terzo comma.(GU n.49 del 22-12-2004 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 80 e 81 del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza dell'11 aprile 2003 dal giudice di pace di Lamezia Terme sul ricorso proposto da F.C., iscritta al n. 472 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che il giudice di pace di Lamezia Terme solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 80 e 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui prevedono che la scelta del difensore, da parte dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, «debba avvenire all'interno di un apposito elenco nel quale la relativa iscrizione sara' ammessa se ricorre il requisito dell'anzianita' professionale di sei anni»; che, a parere del giudice rimettente, tale disciplina si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto l'imputato ammesso a fruire del patrocinio a spese dello Stato non sarebbe integralmente libero di scegliere il proprio difensore di fiducia, ma subirebbe - a differenza degli altri imputati - i limiti derivanti dalle specifiche condizioni soggettive che, in base alle disposizioni censurate, il difensore stesso deve soddisfare: in particolare, quella di una anzianita' di iscrizione nell'albo speciale, diversa e maggiore rispetto a quella richiesta per il difensore di ufficio; che, secondo il giudice a quo, si profilerebbe anche una evidente violazione del principio di ragionevolezza, in quanto, ponendo a raffronto la disciplina impugnata con quella ordinaria prevista dal codice di rito, si genererebbe una conseguenza «assurda»: il professionista, nominato difensore di ufficio di un imputato che non benefici del gratuito patrocinio, potra' svolgere la sua funzione «indipendentemente da qualsiasi iscrizione in elenchi e da qualsiasi anzianita' professionale»; invece, se esso e' nominato difensore di fiducia dallo stesso imputato ammesso al beneficio, potra' assolvere il suo mandato soltanto se in possesso dei particolari requisiti di anzianita' o, in alternativa, previa «rinuncia dell'imputato al beneficio del gratuito patrocinio»; che la disciplina oggetto di impugnativa - osserva conclusivamente il giudice rimettente - si porrebbe in contrasto anche con l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, in quanto il diritto di difesa non sarebbe assicurato «in modo pieno ed assoluto», dal momento che gli imputati non abbienti non godrebbero della «liberta' di vedersi tutelati, assistiti e difesi da professionisti verso i quali nutrono personale fiducia ed hanno maggiore rapporto confidenziale»; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Considerato che il giudice di pace di Lamezia Terme ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 80 e 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevedono che l'imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, possa nominare il proprio difensore solo scegliendolo tra gli iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte di appello: elenchi per la iscrizione nei quali e' prescritta - fra i vari requisiti - una anzianita' professionale non inferiore a sei anni; che tale disciplina risulterebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato subirebbe una limitazione nella scelta del proprio difensore, a differenza di quanto accade per tutti gli altri imputati: limitazione in se' priva di ragionevolezza, apparendo, ad avviso del giudice a quo, «assurda ed ingiustificata la pretesa di una maggiore anzianita' professionale per i difensori dei "non abbienti" cui lo Stato riconosce il diritto alla copertura delle spese, rispetto alle persone "abbienti" o rispetto agli stessi "non abbienti" ma non richiedenti il gratuito patrocinio, per i quali la difesa potra' essere prestata liberamente da giovani avvocati, anche se appena iscritti negli albi professionali»; che, sempre ad avviso del giudice rimettente, la normativa censurata violerebbe anche l'art. 24, terzo comma, della Carta fondamentale, in quanto, nel limitare la facolta' di scelta del proprio difensore di fiducia per gli imputati «non abbienti», lo Stato avrebbe «negato» il diritto di difesa, «prescrivendo e regolamentando in modo preclusivo e contrastante il possesso dei requisiti per beneficiarne»; che analoga questione, sollevata in riferimento agli stessi parametri e relativa alla disciplina dettata dall'art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134 - poi trasfusa nelle disposizioni oggetto della odierna impugnativa - e' stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, sul rilievo che la previsione di uno speciale elenco nell'ambito del quale l'imputato, istante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa nominare il proprio difensore, «risulta ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualita' professionale della prestazione medesima, attraverso una selezione dei patrocinatori garantita tanto dall'attitudine ed esperienza maturate in ragione di una sperimentata anzianita' professionale, quanto da correttezza deontologica, comprovata dall'assenza di sanzioni disciplinari» (v. l'ordinanza n. 299 del 2002); che pertanto - ha osservato questa Corte - non puo' ritenersi superato, nella specie, il limite della ragionevolezza nell'esercizio della discrezionalita' legislativa, avuto riguardo, fra l'altro, ai peculiari connotati pubblicistici che caratterizzano il patrocinio a spese dello Stato, mentre nessuna violazione appare ravvisabile sul versante del diritto di difesa, risultando comunque «assicurata un'ampia possibilita' di scelta del difensore tra i difensori iscritti» negli appositi elenchi (v. le ordinanze n. 299 del 2002 e n. 374 del 2003); che, pertanto, non prospettando l'ordinanza di rimessione profili nuovi o diversi da quelli gia' esaminati, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 80 e 81 del d.P.R 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Lamezia Terme con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2004. Il Presidente: Onida Il redattore: Flick Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2004. Il direttore della cancelleria: Di Paola 04C1381