N. 1023 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 2004

Ordinanza  emessa  il  24  luglio  2004  dal tribunale di Sondrio sul
ricorso  proposto  da  Centro  di  produzione S.p.a. «Radio Radicale»
contro Comune di Piateda

Ambiente  (tutela dell') - Regione Lombardia - Norme sulla protezione
  ambientale  dall'esposizione  a  campi elettromagnetici, indotti da
  impianti  fissi  per le telecomunicazioni per la radiotelevisione -
  Determinazione  delle sanzioni in caso di superamento dei limiti di
  esposizione  -  Violazione  della  sfera  di  competenza  esclusiva
  statale  sanzionatoria  in  materia di tutela ambientale - Richiamo
  alla sentenza della Corte costituzionale n. 307/2003.
- Legge  della  Regione  Lombardia  11 maggio  2001,  n. 11, art. 12,
  comma 5.
- Costituzione, art. 117.
(GU n.2 del 12-1-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti gli atti di causa premesso in fatto che:
        Radio   Radicale   esercisce,  quale  emittente  privata,  un
impianto   radiofonico  in  localita'  Morno  (Comune  di  Piateda  -
Provincia  di  Sondrio)  e,  dopo  aver  compiuto alcune simulazioni,
inoltrava  all'ARPA  la  prescritta richiesta di parere all'esercizio
del  proprio impianto. Parere reso in forma negativa in data 3 giugno
2003;
        il  successivo  17 settembre  2003 Radio radicale trasmetteva
all'ARPA  e  al Comune di Piateda nuova proposta di risanamento della
postazione di Morno;
        tale proposta veniva accolta favorevolmente dall'ARPA in data
7 ottobre 2003;
        in  data  12 gennaio  2004  il  comune, in applicazione della
legge  regionale  n. 11  dell'11 maggio  2001  (pubblicata  sul  BURL
15 maggio 2001, n. 20), intitolata «Norme sulla protezione ambientale
dall'esposizione  a  campi elettromagnetici indotti da impianti fissi
per  le  telecomuncazioni  per  la  radiotelevisione»,  emetteva  nei
confronti  di  Radio  Radicale  ordinanza-ingiunzione,  notificata il
15 gennaio 2004;
        avverso tale ordinanza-ingiunzione, in data 10 febbraio 2004,
Radio  Radicale  promuoveva  opposizione  ai  sensi  della  legge  24
novembre  1981,  n. 689 eccependo, in tale sede, la carenza di potere
della  Regione  Lombardia  nel  fissare  sanzioni  per  la  anzidetta
violazione, in difformita' alla legge quadro n. 36/2001;
    Osservato   che   alla   tutela  dell'ambiente,  per  quanto  qui
interessa,  da  elettrosmog, come autorevolmente chiarito anche dalla
Corte   costizionale   con   sentenza  n. 307/2003,  partecipano  con
concorrenti  poteri  sia  lo  Stato  che  le  regioni.  Lo Stato, tra
l'altro,  ha  il  potere  di  dettare standard di protezione uniformi
validi  in  tutte  le  regioni - potere da cui deriva anche il potere
sanzionatorio; le regioni, nell'esercizio dei loro poteri concorrenti
e/o  residuali, possono assumere, fra i propri scopi, anche finalita'
di tutela ambientale.
    La questione di legittimita' costituzionale sollevata risulta:
        rilevante  perche',  ove  la norma fosse illegittima, essendo
stata  la  sanzione  per cui e' causa irrogata anche sulla base della
denunciata  legge  regionale,  il  ricorso  dovrebbe essere accolto e
l'ordinanza-ingiunzione annullata;
        non  manifestamente  infondata  in quanto l'art. 12, comma 5,
legge  regionale  n. 11  dell'11 maggio  2001,  nella  parte  in  cui
determina,  in  via  autonoma,  le  sanzioni  applicabili  in caso di
superamento  dei  limiti  di esposizione si sovrappone alla normativa
statale in materia sottratta alla competenza regionale, in violazione
dell'art. 117   della   Costituzione   come  modificato  dalla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    In  particolare.  Con  la legge quadro n. 36/2001 il legislatore,
nel  ripartire  le  competenze  tra  Stato  e  Regioni  in materia di
protezione   dalle   esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici,  ha voluto riservare, in via esclusiva, allo Stato,
tra  l'altro,  la competenza sanzionatoria in caso di superamento dei
limiti  soglia  collegando tale potere a quello di determinare questi
ultimi.  E  non poteva essere diversamente atteso che la competenza a
disciplinare  dette  sanzioni  non  puo'  che seguire la competenza a
fissare i suddetti valori limite e, quindi, nella specie, tale potere
spetta allo Stato.
    La Regione Lombardia, quindi, nel disciplinare, in modo autonomo,
all'art. 12,  comma  V,  legge n. 11/2001, le sanzioni applicabili in
caso  di  superamento  dei  limiti di esposizione, pur richiamando la
Legge  quadro  n. 36/2001  nel suo complesso, ha travalicato i poteri
alla  stessa riservati arrogandosi cosi' un potere sanzionatorio alla
stessa non riconoscibile e andando a intaccare la sfera di competenza
esclusiva dello Stato in subietta materia.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e seguenti, legge n. 87/1953,
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 12,  comma V, legge regionale
Lombardia n. 11 dell'11 maggio 2001 in relazione all'art. 117 Cost.;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio;
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare  copia  integrale  della
presente  ordinanza  alle  parti  e  al Presidente del Consiglio e di
comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Sondrio, addi' 24 luglio 2004
                   Il giudice istruttore: Palotti
04C1420