N. 427 SENTENZA 16 - 29 dicembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Pluralita'  di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine
  ad  alcune  delle  questioni  proposte - Riserva di decisione sulle
  restanti questioni.
Demanio  e  patrimonio  dello  Stato  - Beni immobili - Concessione o
  locazione  in  favore di istituzioni di assistenza e beneficenza ed
  enti  religiosi  che  perseguono  rilevanti  finalita' umanitarie o
  culturali  -  Ricorso  della  Regione  Emilia-Romagna  - Denunciato
  intervento   dello  Stato  nel  settore,  di  esclusiva  competenza
  regionale,   delle   politiche   sociali,   lesione  dell'autonomia
  patrimoniale  regionale  (in attesa della sua attuazione secondo il
  dettato costituzionale) - Non fondatezza della questione.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80, comma 6.
- Costituzione,  artt. 117,  secondo,  terzo  e  quarto comma, e 119,
  secondo comma.
(GU n.1 del 5-1-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 6,
della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2003),  promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato
il  1° marzo 2003, depositato in cancelleria il successivo 7 marzo ed
iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2003.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  16 novembre  2004  il giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Uditi  l'avvocato  Franco Mastragostino e l'avvocato Giandomenico
Falcon  per  la  Regione  Emilia-Romagna  e  l'avvocato  dello  Stato
Giancarlo Mando' per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - La Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 1° marzo
2003,  depositato  il  7 marzo 2003 ed iscritto al n. 25 del registro
ricorsi 2003, ha proposto questione di legittimita' costituzionale di
numerose   disposizioni   della   legge   27 dicembre   2002,  n. 289
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello   Stato  -  legge  finanziaria  2003),  e,  tra  queste,  della
disposizione di cui all'art. 80, comma 6.
    1.1. - La disposizione impugnata, «al fine di favorire l'autonoma
iniziativa per lo svolgimento di attivita', di interesse generale, in
attuazione  dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione», prevede
che  «le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi
che  perseguono  rilevanti  finalita'  umanitarie o culturali possono
ottenere  la  concessione  o  locazione  di beni immobili demaniali o
patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla «Patrimonio dello Stato
S.p.a.»,  costituita ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 aprile
2002,   n. 63,   convertito,   con   modificazioni,  dalla  legge  15
giugno 2002,  n. 112,  ne'  suscettibili  di  utilizzazione  per  usi
governativi,  a  un  canone  ricognitorio  determinato ai sensi degli
articoli 1  e  4  della  legge  11 luglio  1986, n. 390, e successive
modificazioni».
    1.2.  - La Regione Emilia-Romagna sostiene che la disposizione in
questione,  nel  supporre  l'esistenza  di  immobili  appartenenti al
demanio   o   al   patrimonio   dello   Stato  non  «suscettibili  di
utilizzazione  per  usi governativi» e nel disporre che tali immobili
possano essere affidati ad enti di assistenza o ad enti religiosi con
finalita'  umanitarie  o  culturali,  violerebbe l'art. 117, secondo,
terzo e quarto comma, della Costituzione, in quanto interverrebbe nel
campo  della  politica sociale e, pertanto, al di fuori delle materie
di  competenza statale esclusiva o concorrente. Ne' la norma potrebbe
giustificarsi  nell'ottica della potesta' dello Stato di disporre dei
propri  beni,  dato  che  «si  tratta qui non di atti di disposizione
privatistici  o per fini patrimoniali, ma di previsioni di legge e di
provvedimenti amministrativi nel campo della politica sociale.».
    La  ricorrente  sostiene,  poi, che la norma impugnata violerebbe
l'art. 119,  sesto  comma,  della  Costituzione,  secondo il quale le
Regioni,  le  Citta'  metropolitane,  le Province e i Comuni hanno un
proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati
dalla legge dello Stato.
    La  Regione ritiene che, fino all'attuazione di questa previsione
costituzionale,  lo  Stato  non potrebbe disporre dei propri beni, in
quanto  verrebbe,  altrimenti,  a  porre  oneri  ed, in definitiva, a
ridurre il valore e le possibilita' d'uso di beni destinati ad essere
assegnati  agli  enti  territoriali, «secondo un criterio di coerenza
con le rispettive funzioni».
    2.  -  Nel  giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la non fondatezza della questione.
