N. 407 ORDINANZA 13 - 21 dicembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Reato  di  inottemperanza  all'ordine  del  questore di
  lasciare   il   territorio   nazionale   -   Arresto  in  flagranza
  obbligatorio  -  Sopravvenuta  dichiarazione di incostituzionalita'
  della   norma  censurata  -  Restituzione  degli  atti  al  giudice
  rimettente.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, inserito
  dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.50 del 29-12-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei    giudizi    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa   in   materia  di  immigrazione  e  di  asilo),  promossi,
nell'ambito  di  diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Modena
con  ordinanza  del 23 novembre 2002 (iscritta al n. 692 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza  del
3 dicembre  2002  (iscritta  al  n. 693 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2003),   con   ordinanza  del  14 gennaio  2003
(iscritta  al  n. 695  del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 37,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003),  con ordinanza del 7 aprile 2003 (iscritta al n. 738
del  registro  ordinanze  2003  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 38,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003), con
ordinanza  del  26 febbraio  2003  (iscritta  al  n. 739 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza  del
19 maggio  2003  (iscritta  al  n. 336  del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2004), con ordinanza del 7 giugno 2003 (iscritta
al  n. 394  del  registro  ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2004),
con  ordinanza  del  9  giugno 2003  (iscritta al n. 395 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 20,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2004),  con due ordinanze del
7 luglio  2003  (iscritte  ai numeri 399 e 400 del registro ordinanze
2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª
serie special e, dell'anno 2004).
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 1 dicembre 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che con dieci ordinanze identiche nella parte motiva il
Tribunale  di  Modena  ha  sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa  in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui
prevede   per   il   reato  di  cui  al  comma 5-ter  della  medesima
disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;
        che  il  rimettente  procede  all'udienza  di  convalida  nei
confronti  di  cittadini  stranieri tratti in arresto nella flagranza
del  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286  del 1998, perche' sorpresi nel territorio dello Stato dopo la
scadenza  del  termine  entro  il  quale avrebbero dovuto lasciare il
territorio  nazionale,  come  da  provvedimento emesso dal questore a
norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
        che  nel  giudizio  iscritto al n. 693 del registro ordinanze
2003  e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
    Considerato   che,   essendo  censurato  in  tutte  le  ordinanze
l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta
la riunione dei relativi giudizi;
        che  le  questioni  in  esame  hanno ad oggetto la previsione
dell'arresto  obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di
cui  all'art. 14,  comma 5-ter,  del  decreto  legislativo n. 286 del
1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge
14 settembre   2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre
2004, n. 271;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo
n. 286  del  1998,  nella  parte  in  cui stabilisce che per il reato
previsto  dal  comma 5-ter  del  medesimo  articolo  e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti al giudice
rimettente.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Modena.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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