Commissione medica provinciale per la definizione dei ricorsi previsti dal Codice della strada.(GU n.17 del 24-4-2004)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 26 febbraio 2002) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale 28 dicembre 2001, n. 4771 E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifica del decreto del Presidente della provincia 25 maggio 2001, n. 29 1. I commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della provincia 25 maggio 2001, n. 29, sono cosi' sostituiti: «1. La commissione medica provinciale di cui all'Art. 9, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, e' insediata presso la ripartizione provinciale sanita'. 2. La commissione di cui al comina 1 e' composta da tre medici specialisti, di cui uno in medicina legale, con funzioni di presidente, ed uno in oculistica. Per le decisioni riguardanti i mutilati o minorati fisici la commissione e' integrata da un medico appartenente ai servizi della riabilitazione e da un ingegnere di comprovata esperienza. 3. Gli oneri derivanti dagli accertamenti medici effettuati dalla commissione di cui al comma 1 sono a carico del ricorrente». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 21 gennaio 2002 DURNWALDER Registrato alla Corte dei Conti il 6 febbraio 2002 registro n. 1, foglio 3