N. 1023 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 2004
Ordinanza emessa il 24 luglio 2004 dal tribunale di Sondrio sul ricorso proposto da Centro di produzione S.p.a. «Radio Radicale» contro Comune di Piateda Ambiente (tutela dell') - Regione Lombardia - Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici, indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni per la radiotelevisione - Determinazione delle sanzioni in caso di superamento dei limiti di esposizione - Violazione della sfera di competenza esclusiva statale sanzionatoria in materia di tutela ambientale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 307/2003. - Legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11, art. 12, comma 5. - Costituzione, art. 117.(GU n.2 del 12-1-2005 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti di causa premesso in fatto che: Radio Radicale esercisce, quale emittente privata, un impianto radiofonico in localita' Morno (Comune di Piateda - Provincia di Sondrio) e, dopo aver compiuto alcune simulazioni, inoltrava all'ARPA la prescritta richiesta di parere all'esercizio del proprio impianto. Parere reso in forma negativa in data 3 giugno 2003; il successivo 17 settembre 2003 Radio radicale trasmetteva all'ARPA e al Comune di Piateda nuova proposta di risanamento della postazione di Morno; tale proposta veniva accolta favorevolmente dall'ARPA in data 7 ottobre 2003; in data 12 gennaio 2004 il comune, in applicazione della legge regionale n. 11 dell'11 maggio 2001 (pubblicata sul BURL 15 maggio 2001, n. 20), intitolata «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomuncazioni per la radiotelevisione», emetteva nei confronti di Radio Radicale ordinanza-ingiunzione, notificata il 15 gennaio 2004; avverso tale ordinanza-ingiunzione, in data 10 febbraio 2004, Radio Radicale promuoveva opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 eccependo, in tale sede, la carenza di potere della Regione Lombardia nel fissare sanzioni per la anzidetta violazione, in difformita' alla legge quadro n. 36/2001; Osservato che alla tutela dell'ambiente, per quanto qui interessa, da elettrosmog, come autorevolmente chiarito anche dalla Corte costizionale con sentenza n. 307/2003, partecipano con concorrenti poteri sia lo Stato che le regioni. Lo Stato, tra l'altro, ha il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le regioni - potere da cui deriva anche il potere sanzionatorio; le regioni, nell'esercizio dei loro poteri concorrenti e/o residuali, possono assumere, fra i propri scopi, anche finalita' di tutela ambientale. La questione di legittimita' costituzionale sollevata risulta: rilevante perche', ove la norma fosse illegittima, essendo stata la sanzione per cui e' causa irrogata anche sulla base della denunciata legge regionale, il ricorso dovrebbe essere accolto e l'ordinanza-ingiunzione annullata; non manifestamente infondata in quanto l'art. 12, comma 5, legge regionale n. 11 dell'11 maggio 2001, nella parte in cui determina, in via autonoma, le sanzioni applicabili in caso di superamento dei limiti di esposizione si sovrappone alla normativa statale in materia sottratta alla competenza regionale, in violazione dell'art. 117 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. In particolare. Con la legge quadro n. 36/2001 il legislatore, nel ripartire le competenze tra Stato e Regioni in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ha voluto riservare, in via esclusiva, allo Stato, tra l'altro, la competenza sanzionatoria in caso di superamento dei limiti soglia collegando tale potere a quello di determinare questi ultimi. E non poteva essere diversamente atteso che la competenza a disciplinare dette sanzioni non puo' che seguire la competenza a fissare i suddetti valori limite e, quindi, nella specie, tale potere spetta allo Stato. La Regione Lombardia, quindi, nel disciplinare, in modo autonomo, all'art. 12, comma V, legge n. 11/2001, le sanzioni applicabili in caso di superamento dei limiti di esposizione, pur richiamando la Legge quadro n. 36/2001 nel suo complesso, ha travalicato i poteri alla stessa riservati arrogandosi cosi' un potere sanzionatorio alla stessa non riconoscibile e andando a intaccare la sfera di competenza esclusiva dello Stato in subietta materia.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti, legge n. 87/1953, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma V, legge regionale Lombardia n. 11 dell'11 maggio 2001 in relazione all'art. 117 Cost.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Manda alla cancelleria di notificare copia integrale della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio e di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sondrio, addi' 24 luglio 2004 Il giudice istruttore: Palotti 04C1420