Regolamento regionale n. 2 del 23 maggio 1997, recante: «Regolamento regionale per le aziende agri-turismo-venatorie» - Modifica Art. 9, commi 1 e 2.(GU n.30 del 31-7-2004)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1° aprile 2004) Premesso che: la giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 245 del 1° marzo 2004; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. L'Art. 9 del regolamento regionale n. 2 del 23 maggio 1997, e' cosi' sostituito: 1. All'interno dell'azienda, al fine di ampliare l'offerta di servizi turistico-venatori, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 2, punto 1 e 8, punto 2 del regolamento regionale per i quagliodromi n. 1 del 15 gennaio 1996, su richiesta del responsabile dell'azienda, l'Assessorato regionale alla caccia puo' autorizzare su una superficie massima del 15% dell'area dell'azienda stessa l'istituzione di un quagliodromo, dove l'attivita' di caccia e/o l'addestramento dei cani possono essere esercitate anche durante la stagione venatoria. Detta autorizzazione viene notificata all'amministrazione provinciale competente per territorio; 2. L'attivita' all'interno del quagliodromo deve svolgersi secondo le modalita' previste dall'apposito regolamento regionale n. 1/1996; 3. Il territorio di cui sopra non viene computato ai fini del calcolo della superficie, di cui al secondo comma dell'Art. 2 del succitato regolamento. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. Campobasso, 24 marzo 2004 IORIO