REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2003, n. 30 

Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge regionale n. 16 del 7 maggio
2003,  recante:  «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7
del   30 luglio   1998,  ad  oggetto:  "Norme  per  la  protezione  e
l'incremento  della  fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle
acque  interne"  ed alla legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2003, ad
oggetto:  "Modifiche  ed  integrazioni  alla legge regionale n. 7 del
30 luglio  1998,  concernente: Norme per la protezione e l'incremento
della  fauna  ittica  e  per  l'esercizio  della  pesca  nelle  acque
interne"».
(GU n.8 del 21-2-2004)

             (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Molise n. 24 del 1° dicembre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il  comma  1  dell'Art.  2  della legge regionale n. 16 del 7
maggio 2003, e' sostituito dal seguente:
      «1.  Il  comma  14 dell'Art. 1 della legge regionale 27 gennaio
2003, n. 5, e' sostituito dal seguente:
      "1.  Per  l'esercizio  della  pesca sportiva e per l'incremento
della   fauna  ittica,  tratti  di  acque  pubbliche,  sono  dati  in
concessione   dalla   provincia   previa  convenzione,  alle  sezioni
provinciali  delle  associazioni  di  pescatori  sportivi  dilettanti
riconosciute  a  livello nazionale ovvero ad Associazioni operanti in
ambito  locale  da almeno un quinquennio, secondo modalita' e criteri
esplicitati  in apposito regolamento regionale. Al fine di consentire
uniformita'  di  indirizzo  la giunta regionale, sentite le province,
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
approva e divulga una convenzione tipo.
      2.  L'ammontare  delle  autorizzazioni  concesse  per  ciascuna
provincia,  non puo' avere un'estensione complessiva superiore al 25%
della  lunghezza  di  ciascun  tratto di categoria A, B e C per corpo
idrico, con limite massimo di 8 km., per le associazioni riconosciute
a  livello  nazionale  ed  operanti  nella  Regione  e di 4 km per le
associazioni  locali  organizzate  nel Molise. La distanza minima tra
due  tratti  di  corpi idrici in concessione deve essere di almeno un
chilometro,  ad  eccezione  dei tratti gia' dati in concessione prima
dell'entrata   in   vigore   della  presente  legge.  Nei  tratti  in
concessione  e' vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da
parte  di  altre  associazioni  o  organizzazioni. Le concessioni sui
laghi, bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della
loro   lunghezza   perimetrale   complessiva.   In   caso   di   piu'
autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra
esse   non   inferiore   al  10%  della  loro  lunghezza  perimetrale
complessiva, destinata alla libera pesca"».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise.
      Campobasso, 21 novembre 2003
                                IORIO