REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2004, n. 2 

Modifica della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle
strade  del  vino,  dell'olio  extravergine  di  oliva e dei prodotti
agricoli e agroalimentari).
(GU n.24 del 19-6-2004)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 4
                           febbraio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
       Modifica dell'Art. 10 della legge regionale n. 45/2003
    1.  Il  comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale 5 agosto 2003,
n.  45  (Disciplina  delle strade del vino, dell'olio extravergine di
oliva  e  dei  prodotti  agricoli e agroalimentari) e' sostituito dal
seguente:
    «1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione».
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 27 gennaio 2004
                              PASSALEVA
Designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132
del  22 maggio  2000.  La  presente  legge  e'  stata  approvata  dal
consiglio regionale nella seduta del 20 gennaio 2004.