DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 381 

Modifiche  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti
il  riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, a
norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
(GU n.19 del 24-1-2004)
 
 Vigente al: 8-2-2004  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12, comma 1,
lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 287, recante
riordino  della  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e
riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione  bicamerale consultiva in
ordine  all'attuazione  della  riforma  amministrativa ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Gli articoli da 1 a 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
287, sono sostituiti dai seguenti:
  "Art.  1  (Natura  e  compiti della Scuola superiore della pubblica
amministrazione).   -   1.   La   Scuola   superiore  della  pubblica
amministrazione - di seguito denominata Scuola - e' un'istituzione di
alta  cultura  e  formazione,  posta nell'ambito e sotto la vigilanza
della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e dotata di autonomia
organizzativa   e   contabile   nei   limiti  delle  proprie  risorse
economico-finanziarie.
  2. Sono compiti della Scuola:
    a)  il  reclutamento  dei dirigenti e dei funzionari dello Stato,
secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;
    b)  la  cura dell'organizzazione dei cicli di attivita' formativa
iniziale dei dirigenti dello Stato, secondo le procedure e nei limiti
previsti dalle leggi in vigore;
    c) la cura delle attivita' di formazione permanente dei dirigenti
e  dei  funzionari  dello  Stato,  secondo  le procedure e nei limiti
previsti dalle leggi in vigore;
    d) lo svolgimento di attivita' di ricerca, nonche', su richiesta,
di  attivita'  di consulenza e supporto tecnico per la Presidenza del
Consiglio   dei  Ministri  e  per  le  amministrazioni  pubbliche  su
tematiche   istituzionali,  progetti  di  riforma  e  in  materia  di
innovazione    amministrativa,   formazione   e   di   organizzazione
dell'attivita'  formativa.  La  Scuola  valuta altresi', su richiesta
delle  amministrazioni  statali  e sulla base di apposite indicazioni
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o del Ministro per la
funzione  pubblica, ove nominato, la qualita' delle offerte formative
presentate  da  soggetti  terzi  e  la  loro rispondenza ai requisiti
richiesti e svolge attivita' di monitoraggio;
    e)  il  coordinamento  delle  attivita'  delle  scuole  pubbliche
statali  di formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo
e  l'individuazione  e  l'attuazione  di forme di cooperazione con le
scuole  pubbliche  diverse  da quelle dello Stato, nel rispetto delle
reciproche  sfere di autonomia e di competenza; nonche' la cura di un
osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale
delle  amministrazioni  pubbliche  e  la  redazione  di uno specifico
studio  annuale  che  raffronti  specificamente detti bisogni con gli
interventi attuati;
    f)  la  cura  dei  rapporti  con  gli organismi e le strutture di
formazione  similari  di  altri  Paesi,  la  definizione  con essi di
accordi,  di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di
scambio di esperienze e il sostegno, anche finanziario, ad iniziative
di  collaborazione  e  di  scambio  di  funzionari,  anche  ai  sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    g)  lo  svolgimento,  su richiesta, di attivita' di formazione di
personale delle amministrazioni di altri Paesi;
    h) lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole pubbliche e
private,  universita'  e istituti di alta cultura pubblici e privati,
italiani  e  stranieri,  amministrazioni  pubbliche  e  istituzioni e
societa'  private,  di  attivita' di ricerca e studio nell'ambito dei
propri  fini  istituzionali,  nonche'  la pubblicazione di ricerche e
studi, anche attraverso apposite convenzioni con case editrici.
  3.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della Scuola
per  il  coordinamento  delle  attivita' di formazione dei dipendenti
pubblici,   di   promozione   dell'innovazione  amministrativa  e  di
collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi.
  4.  Fermo  restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, la
Scuola  puo'  svolgere, su convenzione e con tutti gli oneri a carico
dei   committenti,   attivita'  di  formazione  del  personale  delle
amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato e di soggetti
gestori di servizi pubblici.
  5.  La  Scuola  continua ad essere iscritta nell'apposito schedario
dell'anagrafe  delle  ricerche,  istituito  ai  sensi del terzo comma
dell'articolo  63  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11
luglio   1980,   n.  382.  Essa  puo'  promuovere  o  partecipare  ad
associazioni  e  consorzi,  nonche'  stipulare  accordi di programma,
convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
  Art.  2  (Organi  e struttura della Scuola superiore della pubblica
amministrazione). - 1. Sono organi della Scuola:
    a) il comitato di indirizzo;
    b) il direttore;
    c) il comitato operativo;
    d) il dirigente amministrativo.
