REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 agosto 2002, n. 31 

Ottava  modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica
provinciale.
(GU n.36 del 11-9-2004)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 42 dell'8 ottobre 2002)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 2778 del
29 luglio 2002;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  I  commi  1, 2, 3 e 4 dell'Art. 32 del decreto del presidente
della  giunta  provinciale  23 febbraio  1995,  n.  5,  e  successive
modifiche, sono cosi' sostituiti:
    «1.  Gli esercizi di cui all'Art. 30, comma 1, lettera a) possono
aumentare  il  numero dei posti letto secondo queste disposizioni. Ai
fini  del calcolo statistico della classificazione delle zone i posti
letto  dei  campeggi  e  dei  rifugi alpini vengono considerati nella
misuro,  della  meta',  quelli  delle  case  per  ferie  non  vengono
considerati».
    2.  Ai  sensi  dell'Art. 128, commi 2 e 9 della legge urbanistica
provinciale quali zone economicamente depresse sono considerate:
      a) comuni  o  frazioni  dichiarati zone economicamente depresse
con decreto del presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993. n.
24,  ad  eccezione  delle  frazioni  con  un  rapporto letti/abitanti
superiore   a   uno   in   quei   comuni  che  superano  un  rapporto
letti/abitanti di uno, nonche' di ulteriori frazioni prescelte con un
rapporto  letti/abitanti  superiore  a  uno  (situazione  31 dicembre
2001);
      b) comuni   nonche'   frazioni   prescelte   con   un  rapporto
letti/abitanti non superiore a 0,3 e che hanno meno di 8.000 abitanti
(situazione 31 dicembre 2001).
    Questi sono:
      Anterivo,  Brennero,  Bronzolo,  Campo  di  Trens,  Campo Tures
(solo.  Acereto), Castelbello-Ciardes, Chiusa (solo Lazfons), Cornedo
all'Isarco,  Cortaccia  s.s.d.  vino,  Curon  Venosta  (solo  Curon e
Vallelunga).  Egna,  Fortezza,  Gargazzone, Glorenza, Lasa, Lauregno,
Luson,   Magre'  s.s.d.  vino,  Malies  Venosta,  Martello,  Meltina,
Monguelfo  (Solc  Tesido),  Moso  in  Passiria, Perca, Ponte Gardena,
Prato allo Stelvio, Predoi, Proves, Racines (ad eccezione di Casatela
e  Racines  di  Dentro),  Rasun Anterselva (solo Anterselva di Mezzo,
Anterselva di Sotto, Nove Case e Rasun di Sopra), Renon (ad eccezione
di  Collalbo  e  soprabolzano), Salorno, S. Candido (ad eccezione del
capoluogo)  S. Geresio Atesipo, S. Leonardo in Passiria (ad eccezione
del  capoluogo),  S.  Martino  in  Badia,  S. Martino in Passiria (ad
eccezione  del capoluogo), S. Pancrazio, Sarentino, Selva dei Molini,
Silandro,  Sluderno,  Terlano, Trodena, Tubre, Ultimo, Vadena, Val di
Vizze  (ad  eccezione  di  Prati),  Valle  Aurina  (ad  eccezione  di
Cadipietra,  S. Giovanni e Lutago), Valle di Casies, Vandoies, Varna,
Verano, Vipiteno, La Valle, Senale S. Felice.
    3.  Ai  sensi  dell'Art. 128, commi 2 e 9 della legge urbanistica
provinciale   quali   zone   turistiche  fortemente  sviluppate  sono
considerate:
      comuni   che  hanno  piu'  di  2.500  posti  letto  (situazione
31 dicembre 2001) e:
        a) con  un  rapporto  letti/abitanti  superiore  a  due  e un
rapporto  abitanti  piu' letti/km2 di territorio comunale superiore a
75, oppure;
        b) con  un  rapporto  letti/abitanti  superiore  a  uno  e un
rapporto  abitanti  piu' letti/km2 di territorio comunale superiore a
110;
    Questi sono:
      Badia,  Castelrotto, Corvara in Badia, S. Cristina Vai Gardena,
Scena, Selva di Vai Gardena, Tirolo, Valdaora.
