MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 marzo 2004, n. 120 

Modifiche  al  decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, recante
norme   per   l'istituzione   e   l'organizzazione  delle  scuole  di
specializzazione per le professioni legali.
(GU n.106 del 7-5-2004)
 
 Vigente al: 22-5-2004  
 

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo
17, commi 113 e 114;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n. 398, ed in
particolare  l'articolo  16,  recante  modifiche  alla disciplina del
concorso   per   uditore   giudiziario   e   norme  sulle  scuole  di
specializzazione per le professioni legali;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentiti  il  Consiglio  universitario  nazionale  e  la  Conferenza
permanente dei rettori delle universita' italiane;
  Sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del
notariato;
  Sentito il Consiglio superiore della magistratura;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
cosi'  come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota n. DAGL/21795 - 14.3.4/22 dell'11 dicembre 2003;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
     Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537

  1. Al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, sono apportate
le seguenti modifiche:
    a) l'articolo 4, comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3.  Per  la predisposizione dei quesiti e' nominata, con decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di
nove  esperti.  La commissione predispone tre elaborati costituiti da
cinquanta  quesiti  ciascuno,  volti  a  verificare la conoscenza dei
principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di
cui  al  comma  2,  nonche' le capacita' logiche dei candidati. I tre
elaborati  sono  segreti  e  ne  e'  vietata  la  divulgazione. I tre
elaborati  appena  formulati,  sono  chiusi  in tre pieghi suggellati
firmati  esteriormente  sui  lembi  di  chiusura  dai  componenti  la
commissione  e  consegnati al responsabile del procedimento presso il
Ministero.  Il  bando  indica  la  sede  ove,  il giorno delle prove,
controllata l'integrita' dei pieghi e' sorteggiato l'elaborato per la
prova da parte di un candidato, nonche' le modalita' di comunicazione
dell'elaborato prescelto a tutte le sedi".
    b) l'articolo 4, comma 4, e' soppresso;
    c) l'articolo 9, comma 2, e' soppresso.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 10 marzo 2004

                                        Il Ministro dell'istruzione
                                     dell'universita' e della ricerca
                                                   Moratti


Il Ministro della giustizia
         Castelli


Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 64