  2.  Il  comitato  di  indirizzo  e'  presieduto  dal Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  o dal Ministro per la funzione pubblica ove
nominato,  ovvero  da  un  loro  rappresentante,  ed e' composto come
segue:
    a) dal direttore;
    b)   dal   Presidente   del  Consiglio  di  Stato  o  da  un  suo
rappresentante;
    c)   dal   Presidente   della   Corte  dei  conti  o  da  un  suo
rappresentante;
    d) dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante;
    e) dal presidente della Conferenza dei rettori delle universita'
italiane o da un suo rappresentante;
    f)   dal  presidente  dell'Accademia  dei  Lincei  o  da  un  suo
rappresentante;
    g)  dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche o da un
suo  rappresentante. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la
presenza  della  maggioranza  dei  componenti. La partecipazione alle
riunioni  del  comitato  non  da'  titolo  ad emolumenti o compensi a
qualsiasi  titolo dovuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza
dei  presenti.  In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le
funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso
la  Scuola,  incaricato  dal  direttore.  Il comitato di indirizzo e'
riunito  su convocazione del presidente e, comunque, almeno una volta
all'anno   per   l'approvazione  del  programma  di  massima  di  cui
all'articolo 6, comma 1. Ogni componente ha facolta' di richiedere la
convocazione  del  comitato  di indirizzo, motivandone le ragioni. Il
comitato di indirizzo ha le seguenti attribuzioni:
    a) fornisce gli indirizzi sulle attivita' della Scuola;
    b) approva il programma annuale, presentato dal direttore, di cui
all'articolo 6, comma 1;
    c)  adotta  gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto
legislativo,  dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5.
Alle  riunioni  del  comitato  di  indirizzo  puo'  essere invitato a
partecipare,  senza diritto di voto, il dirigente amministrativo, per
le questioni inerenti alla sua diretta competenza.
  3.  Il  direttore  ha  la  legale rappresentanza della Scuola ed e'
nominato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica,
ove  nominato.  Il direttore e' scelto tra dirigenti di particolare e
comprovata   qualificazione  che  abbiano  ricoperto  per  almeno  un
quinquennio  incarichi  di direzione di uffici dirigenziali generali,
professori  universitari  di  ruolo o soggetti equiparati, magistrati
ordinari,  amministrativi  o  contabili con qualifica di consigliere,
avvocati  dello  Stato  almeno  alla  terza  classe  di  stipendio  e
consiglieri  parlamentari. Il direttore puo' essere, altresi', scelto
tra   soggetti   parimenti   dotati   di   particolare  e  comprovata
qualificazione  professionale,  che  abbiano  diretto  per  almeno un
quinquennio  istituzioni  pubbliche  o private di alta formazione. Il
direttore resta in carica per quattro anni e puo' essere confermato.
  4.  Il  direttore,  in  qualita'  di  vertice  dell'istituzione, in
attuazione  del  programma  annuale  di  cui all'articolo 6, comma 1,
assicura   lo   svolgimento   delle  attivita'  istituzionali  ed  e'
responsabile  dell'attivita'  didattica  e  scientifica della Scuola,
nomina  le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo
le  norme in vigore, ed esercita tutte le altre attribuzioni previste
dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di
cui all'articolo 5.
  5.  Il  comitato  operativo  e'  composto  dal  direttore,  che  lo
presiede,  e  da  tre membri nominati direttamente dal Presidente del
Consiglio dei Ministri tra i componenti del comitato di indirizzo. La
competenza  in ordine alla nomina non puo' formare oggetto di delega.
La  nomina  a  membro del comitato operativo e la partecipazione alle
riunioni  non  da' titolo ad emolumenti o compensi a qualsiasi titolo
dovuti.  Per  la  validita' delle riunioni e' sufficiente la presenza
della  maggioranza  dei  componenti.  Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un
dirigente  in servizio presso la Scuola, incaricato dal direttore. Il
comitato  operativo  e'  riunito su convocazione del direttore che lo
presiede.  In  caso  di  parita'  prevale  il voto del presidente. Il
direttore  puo'  invitare  a  partecipare  alle riunioni del comitato
operativo,  senza  diritto  di  voto,  il dirigente amministrativo, i
responsabili  di settore, i responsabili di area ed i responsabili di
sede,  quando  la  loro  partecipazione  e'  opportuna  in  relazione
all'oggetto   della   riunione.   Il  comitato  operativo  e'  organo
consultivo  del direttore sulle materie che questi intenda sottoporre
al  suo esame ed adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente
decreto   legislativo,  dal  regolamento  e  dalle  delibere  di  cui
all'articolo 5.
