Modifiche all'Art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997).(GU n.30 del 31-7-2004)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997». 1. All'Art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Possono essere soci di Unionfidi Lazio l'Agenzia sviluppo Lazio S.p.a., la Finanziaria laziale di sviluppo S.p.a. (FILAS), l'Agenzia regionale sviluppo e innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del Lazio, l'Unione camere Lazio, i consorzi di garanzia fidi, anche di secondo grado, le organizzazioni di rappresentanza dell'imprenditoria, nonche' enti pubblici e privati, societa' a partecipazione privata e/o pubblica, anche operanti fuori dalla regione, le cui finalita' istituzionali o il cui oggetto sociale siano affini, strumentali o complementari a quello di Unionfidi Lazio.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le attivita' di cui al comma 3 sono esercitate direttamente o attraverso l'istituzione di fondi di garanzia o altre forme agevolative distinti per ente erogatore. Le giacenze di detti fondi sono costituite da: 1) fondi affidati dalla Regione, dalle province e dai comuni, dallo Stato, dall'Unione europea, dalle CCIAA, dall'Unione camere Lazio e da altri enti pubblici; 2) proventi finanziari maturati sulle prestazioni di servizi e garanzie erogate secondo le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione della societa»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per l'utilizzo dei fondi, la societa' stipula apposite convenzioni con gli enti affidanti i fondi, volte a disciplinare il funzionamento e le procedure dei fondi medesimi. Per quanto riguarda i fondi affidati dalla Regione la convenzione prevede, in particolare, la costituzione di comitati tecnici deliberativi, con i poteri distinti per ciascun settore, composti da rappresentanti dei consorzi e/o delle cooperative di garanzia fidi e/o delle associazioni degli imprenditori nella loro qualita' di soci, nonche' da un dirigente regionale in rappresentanza dell'assessorato competente per materia, nominato con decreto del presidente della giunta regionale. Le risorse attribuite dalla Regione Unionfidi Lazio, secondo quanto disposto dall'Art. 13 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003) sono costituite in parte in denaro ed in parte da garanzie rilasciate ai sensi dell'Art. 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione). Le risorse stesse possono confluire in un unico fondo.»; d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Le modalita' di gestione dei fondi sono stabilite in un apposito regolamento di gestione, il quale disciplina, tra l'altro: 1) la misura massima della agevolazione; 2) l'ammissione dell'intervento al fondo; 3) l'attivazione e le modalita' di escussione della garanzia; 4) la liquidazione della perdita. «5-ter. La garanzia si esplica in forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia nella misura e con le modalita' indicate nel regolamento. La garanzia diretta e la cogaranzia, ognuna per la propria specificita', sono, di norma, prestate su ciascun finanziamento concesso, attraverso il rilascio da parte di Unionfidi Lazio all'ente finanziatore di una lettera di garanzia, esigibile a prima richiesta in caso di insolvenza dell'impresa finanziata. Le risorse attribuite dalla Regione possono essere utilizzate per garantire titoli o altri strumenti finanziari previa autorizzazione della Regione stessa.»; e) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2003 e' istituito per memoria, nell'ambito dell'UPB C22, apposito capitolo denominato «Concorso regionale alle spese per l'attivita' della Societa' Unionfidi Lazio S.p.a.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 30 dicembre 2003 STORACE