N. 435 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2002

Ordinanza   emessa   il   7   gennaio   2002  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  20  aprile  2004)  dal  tribunale  di Teramo sez.
distaccata  di  Atri  nel  procedimento  civile vertente tra Consorti
Fausto contro Provincia di Teramo ed altro

Giustizia  amministrativa  -  Devoluzione  al  giudice amministrativo
  delle  controversie  in materia di edilizia e urbanistica e riserva
  al   giudice   ordinario  delle  sole  controversie  relative  alla
  determinazione  e corresponsione delle indennita' in conseguenza di
  atti  espropriativi  o  ablativi  -  Conseguente istituzione di una
  nuova  figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie
  aventi   ad  oggetto  atti,  provvedimenti  o  comportamenti  delle
  pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi
  comprese  quelle  relative  al  risarcimento  del  danno ingiusto -
  Esorbitanza dai limiti della legge delegante.
- D.Lgs.  31 marzo  1998,  n. 80,  art. 34, nel testo previgente alla
  entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.
(GU n.1001 del 3-6-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Con  atto  di  citazione  notificato  il  4  maggio 2000 Consorti
Fausto,  premesso  di  essere  proprietario  di  un fondo rustico con
annessa  casa  colonica  siti  in  tenimento  del  comune  di Pineto,
lamentava  che  la  errata ed inefficiente canalizzazione delle acque
piovane  dalla  strada  provinciale  n. 28  aveva arrecato danni alle
colture  e  forti  lesioni  alla  stessa  casa  colonica;  poiche' la
menzionata  strada, le contigue aree ad essa pertinenti e la condotta
idrica  insistente  sul  proprio fondo erano in proprieta' e possesso
della  Provincia  di  Teramo,  il Consorti conveniva in giudizio tale
amministrazione  provinciale  per sentir affermare la responsabilita'
della  medesima nella causazione dei danni lamentati, con conseguente
condanna alla eliminazione degli stessi e risarcimento dei danni.
    Nel  costituirsi  in  giudizio  la Provincia chiamava in causa il
Consorzio  per  lo  sviluppo industriale della Provincia di Teramo il
quale,  costituitosi  a  sua  volta  in  giudizio,  eccepiva  il  via
preliminare   il   difetto  assoluto  di  giurisdizione  del  giudice
ordinario,  atteso che l'art. 34 d.lgs. n. 80/1998 ha attribuito alla
giurisdizione  esclusiva del G.A. tutte le controversie in materia di
edilizia  ed  urbanistica  e,  in genere, di uso e trasformazione del
territorio,   nell'ampia  accezione  poi  confermata  da  Cass.  S.U.
n. 494/2000.
    Con  comparsa  autorizzata ai sensi dell'art. 170 c.p.c. l'attore
sollevava    successivamente    eccezione    di   incostituzionalita'
dell'art. 34, d.lgs. n. 80/1998 per eccesso dai limiti della delega.
    Sciogliendo  la  riserva  assunta  sul  punto,  si osserva che la
presente  controversia  e'  stata  introdotta  con  atto di citazione
notificato  in  data 4 maggio 2000, pertanto in data antecedente alla
legge   n. 205/2000   (che,  com'e'  noto,  ha  modificato  l'art. 34
menzionato   ripetendo   integralmente   il   contenuto  della  norma
originaria ma attribuendole efficacia di legge formale).
    Alla  presente controversia si applica pertanto l'art. 34, d.lgs.
n. 80/1998  nella  sua  formulazione  originaria,  non  essendo stata
prevista  alcuna normativa transitoria dalla citata legge n. 205/2000
e non avendo la pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 33, d.lgs.
80/1998 travolto il citato art. 34.
    Ebbene,  forti  dubbi  di  legittimita' costituzionale sorgono in
ordine  alla  formulazione della norma indicata (nel testo previgente
all'entrata in vigore della legge n. 205/2000).
    Essa   ha   infatti   attribuito  al  giudice  amministrativo  la
giurisdizione  esclusiva  nelle  controversie  «aventi ad oggetto gli
atti,   i  provvedimenti  e  i  comportamenti  delle  amministrazioni
pubbliche  in materia urbanistica ed edilizia», definendo peraltro la
materia  urbanistica  come  quella  che  «concerne  tutti gli aspetti
dell'uso del territorio», in tal modo effettuando una non autorizzata
estensione  della  delega  conferita con legge n. 59/1997. Ed invero,
mentre  l'art.  11,  comma 4  lett.  g) della legge delega n. 59/1997
aveva  previsto  solo l'estensione della giurisdizione amministrativa
ai  diritti  patrimoniali  conseguenziali  in materia di urbanistica,
edilizia e servizi pubblici, il legislatore delegato ha invece creato
in  tali  materie  (e  nella  materia urbanistica in particolare, per
quanto   riguarda   il  presente  procedimento)  nuove  giurisdizioni
esclusive del giudice amministrativo.
    Come  gia'  riscontrato  dalla  Corte costituzionale con sent. 17
luglio 2000, n. 292 (relativa al solo art. 33, d.lgs. n. 80/1998), il
legislatore  delegato  ha  in tal modo effettuato una non autorizzata
estensione  della delega, passando dall'aspetto specifico dei diritti
patrimoniali conseguenziali alle materie nel loro complesso.
    Ne   consegue   l'eccesso  di  delega  dell'art. 34  citato,  per
violazione degli artt. 76 e 77, comma 1, Costituzione.
    L'accertamento   della  legittimita'  costituzionale  del  citato
art. 34  d.lgs.  n. 80/1998  nella  sua  formulazione previgente alla
legge  n. 205/2000  appare rilevante nel presente giudizio atteso che
dalla  sua  espunzione  dall'ordinamento  giuridico conseguirebbe, in
virtu'   dell'art. 5  c.p.c.,  la  piena  giurisdizione  del  giudice
ordinario  per le controversie (come quella che ci occupa) instaurate
prima  dell'entrata  in  vigore  della legge n. 205/2000 ed aventi ad
oggetto,  nelle  materie  dell'urbanistica  e  dell'edilizia, pretese
risarcitorie  da  danno  ingiusto  non conseguenti ad annullamenti di
atti o provvedimenti.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 34,  d.lgs.  n. 80/1998 - nel
testo  previgente  all'entrata  in  vigore  della legge 205/2000 - in
relazione  agli  artt. 76  e 77, comma 1 Costituzione, per eccesso di
delega  rispetto  all'art. 11,  comma 4,  lettera  g)  della legge di
delegazione 15 marzo 1997, n. 59 nella parte in cui, mentre la delega
prevedeva  soltanto  l'estensione  della giurisdizione amministrativa
alle  questioni  relative ai diritti patrimoniali conseguenziali, nei
gia' definiti confini delle materie dell'urbanistica e dell'edilizia,
il  legislatore  delegato  ha  invece  attribuito  alla giurisdizione
esclusiva  del  g.a.  tutte le controversie in materia di edilizia ed
urbanistica;
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti del presente processo alla
Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  alle  parti  ed al Presidente del Consiglio dei ministri e
per  la  comunicazione  ai Presidenti delle due Camere del Parlamento
della Repubblica;
    Sospende   il  presente  giudizio  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
        Atri, addi' 7 gennaio 2002
                         Il giudice: Grilli
04E0606