  6.  Il  dirigente amministrativo e' scelto tra i dirigenti di prima
fascia  dello  Stato  e  i  dirigenti di amministrazioni pubbliche di
livello   equivalente   in  base  ai  rispettivi  ordinamenti  ed  e'
incaricato  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del  Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, su proposta del
direttore.  Il  dirigente  amministrativo resta in carica per quattro
anni e puo' essere confermato.
  7.  Il  dirigente  amministrativo  e'  responsabile  della gestione
amministrativa  ed  esercita  le  attribuzioni  previste dal presente
decreto   legislativo,  dal  regolamento  e  dalle  delibere  di  cui
all'articolo  5. L'ufficio del dirigente amministrativo e' di livello
dirigenziale generale.
  8.  Il  direttore  e'  coadiuvato,  nell'esercizio  delle attivita'
didattiche  e  scientifiche  di  cui  al comma 4, dai responsabili di
settore,  ai  quali sono attribuiti specifici ambiti di attivita' per
il  perseguimento  degli  obiettivi  istituzionali  della  Scuola.  I
responsabili di settore, in numero non superiore a sei, sono nominati
dal  direttore  della  Scuola e sono tenuti ad attuarne le specifiche
direttive.  I  responsabili  di  settore  sono scelti tra dirigenti o
soggetti  equiparati,  professori universitari e magistrati ordinari,
amministrativi  e  contabili,  avvocati  dello  Stato  e  consiglieri
parlamentari,  nonche'  tra  chi  possieda  comunque  una  comprovata
qualificazione   professionale   nel   settore  dell'alta  formazione
pubblica  e privata, nazionale o straniera. I responsabili di settore
restano  in  carica  per  due  anni,  salvo conferma. Ad essi possono
venire  affidate  risorse  umane  e  finanziarie  in conformita' agli
obiettivi  loro  assegnati.  Il  direttore  affida  ad uno di essi il
compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il direttore
puo'  comunque  delegare  le  funzioni  didattiche  e scientifiche ai
responsabili  di settore, ivi comprese le attivita' di raccordo della
Scuola   con   le  istituzioni  pubbliche  e  private,  nazionali  ed
internazionali.
  9.  Il  direttore  e  i  responsabili  di settore, se dipendenti di
amministrazioni  pubbliche, sono posti obbligatoriamente in posizione
di   fuori   ruolo,  aspettativa  o  comando,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti ed anche in deroga ai limiti temporali da essi previsti.
  10. Il direttore e i responsabili di settore, se in servizio presso
amministrazioni   pubbliche,  conservano  il  trattamento  economico,
comunque   definito,   relativo   alla   qualifica  posseduta  presso
l'amministrazione  di  appartenenza.  Il trattamento del direttore e'
incrementato  da  un'indennita'  di  carica  stabilita  con  apposito
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per
la  funzione  pubblica,  ove  nominato,  di  concerto con il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze.  Il  trattamento  economico  dei
responsabili  di  settore  e' incrementato da un'indennita' di carica
stabilita,  nei  limiti  delle  risorse  economico-finanziarie  della
Scuola, con le delibere di cui all'articolo 5.
  11.   In  caso  di  affidamento  degli  incarichi  a  soggetti  non
provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico e'
definito contrattualmente con le modalita' dell'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto applicabili.
  12.  Il  direttore  si avvale di responsabili di area, scelti dallo
stesso  nell'ambito  dei  docenti  collocati  fuori  ruolo,  ai quali
compete  assicurare la qualita' didattica e scientifica nelle aree di
rispettiva  competenza. La durata degli incarichi dei responsabili di
area  e'  stabilita  dal  direttore,  secondo  quanto  previsto nelle
delibere  di  cui  all'articolo  5  e  comunque  per  un  periodo non
superiore  ai  quattro  anni, salvo conferma. Il loro numero non puo'
essere superiore a dieci.
