N. 441 ORDINANZA 16 - 29 dicembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  - Avviso di conclusione delle indagini - Obbligo di
  notificazione  -  Previsione  in  vista  dell'esercizio dell'azione
  penale  e  non  anche  in  presenza di richiesta di archiviazione -
  Denunciata  disparita'  di  trattamento  e  lesione  del diritto di
  difesa - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. proc. pen., art. 409, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.1 del 5-1-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo 409,
comma 5,  del  codice di procedura penale, promosso con ordinanza del
10 marzo  2003  dal  Tribunale  di  S.  Maria  Capua  Vetere, sezione
distaccata  di  Aversa,  nel  procedimento  penale a carico di M. R.,
iscritta  al  n. 325  del  registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 23,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003.
    Udito  nella  camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
    Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di S. Maria
Capua   Vetere,  sezione  distaccata  di  Aversa,  ha  sollevato,  in
riferimento  agli  artt. 3  e  24  della  Costituzione,  questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 409,  comma 5,  del codice di
procedura  penale,  nella  parte in cui non prevede che - nel caso di
formulazione  dell'imputazione  su  ordine  del  giudice a seguito di
rigetto  della  richiesta  di  archiviazione - il pubblico ministero,
prima di provvedere a tale adempimento, debba notificare all'indagato
l'avviso   di   conclusione   delle   indagini  preliminari,  di  cui
all'art. 415-bis del codice di procedura penale;
        che   il   giudice  a  quo  riferisce  che,  in  apertura  di
dibattimento,  il  difensore dell'imputato aveva eccepito la nullita'
del  decreto  di rinvio a giudizio del proprio assistito, per mancata
notificazione  dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari,
di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.;
        che  lo stesso difensore - per l'eventualita' in cui si fosse
ritenuto  non  dovuto  tale  avviso nel caso di specie, essendo stata
l'imputazione  formulata su ordine del giudice, a seguito del mancato
accoglimento  della  richiesta  di  archiviazione  -  aveva  altresi'
eccepito,   in   via   subordinata,  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen;
        che il rimettente - condividendo i dubbi di costituzionalita'
della  difesa  -  rileva  una  differenza di disciplina tra l'ipotesi
«ordinaria»  della  richiesta  del  pubblico  ministero  di  rinvio a
giudizio,  che  deve essere preceduta dalla notificazione dell'avviso
di  cui  all'art. 415-bis cod. proc. pen.; e l'ipotesi - verificatasi
nel  processo  a quo - in cui il decreto di rinvio a giudizio origini
dal  mancato  accoglimento  della richiesta di archiviazione, e dalla
conseguente  formulazione  dell'imputazione  su  ordine  del giudice:
ipotesi  -  questa  seconda  -  nella  quale  non  vi  sarebbe invece
pacificamente l'obbligo dell'avviso;
        che  si riscontrerebbe, dunque, una disparita' di trattamento
tra  il soggetto che compare davanti al giudice a seguito della serie
ordinaria   degli   atti   processuali,  fruendo  delle  opportunita'
offertegli  dall'avviso  in  questione;  ed il soggetto che compare a
seguito  di  formulazione  «coatta»  dell'imputazione,  il  quale  si
vedrebbe viceversa privato di dette opportunita';
    Considerato  che  questa  Corte  -  pronunciando  su questioni di
legittimita'   costituzionale   sostanzialmente   analoghe  a  quella
odierna,  ancorche'  riferite  a  parametri solo in parte coincidenti
(cfr.  ordinanze  n. 460  e  n. 491  del  2002) - ha rilevato come la
funzione   dell'avviso   di   conclusione   delle  indagini,  di  cui
all'art. 415-bis   cod.   proc.   pen.,  sia  chiaramente  quella  di
consentire  una  «fase  di  contraddittorio»  tra  l'indagato  ed  il
pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini;
        che   tale   ratio   si  riflette  nell'espressa  limitazione
dell'obbligo  di notificazione dell'avviso ai casi in cui il pubblico
ministero   non   debba  formulare  richiesta  di  archiviazione:  il
riconoscimento   di   uno   ius  ad  loquendum  dell'indagato,  sulla
completezza  delle  indagini,  e'  apparso  infatti giustificato solo
allorche' il rappresentante dell'accusa intenda coltivare prospettive
di  esercizio  dell'azione  penale; altrimenti, esso si risolve in un
«controllo»  non  soltanto  «del  tutto  superfluo  nel  quadro delle
garanzie  che il sistema deve approntare, ma addirittura «anticipato»
rispetto  allo  specifico  scrutinio  riservato  al  giudice  per  le
indagini preliminari», in presenza di una richiesta di archiviazione;
        che  ove,  peraltro  -  come nel giudizio a quo - l'esercizio
dell'azione  penale  consegua  all'ordine  del  giudice  di formulare
l'imputazione,  previsto  dall'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. nel
caso   di   mancato   accoglimento   dell'anzidetta   richiesta,   il
contraddittorio  sulla  eventuale  incompletezza  delle  indagini  si
esplica  necessariamente  nell'udienza in camera di consiglio che, ai
sensi  del  comma 2  dello  stesso  articolo,  il giudice e' tenuto a
fissare  ove  non  accolga la richiesta di archiviazione del pubblico
ministero;
        che tale circostanza esclude dunque la configurabilita' della
violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ventilata dal rimettente;
        che  la  questione  va  dichiarata,  pertanto, manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 409,  comma 5,  del codice di
procedura  penale,  sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione,  dal  Tribunale  di  S.  Maria  Capua  Vetere,  sezione
distaccata di Aversa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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