LEGGE 29 novembre 2004, n. 298 

Interpretazione  autentica  dell'articolo  1,  comma  1,  della legge
3 giugno  1999,  n.  157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo,
della  legge  23 febbraio  1995, n. 43, in materia di rimborso per le
spese  elettorali  sostenute  dai movimenti o partiti politici per il
rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
(GU n.294 del 16-12-2004)
 
 Vigente al: 31-12-2004  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  A  seguito  dell'entrata  in vigore dell'articolo 4 della legge
costituzionale   31   gennaio   2001,  n.  2,  il  rimborso  previsto
dall'articolo  1,  comma  1,  della  legge  3  giugno 1999, n. 157, e
dall'articolo  6,  comma  2, secondo periodo, della legge 23 febbraio
1995,  n.  43,  in  relazione  alle  spese  elettorali  sostenute dai
movimenti  o  partiti  politici  per  la  campagna per il rinnovo dei
consigli  regionali si intende riferito, per la regione Trentino-Alto
Adige, al rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
  2.  A  seguito  dell'entrata  in vigore della legge della provincia
autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, l'articolo 6, comma 2, secondo
periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si interpreta nel senso
che  i  voti  espressi  senza  indicazione  di  lista  a favore di un
candidato  alla  carica  di presidente della provincia di Trento sono
attribuiti alla lista collegata al medesimo candidato ovvero, in caso
di  collegamento  plurimo, alle liste collegate allo stesso candidato
in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si applicano con
decorrenza  dalle elezioni per il rinnovo dei consigli delle province
autonome di Trento e di Bolzano svoltesi il 26 ottobre 2003.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 29 novembre 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli