N. 394 ORDINANZA 13 - 17 dicembre 2004

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento  -  Immunita'  parlamentari  - Processo penale a carico di
  parlamentare  per il reato di diffamazione commesso nel corso di un
  programma  televisivo  - Deliberazione della Camera di appartenenza
  di insindacabilita' delle opinioni espresse - Ricorso per conflitto
  di  attribuzione proposto dal Tribunale di Brescia, in composizione
  monocratica,  seconda  sezione  penale  -  Denunciata lesione delle
  attribuzioni    costituzionalmente    garantite    -    Delibazione
  sull'ammissibilita'   del   ricorso  -  Sussistenza  dei  requisiti
  oggettivo   e   soggettivo  per  l'instaurazione  del  conflitto  -
  Ammissibilita' del ricorso - Comunicazione e notificazione.
- Deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004.
- Costituzione,  art. 68,  primo  comma;  legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale art. 26, comma 3.
(GU n.49 del 22-12-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA
Giudici:   Carlo   MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  deliberazione della Camera dei deputati del
4 febbraio    2004   relativa   alla   insindacabilita',   ai   sensi
dell'art. 68,   primo   comma,  della  Costituzione,  delle  opinioni
espresse  dall'on.  Vittorio Sgarbi nei confronti della dott.ssa Ilda
Boccassini,  promosso  dal  Tribunale  di  Brescia,  seconda  sezione
penale,  con  ricorso  depositato  il  31 maggio  2004 ed iscritto al
n. 264 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  processo  penale a carico del
deputato  Vittorio  Sgarbi  -  imputato  del  delitto di diffamazione
commesso  nel  corso  della  puntata del 1° aprile 1999 del programma
televisivo «Sgarbi quotidiani», diffuso dall'emittente «Canale 5», in
danno  del  magistrato  Ilda  Boccassini, sostituto procuratore della
Repubblica  presso  il Tribunale di Milano - il Tribunale di Brescia,
in  composizione monocratica, seconda sezione penale, con ricorso del
20 aprile  2004,  ha  proposto  conflitto  di attribuzioni tra poteri
dello Stato avverso la delibera adottata dalla Camera dei deputati il
4 febbraio  2004,  con  la  quale  e'  stato  dichiarato  che i fatti
contestati  al  deputato  medesimo  concernono  opinioni  espresse da
questo  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione;
        che  il Tribunale ricorrente ricorda che in tale occasione il
deputato  Sgarbi,  conduttore  del  menzionato programma televisivo -
riferendosi  alla vicenda relativa al «caso Sharifa» e richiamando il
contenuto  di  una  propria intervista rilasciata a «Il Giornale», in
relazione   alla   quale  Ilda  Boccassini  aveva  esercitato  azione
risarcitoria  nei suoi confronti - aveva, tra l'altro, affermato: «Se
il  mio  assistente  di  studio vede Sharifa con un bambino crede che
siano  mamma  e  figlio,  la Boccassini invece ha pensato che Sharifa
fosse  una  mercante di minori. Il sospetto prima di tutto. Non so se
avete  capito:  e'  un  problema  di alterazione dello sguardo. Si, i
magistrati hanno una percezione diversa della realta»;
        che,   affermata  la  propria  legittimazione  a  far  valere
mediante  conflitto di attribuzione la menomazione della sua sfera di
attribuzioni    derivante    dall'adozione   di   una   deliberazione
d'insindacabilita'  in  mancanza di qualsivoglia nesso funzionale tra
le opinioni espresse e la funzione parlamentare, il Tribunale osserva
come  la prerogativa costituzionale tuteli l'indipendente svolgimento
delle   attivita'   proprie   del   parlamentare  e  quelle  ad  esse
strettamente  connesse, e non costituisca in suo favore una posizione
di  privilegio della quale possa avvalersi allorche' svolga attivita'
politica  o  eserciti  comunque il diritto alla libera manifestazione
del  proprio  pensiero,  non essendovi ragione alcuna perche' in tale
veste  egli non operi su un piano di parita' con ogni altra persona e
nel rispetto dei limiti sanciti dall'ordinamento giuridico;
        che  il  Tribunale  ritiene  che  la  mera  inerenza  a  temi
giudiziari dell'argomento trattato e l'attualita' del dibattito sulla
giustizia,  promosso  dallo  stesso deputato Sgarbi, sono circostanze
che,  da  sole, non possono supportare la tesi della insindacabilita'
delle  opinioni  da  lui  espresse  ai  sensi  dell'art. 68 Cost.: e,
seppure  la  vicenda  afferente  al caso giudiziario «Sharifa» avesse
gia' formato oggetto di interpellanze parlamentari, nessuna di quelle
messe  a disposizione nel processo dalla difesa dell'imputato risulta
avere  quale firmatario l'imputato medesimo, e comunque esse hanno ad
oggetto la formulazione di mere doglianze circa il corretto esercizio
da  parte  del  pubblico  ministero  Boccassini dei suoi compiti, con
conseguente  sollecitazione del ministro competente all'esercizio dei
suoi poteri disciplinari;
        che,  dunque,  il  Tribunale di Brescia, sospeso il giudizio,
«propone  conflitto  di  attribuzione  in  ordine al corretto uso del
potere   di   decidere   sulla   sussistenza   dei   presupposti   di
applicabilita'  dell'art. 68,  comma 1,  Cost., come esercitato dalla
Camera  dei  Deputati  con  la  delibera  adottata in data 4 febbraio
2004»,  e  «chiede l'annullamento di detta deliberazione della Camera
dei Deputati per violazione dell'art. 68 della Costituzione».
    Considerato  che  in  questa  fase  la Corte e' chiamata, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a  deliberare  preliminarmente,  senza contraddittorio, se il ricorso
sia  ammissibile  in  quanto esista la materia di un conflitto la cui
risoluzione  spetti  alla sua competenza, in riferimento ai requisiti
soggettivo e oggettivo indicati nel primo comma dello stesso art. 37;
        che,  sotto l'aspetto soggettivo, il Tribunale di Brescia, in
composizione  monocratica,  e'  legittimato  a sollevare conflitto di
attribuzione  tra  poteri  dello  Stato,  quale  organo  competente a
dichiarare  definitivamente  - nel procedimento penale del quale esso
e'  investito  -  la  volonta'  del potere cui appartiene, in ragione
dell'esercizio  di  funzioni  giurisdizionali  svolte in posizione di
piena indipendenza, costituzionalmente garantita;
        che  anche  la  Camera  dei  deputati,  che  ha  adottato  la
deliberazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio   membro,  e'  legittimata  ad  essere  parte  del  conflitto
costituzionale,  essendo  competente  a dichiarare definitivamente la
volonta'    del    potere    che   essa   impersona,   in   relazione
all'applicabilita' della prerogativa stessa;
        che,  per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto,
il   Tribunale   di   Brescia   lamenta   la  lesione  delle  proprie
attribuzioni,    costituzionalmente    garantite,    in   conseguenza
dell'adozione,   da   parte   della   Camera  dei  deputati,  di  una
deliberazione che ha affermato - in modo da esso ritenuto arbitrario,
perche'  non corrispondente ai criteri stabiliti dalla Costituzione -
l'insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da  un parlamentare, a
norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che,   pertanto,   esiste   la   materia   di   un  conflitto
costituzionale  di  attribuzione,  la  cui  risoluzione  spetta  alla
competenza di questa Corte.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile,  a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Brescia,  in  composizione  monocratica,  seconda sezione penale, nei
confronti della Camera dei deputati, con l'atto introduttivo indicato
in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della  presente  ordinanza  al  ricorrente  Tribunale  di Brescia, in
composizione monocratica, seconda sezione penale;
        b) che,  a  cura  del  ricorrente,  l'atto  introduttivo e la
presente  ordinanza  siano  notificati  alla  Camera dei deputati, in
persona  del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione   di  cui  al  punto  a),  per  essere  successivamente
depositati  nella  cancelleria  di  questa  Corte entro il termine di
venti  giorni  dalla  notificazione,  a  norma dell'art. 26, comma 3,
delle   norme   integrative   per   i   giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 dicembre 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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