Modifiche all'Art. 15 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili).(GU n.25 del 26-6-2004)
(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 4 febbraio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'Art. 15 della legge regionale n. 78/1998 Dopo il comma 5 dell'Art. 15 della legge regionale n. 78/1998 e' inserito il seguente comma 5-bis: «5-bis. I contributi di cui ai commi 3 e 4 non si applicano nel caso in cui il comune applichi tributi locali connessi con l'escavazione di materiali di cava. Ove il comune intenda applicare i contributi di cui ai commi 3 e 4 e, dall'applicazione degli stessi, per l'anno precedente, risultino proventi inferiori rispetto a quelli derivanti dai predetti tributi locali relativamente allo stesso periodo, la giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce specifici importi unitari del contributo di cui al comma 3. Tali importi unitari sono determinati, per gli ambiti territoriali interessati ed in relazione ai materiali gia' soggetti all'applicazione dei tributi, anche oltre il limite del dieci per cento del valore di mercato e comunque nel limite massimo di Euro 4,00 a tonnellata. Gli importi unitari sono determinati sulla base di una proposta formulata dal comune contenente: a) la quantificazione delle spese, comunque connesse alle attivita' estrattive, che il comune intende sostenere annualmente con i contributi di cui al comma 3; b) l'individuazione delle categorie dei materiali da estrarre; c) l'indicazione dell'importo unitario del contributo per ciascuna categoria di materiali; d) la previsione delle quantita' complessive annuali di commercializzazione ripartite per ciascuna categoria di materiali.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 27 gennaio 2004 PASSALEVA Designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000. La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 gennaio 2004.