  13.  I  dirigenti della Scuola sono nominati dal direttore, sentito
il  comitato  operativo e, per quanto di sua competenza, il dirigente
amministrativo.
  Art.  3  (Sede  centrale  e  sedi distaccate della Scuola superiore
della  pubblica  amministrazione). - 1. La Scuola ha sede in Roma. Le
attivita'  della  Scuola possono svolgersi presso sedi distaccate. Le
sedi  distaccate  sono  quelle  esistenti  alla  data dell'entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
  2.   Il   mutamento   della   sede  centrale,  l'istituzione  o  la
soppressione  di  una  sede  distaccata  avvengono  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la funzione pubblica, ove nominato.
  3.  A  ciascuna  sede  distaccata  e' preposto un dirigente, il cui
incarico   e'  conferito  dal  direttore  della  Scuola,  sentito  il
dirigente  amministrativo,  tra  i  dirigenti  assegnati alla stessa,
ovvero tra i dirigenti dello Stato.
  4.   Il   personale   non   docente  e  le  risorse  necessarie  al
funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo
le modalita' stabilite con le delibere di cui all'articolo 5.
  5.  I  responsabili  di  sede  assicurano  il  funzionamento  della
struttura  loro  affidata  ed  il  regolare  andamento dell'attivita'
gestionale  e  didattico-formativa, in attuazione delle direttive del
direttore  e,  per  quanto riguarda le materie di sua competenza, del
dirigente  amministrativo.  Sono  altresi' responsabili del personale
non docente assegnato alla sede.
  Art.  4  (Incarichi).  -  1. La Scuola puo' avvalersi di consulenti
esterni,  di  professionalita'  e  competenze  utili allo svolgimento
delle  sue  attivita' istituzionali, anche di supporto alla didattica
ed   alla   ricerca,   e   di   personale   docente   di   comprovata
professionalita' collocato, ove occorra, in posizione di fuori ruolo,
comando   o  aspettativa,  se  l'incarico  non  consente  il  normale
espletamento   delle   proprie   funzioni   nell'amministrazione   di
appartenenza.  Puo',  inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche
temporaneamente,  di specifiche attivita' di insegnamento e conferire
a   persone   di   comprovata  professionalita'  specifici  incarichi
finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi.
  2.  I  docenti  di cui al comma 1 devono comunque essere scelti tra
dirigenti   di   amministrazioni   pubbliche,  professori  o  docenti
universitari,   magistrati   ordinari,  amministrativi  e  contabili,
avvocati  dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche' tra esperti
di comprovata professionalita' italiani o stranieri.
  3.  Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal direttore
della  Scuola,  sentiti  gli  eventuali  responsabili di area, con le
modalita'  stabilite  nelle  delibere  di  cui  all'articolo  5.  Gli
incarichi  ai docenti della Scuola collocati in posizione di comando,
aspettativa  o  fuori  ruolo, sono conferiti dal direttore sentito il
comitato operativo.
  4.  I  docenti della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o
fuori  ruolo,  per  il  tempo  dell'incarico sono equiparati, ad ogni
effetto  giuridico,  ai  professori universitari di prima fascia, con
salvezza dell'eventuale migliore trattamento economico complessivo in
godimento.  Con  le  delibere  di  cui  all'articolo  5  puo'  essere
stabilito  un  incremento del compenso, anche ad effetto limitato nel
tempo  e nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola.
Tale  incremento e' posto a carico del bilancio della Scuola mediante
utilizzo  delle  risorse  derivanti  per  attivita'  svolte per conto
terzi.
  5.  Ai  docenti  incaricati  di responsabilita' di area, nonche' di
altri  specifici  incarichi per il funzionamento della Scuola, spetta
un compenso stabilito con le delibere di cui all'articolo 5 in misura
comunque  non  superiore  ad  un  quinto  del  compenso  spettante al
direttore. Tale compenso e' posto a carico del bilancio della Scuola.
  6.  Il  numero  complessivo dei docenti di cui al com-ma 4 non puo'
superare le trenta unita'.
  Art.   5   (Organizzazione  interna,  funzionamento  e  regolamento
contabile  e  finanziario).  -  1. Il direttore definisce con proprie
delibere,   sentito  il  comitato  operativo  e  per  quanto  di  sua
competenza  il  dirigente  amministrativo,  l'organizzazione  interna
della  Scuola e detta le ulteriori disposizioni occorrenti per il suo
funzionamento; stabilisce altresi' le modalita' di attribuzione degli
incarichi  di  cui  all'articolo  4  e  degli incarichi temporanei di
insegnamento e ricerca e i relativi compensi.