    L'Avvocatura   sostiene,   da   un  lato,  che  l'art. 119  della
Costituzione  non  limiterebbe  il potere dello Stato di disporre dei
propri  beni demaniali o patrimoniali, dall'altro, che la concessione
o  locazione  a  canone  ricognitorio di immobili statali a favore di
istituzioni  di  beneficenza o enti religiosi favorirebbe l'autonomia
privata  per  lo  svolgimento  di attivita' di interesse generale, in
coerenza  ed  in attuazione del principio di sussidiarieta' affermato
dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione.
    3. - In prossimita' dell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 la
Regione   Emilia-Romagna   ha  depositato  memoria,  nella  quale  ha
contestato   le   deduzioni  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,
sostenendo  che  il  c.d.  principio  di  sussidiarieta'  orizzontale
(art. 118,  quarto  comma,  della  Costituzione), vincolante tanto lo
Stato  quanto  gli  altri  livelli di governo, non legittimerebbe una
decisione  unilaterale  dello  Stato non coerente con l'assetto delle
competenze pubbliche.
    La  ricorrente sostiene che la competenza residuale delle Regioni
in  materia di politica sociale imporrebbe allo Stato di assicurare a
queste sia il finanziamento dei livelli essenziali dei servizi sia il
trasferimento  di beni strumentali, e non consentirebbe allo Stato di
concedere  ai  soggetti  privati i propri beni immobili non impiegati
«in   usi   governativi»,   anche   qualora   fossero  indispensabili
all'erogazione di servizi pubblici.
    4.  -  In  prossimita'  dell'udienza  pubblica anche l'Avvocatura
generale  dello Stato ha depositato memoria, nella quale ha precisato
e sviluppato le difese gia' svolte nell'atto di costituzione.
    In  particolare  la  difesa erariale sostiene che la disposizione
impugnata   troverebbe   fondamento   nella   competenza  legislativa
esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e),
della  Costituzione  (sistema  tributario e contabile dello Stato), e
che  non  sarebbe «seriamente» sostenibile che lo Stato, a differenza
delle  Regioni,  non possa disciplinare la gestione e l'utilizzazione
dei  propri beni demaniali o patrimoniali, anche concedendone l'uso o
il godimento a terzi.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  il  1° marzo 2003, depositato il
successivo  7 marzo  ed  iscritto  al  numero 25 del registro ricorsi
2003, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato varie disposizioni della
legge  27 dicembre  2002,  n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003),
e,  tra  queste,  la  disposizione dell'art. 80, comma 6, oggetto del
presente   giudizio,   che   viene   censurata  in  riferimento  agli
articoli 117,   secondo,   terzo   e   quarto   comma,  e  119  della
Costituzione.
    La  disposizione  impugnata,  «al  fine  di  favorire  l'autonoma
iniziativa per lo svolgimento di attivita', di interesse generale, in
attuazione  dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione», prevede
che  «le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi
che  perseguono  rilevanti  finalita'  umanitarie o culturali possono
ottenere  la  concessione  o  locazione  di beni immobili demaniali o
patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla «Patrimonio dello Stato
Spa», ... ne' suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un
canone  ricognitorio  determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni».
    La  ricorrente  sostiene che la disposizione sarebbe illegittima,
sia  perche'  costituirebbe un intervento dello Stato nel settore, di
esclusiva   competenza   regionale  (art. 117,  quarto  comma,  della
Costituzione),  delle  politiche  sociali,  sia perche' lo Stato, non
avendo  ancora  dato  attuazione al precetto costituzionale (art. 119
della  Costituzione)  di  dotare  le  Regioni e gli enti locali di un
proprio patrimonio, secondo un criterio di coerenza con le rispettive
funzioni,  non  potrebbe disporre di beni solo ancora temporaneamente
propri.
    2. - Le due censure non sono fondate.
    2.1.  -  E'  anzitutto  infondato l'assunto secondo cui lo Stato,
fino alla attuazione dell'art. 119, ultimo comma, della Costituzione,
come  novellato  dalla  legge  costituzionale  18 ottobre  2001, n. 3
(Modifiche  al  titolo V della parte seconda della Costituzione), non
potrebbe disporre dei propri beni demaniali o patrimoniali.
