REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 44 

Modifiche  all'Art.  52  della  legge regionale 22 maggio 1997, n. 11
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997).
(GU n.30 del 31-7-2004)

(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Lazio n. 1 del
                          10 gennaio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  all'Art.  52  della  legge regionale 22 maggio 1997, n. 11
«Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
       della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997».

    1.  All'Art.  52  della  legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, e
successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Possono  essere soci di Unionfidi Lazio l'Agenzia sviluppo
Lazio  S.p.a.,  la  Finanziaria  laziale  di sviluppo S.p.a. (FILAS),
l'Agenzia regionale sviluppo e innovazione dell'agricoltura del Lazio
(ARSIAL), le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura
(CCIAA)  del  Lazio,  l'Unione  camere  Lazio, i consorzi di garanzia
fidi,  anche  di  secondo  grado, le organizzazioni di rappresentanza
dell'imprenditoria,  nonche'  enti  pubblici  e  privati,  societa' a
partecipazione  privata  e/o  pubblica,  anche  operanti  fuori dalla
regione,  le  cui  finalita'  istituzionali  o il cui oggetto sociale
siano  affini,  strumentali  o  complementari  a  quello di Unionfidi
Lazio.»;
      b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      «4. Le attivita' di cui al comma 3 sono esercitate direttamente
o  attraverso  l'istituzione  di  fondi  di  garanzia  o  altre forme
agevolative  distinti  per ente erogatore. Le giacenze di detti fondi
sono costituite da:
        1) fondi affidati dalla Regione, dalle province e dai comuni,
dallo  Stato,  dall'Unione  europea,  dalle CCIAA, dall'Unione camere
Lazio e da altri enti pubblici;
        2)  proventi finanziari maturati sulle prestazioni di servizi
e  garanzie erogate secondo le deliberazioni assunte dal consiglio di
amministrazione della societa»;
      c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      «5.  Per  l'utilizzo  dei  fondi,  la societa' stipula apposite
convenzioni  con  gli enti affidanti i fondi, volte a disciplinare il
funzionamento  e le procedure dei fondi medesimi. Per quanto riguarda
i   fondi   affidati   dalla   Regione  la  convenzione  prevede,  in
particolare,  la costituzione di comitati tecnici deliberativi, con i
poteri  distinti  per ciascun settore, composti da rappresentanti dei
consorzi   e/o   delle   cooperative   di  garanzia  fidi  e/o  delle
associazioni  degli imprenditori nella loro qualita' di soci, nonche'
da   un   dirigente   regionale  in  rappresentanza  dell'assessorato
competente  per  materia,  nominato  con decreto del presidente della
giunta  regionale.  Le  risorse  attribuite  dalla  Regione Unionfidi
Lazio,  secondo  quanto  disposto  dall'Art. 13 della legge regionale
6 febbraio 2003, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per
l'esercizio  finanziario  2003) sono costituite in parte in denaro ed
in  parte  da  garanzie  rilasciate ai sensi dell'Art. 46 della legge
regionale   20 novembre   2001,   n.   25   (Norme   in   materia  di
programmazione,  bilancio  e  contabilita' della Regione). Le risorse
stesse possono confluire in un unico fondo.»;
      d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
      «5-bis. Le modalita' di gestione dei fondi sono stabilite in un
apposito regolamento di gestione, il quale disciplina, tra l'altro:
        1) la misura massima della agevolazione;
        2) l'ammissione dell'intervento al fondo;
        3) l'attivazione e le modalita' di escussione della garanzia;
        4) la liquidazione della perdita.
      «5-ter. La garanzia si esplica in forma di garanzia diretta, di
cogaranzia  e  di  controgaranzia  nella  misura  e  con le modalita'
indicate nel regolamento. La garanzia diretta e la cogaranzia, ognuna
per  la  propria  specificita',  sono,  di norma, prestate su ciascun
finanziamento  concesso, attraverso il rilascio da parte di Unionfidi
Lazio  all'ente  finanziatore di una lettera di garanzia, esigibile a
prima  richiesta  in  caso  di insolvenza dell'impresa finanziata. Le
risorse  attribuite  dalla  Regione  possono  essere  utilizzate  per
garantire  titoli  o altri strumenti finanziari previa autorizzazione
della Regione stessa.»;
      e) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
      «9-bis.  Nel  bilancio  di  previsione della Regione per l'anno
2003  e'  istituito  per  memoria, nell'ambito dell'UPB C22, apposito
capitolo  denominato  «Concorso  regionale alle spese per l'attivita'
della Societa' Unionfidi Lazio S.p.a.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 30 dicembre 2003
                               STORACE