N. 110 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 dicembre 2004
Ricorso per questione di illegittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 dicembre 2004 Professioni - Norme della Regione Toscana - Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali - Costituzione da parte di Ordini e collegi professionali di propri coordinamenti regionali dotati di autonomia organizzativa e finanziaria - Attribuzione ai predetti coordinamenti del potere di promuovere attivita' di formazione ed aggiornamento professionale - Disciplina dell'istituzione e della composizione della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali di cui possono essere chiamati a far parte anche appartenenti a categorie non regolamentate attraverso organi e collegi - Ricorso dello Stato - Denunciata esorbitanza dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di professioni - Invasione della competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Violazione dei principi fondamentali della legisl azione statale in materia di istruzione. - Legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50, artt. 2, 3 e 4. - Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera g) e lettera l); e 33.(GU n.50 del 29-12-2004 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma; Nei confronti della Regione Toscana in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale toscana n. 50 del 28 luglio 2004, recante Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali pubblicato nel B.UR. n. 38 del 6 ottobre 2004, giusta delibera del Consiglio dei ministri 18 novembre 2004, con riguardo agli articoli 2, 3, e 4 di detta legge. Con la legge in epigrafe la Regione Toscana definisce le modalita' di raccordo, strutturale e funzionale, tra la regione e le professioni intellettuali regolamentate dallo Stato mediante la costituzione di ordini o collegi. Definisce inoltre l'istituzione e i compiti della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali. Gli ordini ed i collegi professionali costituiscono propri coordinamenti regionali che sono strutture operative degli ordini e collegi territoriali dotati d'autonomia organizzativa e finanziaria. La Regione riconosce i coordinamenti regionali degli ordini e collegi come soggetti di rappresentanza regionale delle singole professioni, assicurando la loro partecipazione alle scelte regionali, su tematiche di loro interesse, anche attraverso l'attivita' della Commissione regionale, e ne stabilisce le funzioni ed i compiti. La legge prevede altresi' che i Coordinamenti regionali possano promuovere l'attivita' di formazione e aggiornamento professionale ed istituisce la Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali, che opera in seno alla giunta regionale, stabilendo la sua composizione, individuando i suoi compiti e regolamentando il suo funzionamento. E' avviso del Governo, che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Toscana abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1. - L'art. 2 della legge regionale viola l'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione. Recita l'art. 2 della legge in epigrafe nei suoi primi due commi: 1. - Per i fini di cui alla presente legge gli Ordini ed i Collegi professionali costituiscono propri coordinamenti regionali. 2. - I Coordinamenti regionali sono strutture operative degli Ordini e Collegi territoriali dotate d'autonomia organizzativa e finanziaria. Orbene, cosi' facendo la legge incide indubbiamente sulle strutture organizzative degli ordini e collegi professionali. Ordini e collegi professionali la cui identita' (comprensiva delle loro articolazioni territoriali) e' peraltro - e pacificamente - quella di enti pubblici nazionali il cui ordinamento ed organizzazione amministrativa e' disciplinato in via esclusiva della legge statale, ai sensi della norma costituzionale in epigrafe. 2. - l'art. 3 della legge regionale viola l'art. 117, secondo comma, lettera g), e l'art. 33 della Costituzione. La norma regionale in epigrafe attribuisce ai Coordinamenti regionali il potere di promuovere attivita' di formazione e aggiornamento professionale e di proporre iniziative di formazione ed aggiornamento per i professionisti. Tale disposto, in quanto attribuisce poteri ad un organo illegittimamente costituito per il motivo sub (1), viola anch'esso il potere legislativo esclusivo dello Stato d cui alla norma costituzionale in epigrafe. Tale disposto viola anche l'art. 33 della Costituzione, che riserva allo Stato - mediante regolazione dell'accesso all'esame di stato - la disciplina della formazione finalizzata all'accesso alle professioni regolamentate, quanto meno nella pane in cui non specifica che l'attivita' formativa prevista attiene ad una fase successiva al conseguimento del titolo abilitante. 3. - L'art. 4 della legge regionale viola l'art. 117, secondo comma, lettera g), e l'art. 117, secondo comma, lettera l). La norma regionale in epigrafe disciplina la istituzione e la composizione della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali, prevedendo che ne facciano parte tanto i rappresentanti dei coordinamenti regionali quanto «associazioni professionali» non meglio identificate e che possono pertanto essere tanto associazioni fra professionisti appartenenti a categorie non regolamentate attraverso organi e collegi, quanto associazioni sindacali fra professionisti. Tanto viola le norme costituzionali in epigrafe a triplice titolo. Viola l'art. 117, secondo comma, lettera g), perche', in primo luogo, attribuisce funzioni ad un organo - il Coordinamento - illegittimamente istituito ed in secondo luogo perche' attraverso la sua equiordinazione, in un organismo misto, con soggetti privati snatura ulteriormente la natura pubblica dell'ordine o collegio rappresentato. Viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), perche' la disciplina delle associazioni professionali e delle loro articolazioni territoriali rientra nell'ordinamento civile, che e' materia di competenza esclusiva dello Stato.
P. Q. M. Si conclude perche' gli articoli 2, 3, e 4 della legge regionale Toscana n. 50 del 2004 siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. Si produrra' l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2004. Roma, addi' 24 novembre 2004. Vice avvocato generale dello Stato: Ignazio Francesco Caramazza 04C1438