DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2004, n. 217 

Regolamento   recante   modifica  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23  aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici
dalla   prova   valutativa   per   il  rilascio  del  certificato  di
abilitazione alla vendita dei fitofarmaci.
(GU n.194 del 19-8-2004)
 
 Vigente al: 3-9-2004  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 20 e l'allegato 1, n. 46;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290;
  Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione  prima,  n. 6914/2002 dell'8 maggio 2002, pubblicata mediante
deposito in segreteria in data 2 agosto 2002;
  Considerato  che per l'esecuzione delle statuizioni contenute nella
citata  decisione  n. 6914/2002, occorre modificare il regolamento n.
290  del  2001  nella  parte in cui non include gli agrotecnici tra i
soggetti  esentati  dalla prova valutativa di cui all'articolo 23 del
medesimo regolamento;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 novembre 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 23 febbraio
  2004;
Acquisiti i pareri della XIII Commissione della Camera dei deputati
in  data  7  aprile  2004  e  della  12ยช Commissione del Senato della
Repubblica in data 27 aprile 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della
salute,  dell'economia  e delle finanze, dell'ambiente e della tutela
del territorio, delle politiche agricole e forestali, delle attivita'
produttive e per gli affari regionali;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  Nel  comma  5 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica  23 aprile 2001, n. 290, dopo le parole: "i periti agrari"
sono inserite le seguenti: "gli agrotecnici,".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 17 giugno 2004

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 22 luglio 2004 v Ufficio di
controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 80