N. 1022 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2004

Ordinanza  del 21 maggio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il
23   novembre  2004)  emessa  dal  giudice  di  pace  di  Urbino  nel
procedimento  civile  vertente tra Gualtieri Pietro contro Unione dei
Comuni Pian del Bruscolo

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione   a  carico  del  proprietario  del  veicolo  che  non
  comunichi  i  dati dell'effettivo trasgressore - Irragionevolezza -
  Introduzione   di   un'ipotesi  di  responsabilita'  oggettiva,  in
  contrasto   con   il   principio  di  personalita'  della  sanzione
  amministrativa  enunciato  dall'art. 3  della  legge  n. 689/1981 -
  Disparita'  di  trattamento in raffronto ad altre norme stradali ed
  amministrative.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.2 del 12-1-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa n. 284/03,
promossa  con  ricorso  da  Gualtieri  Piero  contro  Unione Pian del
Bruscolo   (Comuni   di  Colbordolo,  Monteciccardo,  Sant'Angelo  in
Lizzola,  Tavullia),  la cui Polizia municipale ha elevato verbale di
contestazione  n. 10005317  del  27  agosto 2003 per violazione della
norma dell'art. 142, comma 8, C.d.S.
    Il    ricorrente   prospetta   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 126-bis,  comma 2, d.lgs. n. 285/1992 nella
parte  in  cui prevede che nel caso di mancata di identificazione del
conducente,  la decurtazione del punteggio attribuito alla patente di
guida, deve essere a carico del proprietario, salvo che lo stesso non
comunichi,  entro  30  giorni,  i  dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione.
    La  questione  appare  rilevante  e  non manifestamente infondata
rispetto   all'art. 3   della   Costituzione   e   al   principio  di
ragionevolezza.
    La norma dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, ritenuta
affetta   di   incostituzionalita',   appare  istituire  un  caso  di
responsabilita'  oggettiva  a carico del proprietario del veicolo per
fatto altrui.
    Mentre, come nelle ipotesi previste dagli artt. 196 C.d.S. e 2054
c.c.  puo'  apparire  corretto  considerare  responsabile solidale il
proprietario   del   veicolo,   per  l'aspetto  riparatorio,  non  e'
condivisibile che il proprietario sia altresi' punito con sanzione di
carattere  personale per un fatto che non ha commesso e di cui non ha
colpa.
    In proposito si osserva che la legge n. 689/1981 che stabilisce i
principi  generali  che  regolano le sanzioni amministrative, prevede
all'art. 3   la   responsabilita'   personale  in  tema  di  sanzioni
amministrative,  pertanto  la  sanzione accessoria della decurtazione
dei punti della patente di guida e' da considerarsi una misura avente
carattere strettamente punitivo personale.
    Di  conseguenza  si  viene a creare una disparita' di trattamento
tra  i  trasgressori  di  alcune  norme  del codice della strada ed i
trasgressori delle altre norme amministrative.
                              P. Q. M.
    Visti   gli   artt. 134  della  Costituzione  e  23  della  legge
n. 87/1953,  ritenuta  la  rilevanza  e  non  manifesta infondatezza,
solleva  la questione di legittimita' dell'art. 126-bis, comma 2, del
d.lgs. n. 285/1992, per irragionevolezza e per contrasto con l'art. 3
della Costituzione.
    Sospende  il  presente  giudizio  iscritto nel R.G.A.C. dell'anno
2003, con il 283.
    Manda   alla   cancelleria   perche'   provveda   alla  immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla cancelleria perche' provveda a notificare la presente
ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Manda  alla cancelleria perche' provveda a comunicare la presente
ordinanza  ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
        Cosi' deciso in Urbino, il 18 maggio 2004.
                      Il giudice di pace: Iorio
04C1419