N. 1022 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2004
Ordinanza del 21 maggio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 novembre 2004) emessa dal giudice di pace di Urbino nel procedimento civile vertente tra Gualtieri Pietro contro Unione dei Comuni Pian del Bruscolo Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Irragionevolezza - Introduzione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva, in contrasto con il principio di personalita' della sanzione amministrativa enunciato dall'art. 3 della legge n. 689/1981 - Disparita' di trattamento in raffronto ad altre norme stradali ed amministrative. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2. - Costituzione, art. 3.(GU n.2 del 12-1-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 284/03, promossa con ricorso da Gualtieri Piero contro Unione Pian del Bruscolo (Comuni di Colbordolo, Monteciccardo, Sant'Angelo in Lizzola, Tavullia), la cui Polizia municipale ha elevato verbale di contestazione n. 10005317 del 27 agosto 2003 per violazione della norma dell'art. 142, comma 8, C.d.S. Il ricorrente prospetta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 nella parte in cui prevede che nel caso di mancata di identificazione del conducente, la decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida, deve essere a carico del proprietario, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. La questione appare rilevante e non manifestamente infondata rispetto all'art. 3 della Costituzione e al principio di ragionevolezza. La norma dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, ritenuta affetta di incostituzionalita', appare istituire un caso di responsabilita' oggettiva a carico del proprietario del veicolo per fatto altrui. Mentre, come nelle ipotesi previste dagli artt. 196 C.d.S. e 2054 c.c. puo' apparire corretto considerare responsabile solidale il proprietario del veicolo, per l'aspetto riparatorio, non e' condivisibile che il proprietario sia altresi' punito con sanzione di carattere personale per un fatto che non ha commesso e di cui non ha colpa. In proposito si osserva che la legge n. 689/1981 che stabilisce i principi generali che regolano le sanzioni amministrative, prevede all'art. 3 la responsabilita' personale in tema di sanzioni amministrative, pertanto la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida e' da considerarsi una misura avente carattere strettamente punitivo personale. Di conseguenza si viene a creare una disparita' di trattamento tra i trasgressori di alcune norme del codice della strada ed i trasgressori delle altre norme amministrative.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimita' dell'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992, per irragionevolezza e per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Sospende il presente giudizio iscritto nel R.G.A.C. dell'anno 2003, con il 283. Manda alla cancelleria perche' provveda alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria perche' provveda a notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri; Manda alla cancelleria perche' provveda a comunicare la presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Urbino, il 18 maggio 2004. Il giudice di pace: Iorio 04C1419