    L'invocata  disposizione  costituzionale, in effetti, prevede che
Regioni  ed  enti  locali  abbiano un patrimonio attribuito secondo i
principi  determinati dalla legge statale, ma non detta alcuna regola
in  ordine  alla  individuazione  dei beni oggetto dell'attribuzione,
ne',  tanto  meno,  vieta  allo  Stato la gestione e l'utilizzazione,
medio tempore, di tali beni.
    Questa  Corte  ha  gia' chiarito (sentenza n. 98 del 1997) che la
dotazione  patrimoniale  di  un  ente  pubblico non e' predeterminata
dalla  Costituzione  ed  ha,  pertanto, escluso che essa possa essere
stabilita    interpretativamente    in    sede    di    giudizio   di
costituzionalita'.  Ne  consegue che, fino all'attuazione dell'ultimo
comma   dell'art. 119  della  Costituzione  e,  pertanto,  fino  alla
previsione  da  parte  del  legislatore  statale  dei principi per la
attribuzione   a   Regioni   ed  enti  locali  di  beni  demaniali  o
patrimoniali  dello  Stato,  detti  beni  restano a tutti gli effetti
nella  piena  proprieta'  e  disponibilita'  dello  Stato (e per esso
dell'Agenzia del demanio), il quale incontrera', nella gestione degli
stessi,  il  solo  vincolo  delle leggi di contabilita' e delle altre
leggi disciplinanti il patrimonio mobiliare ed immobiliare statale.
    La  diversa  tesi,  sostenuta  dalla  Regione,  oltre a negare in
radice  gli  stessi  diritti  dominicali dello Stato sui propri beni,
condurrebbe,  d'altra parte, all'irragionevole conseguenza che i beni
statali  non  dovrebbero  essere  gestiti  in  attesa  della legge di
attuazione dell'art. 119 della Costituzione.
    2.2.  -  Parimenti  infondata  e' l'ulteriore censura prospettata
dalla  ricorrente,  secondo  la  quale  la  disposizione  di legge in
questione  violerebbe la competenza regionale nella materia residuale
delle politiche sociali.
    In  effetti, l'art. 80, comma 6, della legge n. 289 del 2002, non
diversamente  dalla  legge  11 luglio  1986, n. 390 (Disciplina delle
concessioni   e   delle   locazioni  di  beni  immobili  demaniali  e
patrimoniali  dello  Stato  in  favore  di enti o istituti culturali,
degli  enti  pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di
ordini  religiosi e degli enti ecclesiastici), cui la norma impugnata
fa  espresso richiamo, e da altre normative di settore (cfr. la legge
1°  giugno 1990,  n. 134, recante «Estensione dei benefici in materia
di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge
11 luglio  1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di
cui  alla  legge  28 dicembre  1982, n. 948», e l'art. 32 della legge
7 dicembre  2000,  n. 383,  recante «Disciplina delle associazioni di
promozione  sociale»),  disciplina  la  gestione  dei  beni  immobili
(demaniali o patrimoniali) non utilizzati o utilizzabili dallo Stato,
consentendone un utilizzo sociale.
    Tale  disposizione  costituisce  una  manifestazione  del  potere
dominicale  dello Stato di disporre dei propri beni e, come tale, non
incontra  i  limiti  della  ripartizione  delle competenze secondo le
materie.
    In  altri  termini, la competenza della Regione nella materia non
puo'  incidere  sulle  facolta'  che  spettano  allo  Stato in quanto
proprietario.  Queste  infatti  precedono logicamente la ripartizione
delle  competenze  ed  ineriscono  alla capacita' giuridica dell'ente
secondo   i   principi  dell'ordinamento  civile.  In  questo  senso,
peraltro, si e' gia' espressa questa Corte, la quale ha precisato che
la  competenza  regionale  in materia di demanio marittimo non incide
sulla  destinazione dei canoni di concessione che spettano allo Stato
in  quanto  titolare del demanio (cfr. sentenza n. 286 del 2004). Che
il  canone  di  concessione  segua  la  titolarita' del bene e' stato
peraltro  confermato  dalla  sentenza  di questa Corte n. 26 del 2004
relativa alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle  ulteriori
questioni  di legittimita' costituzionale di altre disposizioni della
legge  27 dicembre  2002,  n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003),
proposte con il ricorso in epigrafe, qui non espressamente esaminate;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 80, comma 6, della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 117, secondo, terzo e quarto
comma,  e  119,  secondo  comma,  della  Costituzione,  dalla Regione
Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
04C1443