N. 435 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2002
Ordinanza emessa il 7 gennaio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 aprile 2004) dal tribunale di Teramo sez. distaccata di Atri nel procedimento civile vertente tra Consorti Fausto contro Provincia di Teramo ed altro Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennita' in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, nel testo previgente alla entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205. - Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.(GU n.1001 del 3-6-2004 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Con atto di citazione notificato il 4 maggio 2000 Consorti Fausto, premesso di essere proprietario di un fondo rustico con annessa casa colonica siti in tenimento del comune di Pineto, lamentava che la errata ed inefficiente canalizzazione delle acque piovane dalla strada provinciale n. 28 aveva arrecato danni alle colture e forti lesioni alla stessa casa colonica; poiche' la menzionata strada, le contigue aree ad essa pertinenti e la condotta idrica insistente sul proprio fondo erano in proprieta' e possesso della Provincia di Teramo, il Consorti conveniva in giudizio tale amministrazione provinciale per sentir affermare la responsabilita' della medesima nella causazione dei danni lamentati, con conseguente condanna alla eliminazione degli stessi e risarcimento dei danni. Nel costituirsi in giudizio la Provincia chiamava in causa il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Teramo il quale, costituitosi a sua volta in giudizio, eccepiva il via preliminare il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'art. 34 d.lgs. n. 80/1998 ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del G.A. tutte le controversie in materia di edilizia ed urbanistica e, in genere, di uso e trasformazione del territorio, nell'ampia accezione poi confermata da Cass. S.U. n. 494/2000. Con comparsa autorizzata ai sensi dell'art. 170 c.p.c. l'attore sollevava successivamente eccezione di incostituzionalita' dell'art. 34, d.lgs. n. 80/1998 per eccesso dai limiti della delega. Sciogliendo la riserva assunta sul punto, si osserva che la presente controversia e' stata introdotta con atto di citazione notificato in data 4 maggio 2000, pertanto in data antecedente alla legge n. 205/2000 (che, com'e' noto, ha modificato l'art. 34 menzionato ripetendo integralmente il contenuto della norma originaria ma attribuendole efficacia di legge formale). Alla presente controversia si applica pertanto l'art. 34, d.lgs. n. 80/1998 nella sua formulazione originaria, non essendo stata prevista alcuna normativa transitoria dalla citata legge n. 205/2000 e non avendo la pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 33, d.lgs. 80/1998 travolto il citato art. 34. Ebbene, forti dubbi di legittimita' costituzionale sorgono in ordine alla formulazione della norma indicata (nel testo previgente all'entrata in vigore della legge n. 205/2000). Essa ha infatti attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva nelle controversie «aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia», definendo peraltro la materia urbanistica come quella che «concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio», in tal modo effettuando una non autorizzata estensione della delega conferita con legge n. 59/1997. Ed invero, mentre l'art. 11, comma 4 lett. g) della legge delega n. 59/1997 aveva previsto solo l'estensione della giurisdizione amministrativa ai diritti patrimoniali conseguenziali in materia di urbanistica, edilizia e servizi pubblici, il legislatore delegato ha invece creato in tali materie (e nella materia urbanistica in particolare, per quanto riguarda il presente procedimento) nuove giurisdizioni esclusive del giudice amministrativo. Come gia' riscontrato dalla Corte costituzionale con sent. 17 luglio 2000, n. 292 (relativa al solo art. 33, d.lgs. n. 80/1998), il legislatore delegato ha in tal modo effettuato una non autorizzata estensione della delega, passando dall'aspetto specifico dei diritti patrimoniali conseguenziali alle materie nel loro complesso. Ne consegue l'eccesso di delega dell'art. 34 citato, per violazione degli artt. 76 e 77, comma 1, Costituzione. L'accertamento della legittimita' costituzionale del citato art. 34 d.lgs. n. 80/1998 nella sua formulazione previgente alla legge n. 205/2000 appare rilevante nel presente giudizio atteso che dalla sua espunzione dall'ordinamento giuridico conseguirebbe, in virtu' dell'art. 5 c.p.c., la piena giurisdizione del giudice ordinario per le controversie (come quella che ci occupa) instaurate prima dell'entrata in vigore della legge n. 205/2000 ed aventi ad oggetto, nelle materie dell'urbanistica e dell'edilizia, pretese risarcitorie da danno ingiusto non conseguenti ad annullamenti di atti o provvedimenti.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, d.lgs. n. 80/1998 - nel testo previgente all'entrata in vigore della legge 205/2000 - in relazione agli artt. 76 e 77, comma 1 Costituzione, per eccesso di delega rispetto all'art. 11, comma 4, lettera g) della legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59 nella parte in cui, mentre la delega prevedeva soltanto l'estensione della giurisdizione amministrativa alle questioni relative ai diritti patrimoniali conseguenziali, nei gia' definiti confini delle materie dell'urbanistica e dell'edilizia, il legislatore delegato ha invece attribuito alla giurisdizione esclusiva del g.a. tutte le controversie in materia di edilizia ed urbanistica; Dispone la trasmissione degli atti del presente processo alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica; Sospende il presente giudizio sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Atri, addi' 7 gennaio 2002 Il giudice: Grilli 04E0606