N. 1024 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 agosto 2004
Ordinanza emessa il 27 agosto 2004 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra De Angelis Antonietta contro Russo Frida Previdenza - Pensioni, indennita' ed assegni erogati dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) - Pignorabilita' nei limiti di un quinto come previsto per le pensioni, assegni ed indennita' erogate dall'INPS e per gli assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza. - Legge 9 novembre 1955, n. 1122, art. 1. - Costituzione, art. 3, primo comma.(GU n.2 del 12-1-2005 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al ruolo generale delle opposizioni con il n. 2896 anno 2004, trattenuta in riserva all'udienza del 7 luglio 2004, pendente tra Antonietta De Angelis elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini, n. 86, presso lo studio dell'avv. Maeco Caliendo che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso in opposizione, opponente, e Frida Russo elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini, n. 142, presso lo studio dell'avv. Claudio Misiani che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, opposta. Oggetto: opposizione all'esecuzione n. 000232/04-R.E. (P.P.T.). Premesso che con ricorso depositato in cancelleria in data 15 gennaio 2004 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, in data 20 febbraio 2004, alla signora Frida Russo, opposta, la sig.ra Antonietta De Angelis ha proposto formale opposizione avverso l'iniziativa esecutiva con la quale Frida Russo, creditore procedente nell'ambito del p.n. 000232/04 R.E. (P.P.T.), ha sottoposto a pignoramento tutte le somme dovute dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «G. Amendola» ad Antonietta De Angelis, a titolo di pensione, fino alla concorrenza di Euro 8.087,38, oltre interessi e spese occorrende; che con la predetta opposizione, l'opponente, dopo aver eccepito l'assoluta impignorabilita' delle pensioni erogate dall'Istituto, giusta quanto disposto dall'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, ha chiesto che il tribunale, previa sospensione del procedimento esecutivo, dichiarasse l'inefficacia del pignoramento; che l'opposto, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attesa l'assoluta irragionevolezza della disparita' di trattamento tra quanto previsto per i giornalisti e quanto previsto per gli altri dipendenti anche alla luce dei numerosi interventi della Corte costituzionale; che il tribunale, all'udienza di prima comparizione si e' riservato di decidere sull'istanza di sospensione; Ritenuto che il giudizio di opposizione pendente innanzi a questo giudice non puo' essere deciso se non attraverso l'applicazione dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 che espressamente prevede che «le pensioni, le indennita' e gli altri assegni corrisposti dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «G. Amendola» non sono cedibili ne' sequestrabili ne' pignorabili eccezione fatta per le pensioni e gli assegni continuativi che possono essere ceduti e pignorati soltanto nell'interesse dei pubblici stabilimenti ospedalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie relative e non oltre l'importo di queste»; Ritenuto che il regime di assoluta impignorabilita' (con la ricordata eccezione) che caratterizza, tuttora, le pensioni erogate dall'INPGI impone la valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione e comunque in relazione al principio di ragionevolezza, nella parte in cui esclude - a differenza di quanto disposto dall'art. 545, quarto comma c.p.c. con riguardo alle retribuzioni; dall'art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 con riferimento alle pensioni, assegni ed indennita' erogati dall'INPS e dagli artt. 1 e 2, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 con riferimento alle pensioni, indennita' che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, siccome individuati dall'art. 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 1950/180 - la pignorabilita', nei limiti di un quinto, della pensione erogata dall'Istituto predetto. Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955 n. 1122 appare senz'altro rilevante in quanto non solo la predetta norma risulta applicabile alla controversia de qua, ma l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' inciderebbe sull'esito del ricorso in opposizione siccome articolato dall'opponente e, nell'attuale fase, anche sull'istanza di sospensione; Considerato, infine, che questo tribunale ritiene non manifestamente infondata la predetta questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 primo comma, della Costituzione e comunque con il principio di ragionevolezza che deve sempre informare le norme ritenute applicabili per la decisione della controversia, in quanto: a) l'attuale regime di impignorabilita' delle pensioni erogate dall'INPGI appare, anzitutto, irragionevole se confrontato con il regime di generale pignorabilita' delle retribuzioni (fatte salve le limitazioni previste dalla legge): come e' stato ampiamente chiarito dalle precedenti pronunce della Corte costituzionale in materia di pignorabilita' di stipendi e pensioni, dei lavoratori pubblici e privati, il presidio costituzionale (art.38) del diritto dei pensionati a godere di «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita», in quanto fondato sul principio generale della solidarieta' sociale, non e' tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l'impignorabilita', in linea di principio, della pensione, ma soltanto l'impignorabilita' assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei mezzi adeguati alle esigenze di vita. Facendo applicazione di questi principi, la Corte costituzionale, con la sentenza 20 novembre 2002, n. 506 e' giunta a dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e, per estensione, anche degli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950 n. 180 nella parte in cui escludono la pignorabilita' per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennita' erogati dall'INPS e dagli altri soggetti di cui all'art. 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, anziche' prevedere l'impignorabilita', con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennita' o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilita' nei limiti del quinto della residua parte. Fatte salve, pertanto, le limitazioni riconducibili al principio della solidarieta' sociale, anche la pensione ritorna «bene», assoggettabile alla responsabilita' patrimoniale, di cui all'art. 2740 c.c.; b) alla luce di quanto detto al punto a), appare ancor piu' irragionevole che le pensioni erogate dall'INPGI continuino a godere del privilegiato regime di impignorabiita' assoluta: una volta chiarita, infatti, la portata del presidio costituzionale di cui all'art. 38, non sembrano ipotizzabili altri valori che possano giustificare il persistere del regime di favore.
P. Q. M. Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, in relazione all'art. 3, primo comma della Costituzione e comunque al principio di ragionevolezza, nella parte in cui esclude - a differenza di quanto disposto dall'art. 545, quarto comma c.p.c. con riguardo alle retribuzioni; dall'art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 con riferimento alle pensioni, assegni ed indennita' erogati dall'INPS e dagti artt. 1 e 2, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 con riferimento alle pensioni, indennita' che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, siccome individuati dall'art. 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1950/180 - la pignorabilita', nei limiti di un quinto, della pensione erogata dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani «G. Amendola». Sospende il procedimento esecutivo n. 000232.04. Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al Presidente del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, in data 20 agosto 2004. Il giudice: De Sensi 04C1421