    4.  Ai  sensi  dell'art, 128, commi 2 e 9 della legge urbanistica
provinciale quali zone turistiche sviluppate sono considerati tutti i
restanti comuni o frazioni.
    Questi sono:
      Aldino,  Andriano,  Appiano  s.s.d.  vino,  Avelengo, Barbiano,
Braies,  Caines,  Caldaro  s.s.d.  vino, Campo Tures (ad eccezione di
Acereto),  Cermes, Chienes, Chiusa (ad eccezione di Lazfons), Cortina
s.s.d.  vino,  Curon  Venosta  (ad  eccezione di Curon e Vallelunga),
Dobbiaco,  Falzes,  Fie'  allo  Sciliar, Funes, Gais, Laces, Lagundo,
Laion,  Laives,  Lana,  Marebbe, Marlengo, Monguelfo (ad eccezione di
Tesido),  Montagna,  Nalles, Naturno, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova
Ponente,   Ora,  Ortisei,  Parcines,  Plaus,  Postal,  Racines  (solo
Casateia  e  Racines  di  Dentro),  Rasun Anterselva (ad eccezione di
Anterselva  di  Mezzo,  Anterselva  di  Sotto,  Nove  Case e Rasun di
Sopra),  Renon  (solo  Collalbo  e  Soprabolzano),  Rifiano,  Rio  di
Pusteria,  Rodengo,  S.  Candido  (solo il capoluogo), S. Leonardo in
Passiria  (solo  il  capoluogo),  S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in
Passiria  (solo  il  capoluogo),  Senales,  Sesto,  Stelvio, Terento,
Termeno s.s.d. vino, Tesimo, Tires, Val di Vizze (solo: Prati), Valle
Aurina   (solo   Cadipietra,   S.  Giovanni  e  Lutago),  Villabassa,
Villandro, Velturno.».
    2.  L'Art. 35 del decreto del presidente della giunta provinciale
23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «Art.   35   (Standards   delle  superfici  lorde  di  piano  per
l'ampliamento quantitativo e qualitativo degli esercizi ricettivi). -
1.  Per  la  parte  alloggiativa vengono stabiliti con riferimento ai
numero  dei  posti letto esistente rispettivamente progettato ed alla
classificazione  ai  sensi  della  legge  provinciale  sulle norme in
materia  di  esercizi  pubblici  i  seguenti  valori massimi in metri
quadri per letto di superficie lorda di piano:
      (Omissis).
    2.  Nel  passaggio  da  una  classificazione ad una superiore, la
superficie  lorda  di  piano viene calcolata secondo i valori massimi
consentiti.
    3.  Le  superfici lorde di piano di cui al comma 1 si riferiscono
all'intero fabbisogno di superfici utili dell'esercizio, ad eccezione
della  ristorazione,  delle sale per conferenze, del reparto di cura,
della  piscina  coperta e dei posti di parcheggio. Le superfici lorde
di  piano  di  cui  al  comma  1  comprendono  anche le superfici per
l'abitazione  del titolare dell'esercizio, la quale non puo' superare
110 metri quadrati di superficie utile, e le camere per il personale.
I  posti  letto  per  il  personale  possono  essere realizzati nelle
seguenti misure:
      a) per gli esercizi con una o due stelle: un posto letto per il
personale ogni sei posti letto per gli ospiti;
      b) per esercizi con tre stelle: un posto letto per il personale
ogni cinque posti letto per gli ospiti;
      c) per esercizi con quattro o cinque stelle: un posto letto per
il personale ogni quattro posti letto per gli ospiti.
    4.  Le  camere  singole non possono superare la superficie minima
prescritta  nel  livello  di  classificazione  dell'esercizio  per le
camere doppie, altrimenti sono considerate camere doppie.».
    3.  Queste  disposizioni  valgono  per  le domande di costruzione
presentate dopo l'entrata in vigore di questo decreto.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 22 agosto 2002
              Il Vicepresidente della provincia: SAURER
Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002
  Registro n. 1, foglio n. 24