  2. Le delibere di cui al comma 1 sono soggette all'approvazione del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ovvero del Ministro per la
funzione  pubblica,  ove nominato. Le delibere con cui si determinano
le  indennita'  di carica dei responsabili di settore, gli incrementi
del  compenso  dei  docenti  di  cui  all'articolo  4, comma 4, ed il
compenso  spettante  ai  docenti  ai sensi dell'artico-lo 4, comma 5,
sono  sottoposte  anche all'approvazione del Ministro dell'economia e
delle  finanze.  L'approvazione  deve  essere esercitata entro trenta
giorni  dal  ricevimento  delle  delibere.  Trascorso tale termine le
delibere si intendono approvate.
  3. Il regolamento contabile e finanziario della Scuola e' approvato
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, anche su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, sentito
il direttore della Scuola.
  Art.  6 (Programmazione e dotazione finanziaria della Scuola). - 1.
La  dotazione finanziaria minima della Scuola e' fissata annualmente,
in  sede  di  bilancio  dello  Stato, in misura adeguata ad attuare i
compiti  istituzionali.  Entro  il  mese  di  aprile  di ogni anno il
direttore,   sentito   il   comitato   operativo   ed   il  dirigente
amministrativo,  anche  al  fine  di  consentire la determinazione di
detta  dotazione  minima finanziaria, nonche' i capi dipartimento o i
titolari   degli   uffici   dirigenziali  generali  responsabili  del
personale  delle  amministrazioni  statali  e  della loro formazione,
eventualmente  riuniti in conferenza, sottopone per l'approvazione al
comitato  di  indirizzo un programma di massima delle attivita' della
Scuola  per  il  successivo anno di esercizio. Dopo l'approvazione il
programma  e'  trasmesso  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
ovvero al Ministro della funzione pubblica, ove nominato.
  2.  Nel  programma  possono essere previste attivita' della Scuola,
comunque  rientranti  nei propri fini istituzionali, da svolgersi con
dotazione  finanziaria  ulteriore e diversa da quella minima prevista
nel   bilancio  dello  Stato,  anche  attraverso  l'accesso  a  fondi
nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione
a  procedure  concorsuali  anche  in  associazione con altri soggetti
pubblici e privati.
  3.  Sono  in  ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri
finanziari  per  le  spese  di  funzionamento e di mantenimento delle
sedi,  del  personale non docente della Scuola e dei docenti inseriti
nel  ruolo  di  cui  all'articolo  4, comma 4, salvo quanto stabilito
dall'articolo 4, commi 4 e 5.
  Art.  7  (Disposizioni transitorie). - 1. I fabbisogni di personale
non   docente   sono   definiti,  fatta  salva  la  disciplina  della
contrattazione  collettiva  in  materia,  nell'ambito  del  programma
annuale delle attivita'.
  2.  Al  fine  di  garantire la continuita' dell'attivita' formativa
della  Scuola il direttore ed il segretario restano in carica fino al
termine  del  rispettivo  mandato. A tal fine il segretario assume le
funzioni di dirigente amministrativo. Il comitato operativo in carica
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto cessa dalle
proprie  funzioni  al  momento della nomina del comitato operativo ai
sensi dell'articolo 2, comma 5.
  3.  Fino  all'adozione  di  nuove delibere ai sensi dell'articolo 5
continua  a  trovare  applicazione,  in  quanto  compatibile  con  le
disposizioni  del  presente decreto legislativo, la delibera relativa
all'organizzazione  interna e al funzionamento della Scuola superiore
della  pubblica  amministrazione  adottata in data 9 dicembre 1999 ed
approvata  dal  Ministro per la funzione pubblica in data 13 dicembre
1999, e successive modificazioni.
  4. Dal presente decreto legislativo non discendono maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
  Art.  8  (Riordino  della  Scuola  superiore  dell'economia e delle
finanze). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5,
all'articolo  2,  commi 4 e 10, all'articolo 3, comma 3, all'articolo
4,  commi  1,  2,  4 e 6, all'articolo 5, comma 1, nonche' i principi
desumibili  dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6
del presente decreto legislativo, costituiscono criteri direttivi per
il  regolamento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2003

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli