Ottava modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale.(GU n.36 del 11-9-2004)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 dell'8 ottobre 2002) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2778 del 29 luglio 2002; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'Art. 32 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1995, n. 5, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «1. Gli esercizi di cui all'Art. 30, comma 1, lettera a) possono aumentare il numero dei posti letto secondo queste disposizioni. Ai fini del calcolo statistico della classificazione delle zone i posti letto dei campeggi e dei rifugi alpini vengono considerati nella misuro, della meta', quelli delle case per ferie non vengono considerati». 2. Ai sensi dell'Art. 128, commi 2 e 9 della legge urbanistica provinciale quali zone economicamente depresse sono considerate: a) comuni o frazioni dichiarati zone economicamente depresse con decreto del presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993. n. 24, ad eccezione delle frazioni con un rapporto letti/abitanti superiore a uno in quei comuni che superano un rapporto letti/abitanti di uno, nonche' di ulteriori frazioni prescelte con un rapporto letti/abitanti superiore a uno (situazione 31 dicembre 2001); b) comuni nonche' frazioni prescelte con un rapporto letti/abitanti non superiore a 0,3 e che hanno meno di 8.000 abitanti (situazione 31 dicembre 2001). Questi sono: Anterivo, Brennero, Bronzolo, Campo di Trens, Campo Tures (solo. Acereto), Castelbello-Ciardes, Chiusa (solo Lazfons), Cornedo all'Isarco, Cortaccia s.s.d. vino, Curon Venosta (solo Curon e Vallelunga). Egna, Fortezza, Gargazzone, Glorenza, Lasa, Lauregno, Luson, Magre' s.s.d. vino, Malies Venosta, Martello, Meltina, Monguelfo (Solc Tesido), Moso in Passiria, Perca, Ponte Gardena, Prato allo Stelvio, Predoi, Proves, Racines (ad eccezione di Casatela e Racines di Dentro), Rasun Anterselva (solo Anterselva di Mezzo, Anterselva di Sotto, Nove Case e Rasun di Sopra), Renon (ad eccezione di Collalbo e soprabolzano), Salorno, S. Candido (ad eccezione del capoluogo) S. Geresio Atesipo, S. Leonardo in Passiria (ad eccezione del capoluogo), S. Martino in Badia, S. Martino in Passiria (ad eccezione del capoluogo), S. Pancrazio, Sarentino, Selva dei Molini, Silandro, Sluderno, Terlano, Trodena, Tubre, Ultimo, Vadena, Val di Vizze (ad eccezione di Prati), Valle Aurina (ad eccezione di Cadipietra, S. Giovanni e Lutago), Valle di Casies, Vandoies, Varna, Verano, Vipiteno, La Valle, Senale S. Felice. 3. Ai sensi dell'Art. 128, commi 2 e 9 della legge urbanistica provinciale quali zone turistiche fortemente sviluppate sono considerate: comuni che hanno piu' di 2.500 posti letto (situazione 31 dicembre 2001) e: a) con un rapporto letti/abitanti superiore a due e un rapporto abitanti piu' letti/km2 di territorio comunale superiore a 75, oppure; b) con un rapporto letti/abitanti superiore a uno e un rapporto abitanti piu' letti/km2 di territorio comunale superiore a 110; Questi sono: Badia, Castelrotto, Corvara in Badia, S. Cristina Vai Gardena, Scena, Selva di Vai Gardena, Tirolo, Valdaora. 4. Ai sensi dell'art, 128, commi 2 e 9 della legge urbanistica provinciale quali zone turistiche sviluppate sono considerati tutti i restanti comuni o frazioni. Questi sono: Aldino, Andriano, Appiano s.s.d. vino, Avelengo, Barbiano, Braies, Caines, Caldaro s.s.d. vino, Campo Tures (ad eccezione di Acereto), Cermes, Chienes, Chiusa (ad eccezione di Lazfons), Cortina s.s.d. vino, Curon Venosta (ad eccezione di Curon e Vallelunga), Dobbiaco, Falzes, Fie' allo Sciliar, Funes, Gais, Laces, Lagundo, Laion, Laives, Lana, Marebbe, Marlengo, Monguelfo (ad eccezione di Tesido), Montagna, Nalles, Naturno, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Ora, Ortisei, Parcines, Plaus, Postal, Racines (solo Casateia e Racines di Dentro), Rasun Anterselva (ad eccezione di Anterselva di Mezzo, Anterselva di Sotto, Nove Case e Rasun di Sopra), Renon (solo Collalbo e Soprabolzano), Rifiano, Rio di Pusteria, Rodengo, S. Candido (solo il capoluogo), S. Leonardo in Passiria (solo il capoluogo), S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in Passiria (solo il capoluogo), Senales, Sesto, Stelvio, Terento, Termeno s.s.d. vino, Tesimo, Tires, Val di Vizze (solo: Prati), Valle Aurina (solo Cadipietra, S. Giovanni e Lutago), Villabassa, Villandro, Velturno.». 2. L'Art. 35 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 35 (Standards delle superfici lorde di piano per l'ampliamento quantitativo e qualitativo degli esercizi ricettivi). - 1. Per la parte alloggiativa vengono stabiliti con riferimento ai numero dei posti letto esistente rispettivamente progettato ed alla classificazione ai sensi della legge provinciale sulle norme in materia di esercizi pubblici i seguenti valori massimi in metri quadri per letto di superficie lorda di piano: (Omissis). 2. Nel passaggio da una classificazione ad una superiore, la superficie lorda di piano viene calcolata secondo i valori massimi consentiti. 3. Le superfici lorde di piano di cui al comma 1 si riferiscono all'intero fabbisogno di superfici utili dell'esercizio, ad eccezione della ristorazione, delle sale per conferenze, del reparto di cura, della piscina coperta e dei posti di parcheggio. Le superfici lorde di piano di cui al comma 1 comprendono anche le superfici per l'abitazione del titolare dell'esercizio, la quale non puo' superare 110 metri quadrati di superficie utile, e le camere per il personale. I posti letto per il personale possono essere realizzati nelle seguenti misure: a) per gli esercizi con una o due stelle: un posto letto per il personale ogni sei posti letto per gli ospiti; b) per esercizi con tre stelle: un posto letto per il personale ogni cinque posti letto per gli ospiti; c) per esercizi con quattro o cinque stelle: un posto letto per il personale ogni quattro posti letto per gli ospiti. 4. Le camere singole non possono superare la superficie minima prescritta nel livello di classificazione dell'esercizio per le camere doppie, altrimenti sono considerate camere doppie.». 3. Queste disposizioni valgono per le domande di costruzione presentate dopo l'entrata in vigore di questo decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 22 agosto 2002 Il Vicepresidente della provincia: SAURER Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002 Registro n. 1, foglio n. 24