DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2004, n. 260 

Disposizioni   correttive  ed  integrative  del  decreto  legislativo
14 marzo 2003, n. 65, concernente la classificazione, l'imballaggio e
l'etichettatura dei preparati pericolosi.
(GU n.260 del 5-11-2004 - Suppl. Ordinario n. 163)
 
 Vigente al: 20-11-2004  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Vista  la  legge  30 luglio  2002,  n.  180,  ed, in particolare,
l'articolo 1, comma 3;
    Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  del  31 maggio  1999, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri    relative    alla    classificazione,    all'imballaggio   e
all'etichettatura dei preparati pericolosi;
    Vista  la  direttiva  2001/60/CE  della Commissione, del 7 agosto
2001,  recante  adeguamento  al  progresso  tecnico  della  direttiva
1999/45/CE,  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, concernente il
ravvicinamento   delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  ed
amministrative  degli  Stati  membri  relative  alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
    Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1997,  n.  52, ed in
particolare l'articolo 25, commi 1 e 2, e l'articolo 37, commi 1 e 2;
    Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 aprile 2004;
    Acquisito  il  parere  della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano;
    Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 2004;
    Sulla  proposta  del  Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
e  della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali,
delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
        Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65

   1.  Al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo  9,  il  comma  2  e'  sostituito dal seguente: "2. I
   preparati   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  quali  definiti
   nell'allegato  IV,  parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto
   se l'etichetta dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma
   4,  lettere  a) e b), e alle disposizioni particolari dello stesso
   allegato IV, parti B e C.";
b) all'articolo  10, comma 4, le parole: "secondo i criteri riportati
   nell'allegato VI del decreto del Ministro della sanita' in data 28
   aprile  1997,  e  successivi  aggiornamenti" sono sostituite dalle
   seguenti: "secondo i criteri riportati nella Tabella A del decreto
   legislativo 3 febbraio 1997, n. 52";
c) all'articolo  10, comma 5, lettera b), il numero 1), e' sostituito
   dal  seguente:  "1)  quando  l'imballaggio  e'  provvisto  di  una
   etichettatura  conforme  ai regolamenti internazionali relativi al
   trasporto  di merci pericolose e conforme all'articolo 9, comma 4,
   lettere  a),  b),  c),  e) e f); ai preparati classificati in base
   all'articolo   6   sono   altresi'   applicabili  le  disposizioni
   dell'articolo  9, comma 4, lettera d), concernenti tale proprieta'
   se    quest'ultima    non    e'   stata   espressamente   indicata
   sull'etichetta;";
d) all'articolo  11, i commi 5 e 6, sono sostituiti dai seguenti: "5.
   Il  Ministro  della salute stabilisce altresi', di concerto con le
   Amministrazioni competenti e con le modalita', di cui al comma 4:
a) in  deroga  agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei
   preparati  pericolosi  che  non  sono  classificati  come  nocivi,
   estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili,
   irritanti  o  comburenti  possono non essere etichettati o possono
   essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi
   talmente  limitati  da  non  comportare  alcun pericolo sia per le
   persone che manipolano tali preparati che per terzi;
b) in  deroga  agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei
   preparati  pericolosi,  classificati conformemente all'articolo 6,
   possono  non  essere  etichettati  o possono essere etichettati in
   modo  diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da
   non comportare alcun pericolo per l'ambiente;
c) in  deroga  agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei
   preparati  pericolosi  che  non  ricadono nelle fattispecie di cui
   alle  lettere  a)  e  b),  sono  etichettati in altro modo idoneo,
   qualora  le  dimensioni  ridotte non consentano l'etichettatura di
   cui agli articoli 9 e 10 e non vi sia motivo di temere un pericolo
   sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi.

   6.  In  caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, non e' consentito
l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio (R) o
consigli  di  prudenza  (S)  diversi da quelli stabiliti dal presente
decreto.";

   e) all'articolo 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

   "1. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato puo'
essere  autorizzato  a  fare riferimento ad una sostanza mediante una
denominazione  che identifichi i principali gruppi chimici funzionali
o  mediante  una  denominazione alternativa, qualora possa dimostrare
che   la   divulgazione   dell'identita'   chimica   della  sostanza,
sull'etichetta  o  sulla  scheda informativa in materia di sicurezza,
compromette    il    carattere   riservato   della   sua   proprieta'
intellettuale.  Tale  possibilita'  e'  ammessa  nei  casi  in cui la
sostanza e' classificata come:

a) irritante, ad eccezione di quelle cui e' stata attribuita la frase
   di  rischio  R41, o irritante in combinazione con una o piu' delle
   altre proprieta' di cui all'Allegato VII, parte A, punto 4;
b) nociva,  o nociva in combinazione con una o piu' proprieta' di cui
   all'Allegato VII, parte A, punto 4, che presenta, da sola, effetti
   acuti letali.";
f) all'Allegato  I,  parte A, il primo punto: "1.2" e' sostituito dal
   seguente: "1.1.2";
g) all'Allegato  I,  parte  A,  punto  2.1.2.,  nella  sommatoria, al
   secondo membro, eliminare il segno + all'apice di P(Base T+);
h) all'Allegato  I,  parte A, il secondo punto: "4.2.1" e' sostituito
   dal seguente: "4.2.2";
i) all'Allegato  I,  parte  A,  al  punto 5.1.2., ai primi due membri
   della   sommatoria,   sostituire  "L(base  xi,R38,)"  con  "L(base
   xi,R41,)";
l) all'Allegato  I,  parte A, il secondo punto: "5.2.2" e' sostituito
   dal seguente: "5.2.3";
m) all'Allegato  I, parte A, punto 5.3.1, alla lettera b), la seconda
   "b)" e' soppressa;
n) all'Allegato  I,  parte  A,  punto  5.4. le parole: "l'indicazione
   pericolo"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'indicazione  di
   pericolo";
o) all'Allegato  I,  parte A, all'alinea del punto 5.4.3., la parola:
   "contrassegnata" e' sostituita con la seguente: "contrassegnate";
p) all'Allegato  I,  parte  A,  punto  6.2.,  lettera  b)  le parole:
   "decreto  del  Ministero  della  sanita'  dell'11  aprile  2001  e
   successivi   aggiornamenti   e   successivi  aggiornamenti,"  sono
   sostituite  dalle seguenti: "decreto del Ministro della sanita' 11
   aprile 2001 e successivi aggiornamenti,";
q) all'Allegato  I,  parte  B,  Tabella  II,  alla  terza colonna, le
   parole:  "39  (*)  obbligatoria"  sono  sostituite dalle seguenti:
   "R39(*) obbligatoria";
r) all'Allegato  I,  parte  B,  Tabella  III,  alla terza colonna, le
   parole:  "minore  o  uguale  conc.  <  10%"  sono sostituite dalle
   seguenti: "1% minore o uguale conc. < 10%"
s) all'Allegato  I,  parte  B, Tabella IV e Tabella IV A, nel N.B. le
   parole:  "e  dell'articolo  5,  comma 8 del presente decreto" sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "e  dell'articolo  5,  comma  6, del
   presente decreto.";
t) all'Allegato  I,  parte  B,  Tabella IVA, alla seconda colonna, le
   parole:  "35  obbligatoria"  sono  sostituite dalle seguenti: "R35
   obbligatoria";
u) all'Allegato  I,  parte  B, Tabella V A, nella prima e nella terza
   colonna,  le  parole:  "R  42/43"  sono sostituite dalle seguenti:
   "R43";
v) all'Allegato   II,  parte  A,  dopo  l'intestazione  "a)  Ambiente
   acquatico", il numero: "l." e' soppresso;
z) all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 1.2, seconda riga,
   i numeri: "1.1.1" sono sostituiti dai seguenti: "1.1";

