MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1 settembre 2004, n. 264 

Integrazione al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
25 maggio  1992,  n.  376, riguardante i termini e i responsabili dei
procedimenti.
(GU n.263 del 9-11-2004)
 
 Vigente al: 24-11-2004  
 

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
  Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  che  demanda
ad un apposito regolamento la determinazione da parte delle pubbliche
amministrazioni del termine entro cui deve concludersi  ciascun  tipo
di procedimento; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  "Modifiche  al
sistema penale"; 
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente  la  disciplina
dei reati relativi all'applicazione in Italia della  Convenzione  sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui  alla  legge
19 dicembre 1975, n. 874, e  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82,  e
successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione  e
la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e  rettili  che  possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica; 
  Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  275
che, modificando l'articolo 2 della legge 7 febbraio  1992,  n.  150,
individua nel Servizio C.I.T.E.S. del  Corpo  forestale  dello  Stato
l'autorita' amministrativa alla quale deve essere inviato il rapporto
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; 
  Visto il decreto ministeriale (Mi.PA.F.) del  25  maggio  1992,  n.
376, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 
216 del 14 settembre 1992, in  particolare  l'articolo  11  il  quale
dispone che i termini  dei  procedimenti  amministrativi  individuati
successivamente  alla  sua  data  di  entrata   in   vigore   saranno
disciplinati con apposito regolamento integrativo; 
  Considerato che nella tabella D, allegata al  decreto  ministeriale
del 25  maggio  1992,  n.  376,  tra  i  procedimenti  amministrativi
dell'Ispettorato  Generale  (ex  Direzione  generale  per  l'economia
montana e per le foreste)  di  competenza  della  Divisione  II,  non
risulta incluso quello relativo  al  contenzioso  per  le  violazioni
previste e punite dalla legge 7 febbraio  1992,  n.  150,  in  quanto
procedimento individuato successivamente alla sua data di entrata  in
vigore, con l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18  maggio
2001, n. 275; 
  Ritenuto che si rende necessario individuare un termine  congruo  e
rispondente alle esigenze istruttorie del procedimento  sanzionatorio
di cui alla precitata legge n. 689 del 1981; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere n. 8034/04 emesso dalla Sezione consultiva per  gli
atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza  del  14  giugno
2004; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, compiuta con nota n. C. 200404850 del 30 luglio 2004; 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. La tabella D, allegata  al  decreto  25  maggio  1992,  n.  376,
relativa  all'Ispettorato  Generale  (ex   Direzione   generale   per
l'economia montana e per le  foreste),  nella  parte  concernente  la
Divisione II,  e'  cosi'  integrata,  relativamente  al  procedimento
amministrativo  di  competenza  del  Servizio  C.I.T.E.S.  del  Corpo
forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo  2,  comma  5,  del
decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.  275,  per  le  violazioni
previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' individuato
quale autorita' amministrativa  competente  a  ricevere  il  rapporto
previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689. 
 
    

+------------------------------------------------------------+--------+
|       Procedimento                                         |Termine |
+------------------------------------------------------------+--------+
|           Norma                                            |(giorni)|
+------------------------------------------------------------+--------+
|Divisione II                                                |        |
+------------------------------------------------------------+--------+
|                                                            |        |
|2. Emanazione dell'ordinanza sia di ingiunzione di pagamento|        |
|che di archiviazione, ai sensi dell'art. 18 della legge     |  180   |
|24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e      |        |
|punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150                  |        |
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  Il presente regolamento entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 1° settembre 2004 
                                                Il Ministro: Alemanno 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
  Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2004 
  Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, 
registro n. 4, foglio n. 318