REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 25 

Deroga  al  divieto  di  cui  al  comma 2-bis dell'Art. 9 della legge
regionale  10 luglio  1994  n.  29 (norme regionali per la protezione
della  fauna  omeoterma  e  per  il  prelievo venatorio) e successive
modificazioni ed integrazioni.
(GU n.14 del 3-4-2004)

(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del
                          22 ottobre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                             D e r o g a
    1.  In via transitoria ed in deroga al divieto di cui all'Art. 9,
comma 2-bis  della  legge  regionale  1° luglio  1994,  n.  29 (norme
regionali  per  la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo
venatorio)  e  successive  modificazioni ed integrazioni, per la sola
stagione  venatoria  2003/2004  sono  consentite incentivazioni della
specie   fagiano  a  cura  degli  ambiti  territoriali  di  caccia  e
comprensori alpini.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 20 ottobre 2002
                              BIASOTTI