aa) all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 2, le parole: "ai
    sensi  del  precedente punto 1.1" sono sostituite dalle seguenti:
    "ai sensi del punto 1";
bb) all'Allegato  II,  parte  A,  lettera a), punto 2.2, alla seconda
    riga,  i  numeri:  "1.2.1"  sono sostituiti dai seguenti: "2.1" e
    nella definizione di "P(base N,R51-53)", le parole: "R50-53" sono
    sostituite dalle seguenti: "R51-53";
cc) all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 3, le parole: "ai
    sensi  dei  precedenti  punti  1.1.  o 1.2" sono sostituite dalle
    seguenti: "ai sensi dei punti 1 o 2";
dd)all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 3.2, seconda riga,
    i numeri: "1.3.1" sono sostituiti dai seguenti: "3.1";
ee) all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 4, le parole: "ai
    sensi  del  precedente punto 1.1" sono sostituite dalle seguenti:
    "ai sensi del punto 1";
ff) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 4.3, seconda riga,
    i  numeri:  "1.4.1  o 1.4.2" sono sostituiti dai seguenti: "4.1 o
    4.2";
gg) all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 5, le parole: "ai
    sensi  dei  precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3 o 1.4" sono sostituite
    dalle seguenti: "ai sensi dei punti 1, 2, 3 o 4";
hh) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 5.2, seconda riga,
    i numeri: "1.5.1" sono sostituiti dai seguenti: "5.1";
ii) all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 6, le parole: "ai
    sensi  dei precedenti punti 1.1, 1.2 o 1.3" sono sostituite dalle
    seguenti: "ai sensi dei punti 1, 2 o 3";
ll) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6.2, seconda riga,
    i numeri: "1.6.1" sono sostituiti dai seguenti:"6.l";
mm) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6.3, seconda riga,
    i numeri: "1.6.2" sono sostituiti dai seguenti: "6.2";
nn) all'Allegato  II, parte A, alla lettera b), dopo le intestazioni:
    "1. STRATO DI OZONO" e "2. AMBIENTE TERRESTRE", il numero: "I" e'
    soppresso;
oo) all'Allegato  II,  parte  B,  Tabella  1, alla quarta colonna, la
    formula: "0,25% ( Cn < 2,5%" e' sostituita dalla seguente: "0,25%
    minore o uguale Cn < 2,5%";
pp) all'Allegato  II,  parte  B,  Tabella  2, nell'intestazione della
    seconda colonna sono aggiunte le seguenti parole: "N,R50";
qq) all'Allegato  II,  parte  B,  Tabella  3, nell'intestazione della
    seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R52";
rr) all'Allegato  II,  parte  B,  Tabella  4, nell'intestazione della
    seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R 53";
ss) all'Allegato  II,  parte  B,  Tabella 5, nella prima intestazione
    della seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "N,R59",
    mentre,  nella  seconda  intestazione della seconda colonna, sono
    aggiunte le seguenti parole: "R59";
tt) all'Allegato  II,  parte  C, terzo capoverso, le parole: "parte C
    del  Ministero  della sanita' del 28 aprile 1997" sono sostituite
    dalle  seguenti:  "parte C del decreto del Ministro della sanita'
    28 aprile 1997";
uu) all'Allegato  III,  parte  A, punto 1. le parole: "all'articolo 6
    della   presente   direttiva"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    "all'articolo 5 del presente decreto legislativo";
vv) all'Allegato  III,  parte A, alla quarta colonna della Tabella, i
    numeri:   "2006596  e  2008389"  sono  sostituiti  dai  seguenti:
    "200-659-6 e 200-838-9";
zz) all'Allegato  IV,  parte  A,  punti  3 e 4, alla seconda riga, le
    parole:  "nell'allegato  III  del  Ministero della sanita' del 28
    aprile  1997"  sono sostituite dalle seguenti: "nell'allegato III
    del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997";
aaa) all'Allegato  V,  parte  A, alla terza colonna della Tabella, il
     numero della direttiva: "67/546/CEE" e' sostituito dal seguente:
     "67/548/CEE";
bbb) all'Allegato  V,  parte  A,  punti  7.  e  8., le parole: "della
     presente direttiva." sono soppresse;
ccc) all'Allegato  V,  parte  A,  il  punto  10,  e'  sostituito  dal
     seguente:"  Scheda  informativa  in materia di sicurezza a norma
     del   decreto  del  Ministro  della  sanita'  4  aprile  1997  e
     successivi aggiornamenti.";
ddd) all'Allegato V, parte B, punto 3. Ripartizione delle sostanze in
     famiglie e in sottofamiglie:
1) alla  famiglia  015,  alla seconda colonna, terza riga, le parole:
   "Composti  del  fosforo" sono sostituite dalle seguenti: "Composti
   del fosfonio";
2) alla  famiglia 059, alla seconda colonna, le parole: "Composti del
   preseodimio"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "Composti  del
   praseodimio";
3) alla  famiglia  602, alla seconda colonna, quinta riga, la parola:
   "famigli" e' sostituita dalla seguente: "famiglia";
4) alla  famiglia  648,  alla seconda colonna, le parole: "Distillati
   (carbone),   frazione  intermedi  idrogenata  di  idrocracking  di
   estrazione con solvente" sono soppresse una sola volta;
5) alla  famiglia  648, alla penultima riga della seconda colonna, la
   parola: "redisuo" esostituita dalla seguente: "residuo";

