REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2004, n. 4 

Modifiche  all'Art.  15  della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78
(Testo  unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree
escavate e riutilizzo di residui recuperabili).
(GU n.25 del 26-6-2004)

             (Pubblicata del Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 4 del 4 febbraio 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
       Modifica dell'Art. 15 della legge regionale n. 78/1998
    Dopo  il comma 5 dell'Art. 15 della legge regionale n. 78/1998 e'
inserito il seguente comma 5-bis:
    «5-bis.  I  contributi di cui ai commi 3 e 4 non si applicano nel
caso   in   cui  il  comune  applichi  tributi  locali  connessi  con
l'escavazione di materiali di cava. Ove il comune intenda applicare i
contributi  di  cui ai commi 3 e 4 e, dall'applicazione degli stessi,
per l'anno precedente, risultino proventi inferiori rispetto a quelli
derivanti  dai  predetti  tributi  locali  relativamente  allo stesso
periodo,  la  giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce
specifici  importi  unitari  del  contributo  di cui al comma 3. Tali
importi   unitari  sono  determinati,  per  gli  ambiti  territoriali
interessati    ed   in   relazione   ai   materiali   gia'   soggetti
all'applicazione  dei  tributi,  anche  oltre il limite del dieci per
cento  del  valore  di  mercato e comunque nel limite massimo di Euro
4,00 a tonnellata. Gli importi unitari sono determinati sulla base di
una proposta formulata dal comune contenente:
      a) la  quantificazione  delle  spese,  comunque  connesse  alle
attivita' estrattive, che il comune intende sostenere annualmente con
i contributi di cui al comma 3;
      b) l'individuazione delle categorie dei materiali da estrarre;
      c) l'indicazione   dell'importo  unitario  del  contributo  per
ciascuna categoria di materiali;
      d) la   previsione   delle  quantita'  complessive  annuali  di
commercializzazione ripartite per ciascuna categoria di materiali.».
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 27 gennaio 2004
                              PASSALEVA
Designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132
del  22 maggio  2000.  La  presente  legge  e'  stata  approvata  dal
consiglio regionale nella seduta del 21 gennaio 2004.