REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. 217 

Regolamento di esecuzione dell'Art. 4 della legge regionale n. 6/2003
concernente    le    agevolazioni   per   l'edilizia   convenzionata.
Approvazione modifica.
(GU n.7 del 19-2-2005)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 29 del 21 luglio 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Premesso  che  l'Art.  4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6
(Riordino   degli   interventi   regionali  in  materia  di  edilizia
residenziale   pubblica)  dispone  che  gli  interventi  di  edilizia
convenzionata  sono  attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e
loro  consorzi  e  dalle  imprese  e  sono  diretti alla costruzione,
all'acquisto  o  al recupero di abitazioni da destinare alla vendita,
assegnazione o locazione a favore della generalita' dei cittadini;
    Visto  il  decreto del Presidente della Regione n. 012 l/Pres. di
data 13 aprile 2004 con il quale e' stato approvato il regolamento di
attuazione delle forme agevolative in argomento;
    Visto  l'Art.  15,  comma  1,  lettera  a), della legge regionale
24 maggio  2004,  n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i
settori   della   protezione   civile,   ambiente,  lavori  pubblici,
pianificazione  territoriale,  trasporti  ed energia), pubblicata nel
Bollettino  ufficiale della Regione supplemento straordinario n. 8 di
data  26 maggio  2004,  con  il  quale  si  e'  disposta  la modifica
dell'Art. 7 della legge regionale n. 6/2003 prevedendo, tra le azioni
di  sostegno,  anche  quella  riservata  ai nuclei familiari aventi a
proprio carico un soggetto disabile;
    Rilevato  che  in  conseguenza dell'entrata in vigore della norma
surrichiamata  si  rende  necessario  sostituire  la  lettera h), del
comma 2,  dell'Art.  9  del regolamento con la seguente: «h) famiglie
con  anziani  o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente
del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di eta' o sia
disabile e sia a carico del richiedente;»;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale n. 1541 di data
11 giugno 2004;
                              Decreta:

      La  lettera  h),  del  comma  2,  dell'Art.  9 del regolamento,
approvato  con  decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres. di
data 13 aprile 2004, e' sostituita con la seguente:
      «h)  famiglie  con  anziani  o disabili a carico, quelle in cui
almeno   un   componente   del   nucleo   familiare   abbia  compiuto
sessantacinque  anni  di  eta'  o  sia  disabile  e  sia a carico del
richiedente;».
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservare  e  fare
osservare  detta  disposizione  come  modifica  a  regolamento  della
Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della   Regione   ed   entrera'   in   vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
      Trieste, 28 giugno 2004
                                ILLY