eee) all'Allegato VII, parte A:
1) ai punti 1 e 2:
a) le  parole:  "all'articolo  6",  sono  sostituite  dalle seguenti:
   "all'articolo 5";
b) le  parole:  "all'allegato II, parte B, del presente decreto" sono
   sostituite dalle seguenti: "all'allegato I, parte B;";
2) il  punto  4  e' sostituito dal seguente: "4. non deve figurare in
   etichetta  il  nome  di  qualsiasi  sostanza  che  abbia portato a
   classificare  il  preparato  in  una  o  piu'  delle  categorie di
   pericolo  seguenti,  a  meno  che  la  sostanza  non  debba essere
   menzionata ai sensi dei punti 1, 2 e 3: c) esplosivo,
d) comburente,
e) estremamente infiammabile,
f) facilmente infiammabile,
g) infiammabile,
h) irritante,
i) pericoloso per l'ambiente.";

3) al  punto 6, le parole: "decreto ministeriale 28 aprile 1997" sono
   sostituite  dalle seguenti: "decreto del Ministro della sanita' 28
   aprile 1997";
fff) all'Allegato  XI,  parte  A,  dopo  il  punto  5, e' inserita la
     seguente parte:

                              "Parte B
       Indicazioni da fornire e criteri per la predisposizione
                        della documentazione

   Il  programma operativo fornito dall'Istituto superiore di sanita'
consente   una  compilazione  assistita  del  formulario  elettronico
necessario alla definizione dell' Archivio preparati.
   Alcune  informazioni  risultano  obbligatorie e vanno inserite per
consentire  al  programma  medesimo  di procedere. Altre informazioni
sono considerate facoltative.
   In   ogni   caso,   si  riporta  qui  di  seguito  l'elenco  delle
informazioni richieste, con relative note esplicative:

   1)   Nome  commerciale  del  preparato  Deve  essere  indicata  la
designazione o il nome commerciale del preparato.

   2)  Altre  denominazioni commerciali del preparato Vanno riportate
le  altre  denominazioni  utilizzate  dall'azienda  per  identificare
prodotti di composizione simile, cioe' rientranti negli intervalli di
variabilita'  compositiva  indicati  di  seguito;  in  questo modo e'
possibile,   per   serie   di   prodotti,   fornire  un'unica  scheda
informativa,   indicando   al   presente   punto   tutte   le   altre
identificazioni  commerciali dei prodotti con l'Istituto superiore di
sanita' per l'Archivio preparati pericolosi, e che resta uguale anche
se  in  futuro  per  una certa azienda il reale numero di partita IVA
dovesse cambiare.

   3) Codice dell'azienda
   E'  un  codice  che  consente  di  gestire  in modo informatico le
informazioni  fornite.  Deve  essere  un  codice  specifico  per ogni
azienda;  va utilizzato preferibilmente il numero di partita IVA, che
diventa  il  codice  di  riferimento  dell'azienda  nei  rapporti con
l'Istituto  superiore di sanita' per l'Archivio preparati pericolosi,
e  che resta uguale anche se in futuro per una certa azienda il reale
numero di partita IVA dovesse cambiare.

   4) Codice del prodotto
   E'  un codice che viene automaticamente attribuito al prodotto dal
programma,  ma che puo' essere modificato dal compilatore, allo scopo
di  immettere  un  proprio codice interno. Nei casi in cui una scheda
faccia  riferimento  ad  una  famiglia  di  prodotti,  secondo quanto
indicato al punto 2), viene comunque assegnato un solo codice.

   5)  Identificazione  del  responsabile dell'immissione sul mercato
italiano
   Deve  essere  indicata  l'azienda responsabile dell'immissione sul
mercato italiano che appare sull'etichetta del prodotto (fabbricante,
importatore o distributore).

   Al riguardo si ricorda che:
a) per i preparati pericolosi immessi sul mercato italiano da aziende
   non   italiane,   l'informazione   deve   essere  fornita  all'ISS
   direttamente da dette aziende;
b) per  i  preparati  pericolosi  importati  o distribuiti da aziende
   italiane,  qualora  l'importatore  o  il  distributore non conosca
   l'esatta  composizione  del  prodotto,  lo  stesso  importatore  o
   distributore  del  prodotto  puo' compilare il formulano indicando
   come unico componente il nome e il codice originale del preparato,
   chiedendo  al  produttore di inviare a sua volta una dichiarazione
   sullo stesso preparato in cui siano inserite le informazioni sulla
   composizione;
c) per  i  preparati,  pericolosi  o  non pericolosi, utilizzati come
   materia  prima  per  la  formulazione  di  preparati pericolosi si
   pongono due casi distinti:
- nel  caso  di  preparato  pericoloso utilizzato come materia prima,
  qualora   l'utilizzatore   non   disponga  delle  informazioni  sui
  componenti non pericolosi presenti, egli presenta una dichiarazione
  in  cui  indica,  fra  i  componenti, il nome del preparato-materia
  prima  e  dell'azienda fornitrice. Poiche' detta azienda fornitrice
  ha  anch'essa  l'obbligo, ai sensi del presente decreto, di fornire
  all'ISS  le  informazioni  richieste,  lo  stesso ISS puo' disporre
  delle  informazioni  complessive circa la composizione completa del
  preparato finale.";
ggg) negli  Allegati, le parole: "decreto del Ministero della Sanita'
     del"  e:  "decreto  del  Ministero  della  Sanita'  dell'",  ove
     ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro
     della sanita".

   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.

   Dato a Roma, addi' 28 luglio 2004

                               CIAMPI


                             BERLUSCONI,  Presidente del Consiglio
                                          dei Ministri
                             BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche
                                          comunitarie
                             SIRCHIA,     Ministro della salute
                             FRATTINI,    Ministro degli affari
                                          esteri
                             CASTELLI,    Ministro della giustizia
                             SINISCALCO, Ministro dell'economia
                                         e delle finanze
                             MATTEOLI,   Ministro dell'ambiente e
                                         della tutela del territorio
                             MARONI,     Ministro del lavoro e delle
                                         politiche sociali
                             MARZANO,    Ministro delle attivita'
                                         produttive
                             ALEMANNO,   Ministro delle politiche
                                         agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI