REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2004, n. 10 

Interpretazione  autentica  dell'Art.  41,  comma  1, lettere b) e c)
della  legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di servizio di trasporto non
di  linea  nelle  acque  di  navigazione  interna  e  per il servizio
pubblico di gondola nella citta' di Venezia.».
(GU n.31 del 7-8-2004)

             (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
              Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  Interpretazione autentica dell'Art. 41, comma 1, lettere b) e c)
           della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.
    1.  Le  parole  «direttive  e  prescrizioni  emanati  dagli  enti
competenti in materia di trasporto pubblico non di linea» e le parole
«disposizioni   di  leggi  e  regolamenti  nella  materia»  contenute
nell'Art.  41,  comma  1,  lettere  b)  e  c)  della  legge regionale
30 dicembre  1993,  n. 63 devono intendersi riferite esclusivamente a
direttive   e   prescrizioni   ovvero   a  leggi  e  regolamenti  che
disciplinano  il trasporto pubblico non di linea di cui alla medesima
legge  regionale  30 dicembre  1993,  n.  63,  e  non la circolazione
acquea.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 9 aprile 2004.
                                GALAN