Integrazione dell'Art. 4 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari).(GU n.15 del 10-4-2004)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 31 gennaio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazione dell'Art. 4 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'Art. 4 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari) e' aggiunta la seguente lettera: «e-bis) le spese di rappresentanza.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 29 dicembre 2003 BIASOTTI