MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1 ottobre 2004, n. 289 

Modifiche  ed  integrazioni  al  decreto del Ministro dell'interno 1°
febbraio  2000,  n.  318,  concernente la ripartizione dei contributi
spettanti  ai  Comuni, derivanti da procedure di fusione, alle Unioni
di  comuni ed alle Comunita' montane, svolgenti l'esercizio associato
di funzioni comunali.
(GU n.283 del 2-12-2004)
 
 Vigente al: 17-12-2004  
 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265;
  Visti  gli  articoli  27,  28,  32 e 33 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento   degli   enti   locali  approvato  con  il  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Visto  l'articolo  1-quater,  commi  7, 8 e 9, del decreto-legge 31
marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116;
  Vista   la   necessita'  e  l'urgenza  di  apportare  modifiche  ed
integrazioni  al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000,
n.  318,  disciplinante i criteri di utilizzo dei contributi erariali
disponibili  per il finanziamento delle procedure di unione e fusione
di comuni, ai fini di una ordinata gestione transitoria delle risorse
finanziarie disponibili per l'anno 2004;
  Ritenuto,  per  le  considerazioni sopra riportate, che il presente
decreto ha un'efficacia temporale limitata all'anno 2004;
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
  Sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti
normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 agosto 2004;
  Vista  la  comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei
Ministri  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modifiche ed integrazioni  al  decreto  del  Ministro dell'interno 1°
                      settembre 2000, n. 318

  1. Al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318,
  sono  apportate  le  modifiche  ed  integrazioni di cui ai seguenti
  commi.
    2. Il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato.
  3.  All'articolo  3, dopo la lettera g) del comma 1, e' aggiunta la
seguente:
  "g-bis)  3  per  cento  per  le unioni di comuni ove siano presenti
almeno due comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.".
  4.  Al  secondo  periodo  del  comma  1  dell'articolo  5 la parola
"consuntivo" e' sostituita dalla seguente: "rendiconto".
  5.  I  commi  3  e  4  dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti
commi:
  "3.  A  ciascuna  unione  di comuni ed a ciascuna comunita' montana
spetta in base ai servizi esercitati in forma associata un contributo
pari:
    a)  al  15  per  cento  delle spese correnti ed in conto capitale
certificate ove l'ente gestisca in forma associata due servizi;
    b)  al  19  per  cento  delle spese correnti ed in conto capitale
certificate  ove  l'ente  gestisca in forma associata da tre a cinque
servizi;
    c)  al  26  per  cento  delle spese correnti ed in conto capitale
certificate  ove  l'ente  gestisca  in forma associata piu' di cinque
servizi.
  4.  Le  percentuali  di cui al comma 3 sono elevate del 5 per cento
per  le  spese  certificate  relative ai seguenti servizi: anagrafe e
stato  civile, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio
e  polizia  locale.  La  percentuale  di  incremento  spetta anche se
l'esercizio associato riguarda solo tali servizi.".
 6. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:
  "4-bis.  Ove  vengano conferite integralmente in gestione associata
una  o  piu' funzioni, composte da piu' di due servizi individuati ai
sensi  dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31
gennaio  1996, n. 194, il contributo determinato ai sensi dei commi 3
e 4 ad esse riferibile e' incrementato del 10 per cento.
  4-ter.  Per  la determinazione del contributo spettante alle unioni
di  comuni  nelle fattispecie di cui al comma 1, le spese certificate
dai  singoli  comuni  con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono
calcolate  con  riferimento  alla  spesa media nazionale per abitante
sostenuta   dai   comuni   sino  a  5.000  abitanti.  Tale  spesa  e'
moltiplicata per il numero di 5.000 abitanti.
  4-quater.  Le  unioni  di  comuni  e le comunita' montane svolgenti
l'esercizio  associato  di  funzioni  comunali  che hanno ricevuto il
contributo  in  relazione  alle fattispecie previste dal comma 1 sono
tenute a dimostrare l'effettivo avvio della funzionalita' dei servizi
per  i  quali e' stato attribuito il contributo statale. A tale fine,
con il decreto di cui al comma 2, sono stabiliti gli elementi in base
ai  quali  e'  possibile  valutare  l'effettivo avvio dei servizi nel
primo  anno  di funzionamento. I predetti enti sono tenuti comunque a
certificare  le  spese  correnti  ed  in conto capitale sostenute nel
primo  anno  di funzionamento. Ove dette spese risultino inferiori di
almeno  il  10  per  cento  di  quelle  certificate  per  ottenere il
contributo  nelle  fattispecie  di cui al comma 1, tale differenza e'
recuperata in sede di attribuzione dei successivi contributi annuali.
In  tale  caso il recupero e' proporzionale al rapporto esistente tra
le  spese  certificate  per  le  fattispecie  di cui al comma 1 ed il
contributo  spettante ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui
si  accerti  che  le  unioni  di comuni e le comunita' montane, nelle
fattispecie  di cui al comma 1, non abbiano esercitato effettivamente
i  servizi il contributo di cui al presente articolo e' revocato. Per
le  unioni di comuni il raffronto e' effettuato tra le spese prese in
considerazione  ai  fini  dell'attribuzione  del  contributo  per  le
fattispecie  di cui al comma 1 e le spese sostenute nel primo anno di
funzionamento definite secondo i criteri di cui al comma 5-bis.".
  7.  Al  primo  periodo del comma 5, dell'articolo 5, dopo le parole
"il  contributo di cui al comma 1," sono inserite le seguenti parole:
"a   decorrere  dall'anno  successivo  quello  cui  si  riferisce  la
certificazione di cui al comma 4-ter,".
  8.  Alla  fine  del comma 5 dell'articolo 5 e' aggiunto il seguente
periodo:  "Il  contributo e' aumentato del 5 per cento a favore delle
unioni  di  comuni  e  delle  comunita'  montane  la  cui spesa media
complessiva  per  abitante  per la gestione dei servizi sia superiore
alla   spesa   media   nazionale   per   abitante   risultante  dalle
certificazioni  trasmesse  rispettivamente  dalle  unioni di comuni e
dalle comunita' montane.".
 9. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:
  "5-bis.  Il contributo da rideterminare triennalmente nei confronti
delle  unioni  di  comuni ai sensi del comma 5 e' calcolato in misura
pari  al  prodotto  della spesa media per abitante certificata per il
numero  degli  abitanti dei singoli comuni facenti parte dell'unione,
considerando  comunque  la  popolazione  di  ciascun  ente sino ad un
massimo  di 5.000 abitanti. In sede di rideterminazione triennale del
contributo,  dalle  spese  certificate  dalle  unioni  di comuni sono
detratte  quelle  attribuibili  ai comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti. A tale fine la spesa da detrarre e' pari al prodotto
risultante  tra  la spesa media per abitante delle unioni di comuni e
la popolazione dei comuni superiori a 30.000 abitanti.
  5-ter.  Ove  le  unioni  di  comuni  e  le  comunita'  montane  non
trasmettano  la  certificazione  di  cui  al  comma  5,  la quota del
contributo  determinata  ai sensi del presente articolo e le quote di
contributo   di  cui  agli  articoli  3  e  4  sono  sospese  con  la
possibilita'   della  corresponsione  delle  stesse,  all'atto  della
presentazione   della   certificazione,   solo  ove  residuino  fondi
disponibili.".
  10. Al comma 6 dell'articolo 5, le parole "di cui al comma 5", sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4-quater e 5".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 1° ottobre 2004
                                                  Il Ministro: Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2004

  Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 51