N. 110 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 dicembre 2004

Ricorso  per questione di illegittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'11 dicembre 2004

Professioni - Norme della Regione Toscana - Disposizioni regionali in
  materia di libere professioni intellettuali - Costituzione da parte
  di Ordini e collegi professionali di propri coordinamenti regionali
  dotati  di  autonomia organizzativa e finanziaria - Attribuzione ai
  predetti  coordinamenti  del  potere  di  promuovere  attivita'  di
  formazione    ed    aggiornamento    professionale   -   Disciplina
  dell'istituzione  e  della composizione della Commissione regionale
  delle professioni e delle associazioni professionali di cui possono
  essere  chiamati  a  far  parte  anche appartenenti a categorie non
  regolamentate  attraverso  organi e collegi - Ricorso dello Stato -
  Denunciata  esorbitanza  dalla  competenza  legislativa concorrente
  della   Regione   in  materia  di  professioni  -  Invasione  della
  competenza  statale  in  materia  di  ordinamento  e organizzazione
  amministrativa  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici  nazionali -
  Invasione   della   competenza  statale  esclusiva  in  materia  di
  ordinamento  civile  -  Violazione  dei principi fondamentali della
  legisl azione statale in materia di istruzione.
- Legge  della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50, artt. 2, 3 e
  4.
- Costituzione,  artt. 117, comma secondo, lettera g) e lettera l); e
  33.
(GU n.50 del 29-12-2004 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il
proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

    Nei  confronti  della  Regione  Toscana in persona del presidente
della  giunta  regionale,  per  la dichiarazione della illegittimita'
costituzionale  della  legge  regionale  toscana  n. 50 del 28 luglio
2004, recante Disposizioni regionali in materia di libere professioni
intellettuali  pubblicato  nel B.UR. n. 38 del 6 ottobre 2004, giusta
delibera  del  Consiglio  dei ministri 18 novembre 2004, con riguardo
agli articoli 2, 3, e 4 di detta legge.
    Con  la  legge  in  epigrafe  la  Regione  Toscana  definisce  le
modalita'  di raccordo, strutturale e funzionale, tra la regione e le
professioni  intellettuali  regolamentate  dallo  Stato  mediante  la
costituzione di ordini o collegi. Definisce inoltre l'istituzione e i
compiti   della  Commissione  regionale  delle  professioni  e  delle
associazioni professionali.
    Gli  ordini  ed  i  collegi  professionali  costituiscono  propri
coordinamenti  regionali  che sono strutture operative degli ordini e
collegi territoriali dotati d'autonomia organizzativa e finanziaria.
    La  Regione  riconosce  i  coordinamenti regionali degli ordini e
collegi  come  soggetti  di  rappresentanza  regionale  delle singole
professioni,   assicurando   la   loro   partecipazione  alle  scelte
regionali,   su   tematiche   di  loro  interesse,  anche  attraverso
l'attivita'  della Commissione regionale, e ne stabilisce le funzioni
ed i compiti.
    La  legge  prevede altresi' che i Coordinamenti regionali possano
promuovere l'attivita' di formazione e aggiornamento professionale ed
istituisce   la  Commissione  regionale  delle  professioni  e  delle
associazioni  professionali, che opera in seno alla giunta regionale,
stabilendo  la  sua  composizione,  individuando  i  suoi  compiti  e
regolamentando il suo funzionamento.
    E'  avviso del Governo, che, con le norme denunciate in epigrafe,
la  Regione  Toscana  abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione   della  normativa  costituzionale,  come  si  confida  di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

                               Motivi

    1.  -  L'art. 2  della legge regionale viola l'art. 117, comma 2,
lettera g) della Costituzione.
    Recita l'art. 2 della legge in epigrafe nei suoi primi due commi:
        1.  -  Per  i fini di cui alla presente legge gli Ordini ed i
Collegi professionali costituiscono propri coordinamenti regionali.
        2. - I Coordinamenti regionali sono strutture operative degli
Ordini  e  Collegi  territoriali  dotate  d'autonomia organizzativa e
finanziaria.
    Orbene,   cosi'  facendo  la  legge  incide  indubbiamente  sulle
strutture  organizzative degli ordini e collegi professionali. Ordini
e  collegi  professionali  la  cui  identita' (comprensiva delle loro
articolazioni territoriali) e' peraltro - e pacificamente - quella di
enti   pubblici   nazionali  il  cui  ordinamento  ed  organizzazione
amministrativa  e' disciplinato in via esclusiva della legge statale,
ai sensi della norma costituzionale in epigrafe.
    2.  -  l'art. 3  della  legge regionale viola l'art. 117, secondo
comma, lettera g), e l'art. 33 della Costituzione.
    La  norma  regionale  in  epigrafe  attribuisce  ai Coordinamenti
regionali   il   potere  di  promuovere  attivita'  di  formazione  e
aggiornamento professionale e di proporre iniziative di formazione ed
aggiornamento per i professionisti.
    Tale   disposto,  in  quanto  attribuisce  poteri  ad  un  organo
illegittimamente costituito per il motivo sub (1), viola anch'esso il
potere   legislativo   esclusivo   dello   Stato  d  cui  alla  norma
costituzionale in epigrafe.
    Tale  disposto  viola  anche  l'art. 33  della  Costituzione, che
riserva  allo  Stato - mediante regolazione dell'accesso all'esame di
stato  -  la disciplina della formazione finalizzata all'accesso alle
professioni   regolamentate,  quanto  meno  nella  pane  in  cui  non
specifica  che  l'attivita'  formativa  prevista  attiene ad una fase
successiva al conseguimento del titolo abilitante.
    3.  -  L'art. 4  della  legge regionale viola l'art. 117, secondo
comma, lettera g), e l'art. 117, secondo comma, lettera l).
    La  norma  regionale  in  epigrafe disciplina la istituzione e la
composizione  della  Commissione  regionale delle professioni e delle
associazioni  professionali, prevedendo che ne facciano parte tanto i
rappresentanti   dei  coordinamenti  regionali  quanto  «associazioni
professionali»  non meglio identificate e che possono pertanto essere
tanto  associazioni  fra  professionisti appartenenti a categorie non
regolamentate   attraverso  organi  e  collegi,  quanto  associazioni
sindacali fra professionisti.
    Tanto  viola  le  norme  costituzionali  in  epigrafe  a triplice
titolo.
    Viola  l'art. 117,  secondo  comma, lettera g), perche', in primo
luogo,  attribuisce  funzioni  ad  un  organo  -  il  Coordinamento -
illegittimamente  istituito ed in secondo luogo perche' attraverso la
sua  equiordinazione,  in  un  organismo  misto, con soggetti privati
snatura  ulteriormente  la  natura  pubblica  dell'ordine  o collegio
rappresentato.
    Viola   l'art. 117,   secondo   comma,  lettera  l),  perche'  la
disciplina    delle   associazioni   professionali   e   delle   loro
articolazioni  territoriali  rientra  nell'ordinamento civile, che e'
materia di competenza esclusiva dello Stato.
                              P. Q. M.
    Si  conclude perche' gli articoli 2, 3, e 4 della legge regionale
Toscana   n. 50   del   2004   siano   dichiarati  costituzionalmente
illegittimi.
    Si  produrra'  l'estratto  della  deliberazione del Consiglio dei
ministri del 18 novembre 2004.
        Roma, addi' 24 novembre 2004.
   Vice avvocato generale dello Stato: Ignazio Francesco Caramazza
04C1438