Regolamento di esecuzione dell'Art. 4 della legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata. Approvazione modifica.(GU n.7 del 19-2-2005)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2004) IL PRESIDENTE Premesso che l'Art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) dispone che gli interventi di edilizia convenzionata sono attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dalle imprese e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalita' dei cittadini; Visto il decreto del Presidente della Regione n. 012 l/Pres. di data 13 aprile 2004 con il quale e' stato approvato il regolamento di attuazione delle forme agevolative in argomento; Visto l'Art. 15, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione supplemento straordinario n. 8 di data 26 maggio 2004, con il quale si e' disposta la modifica dell'Art. 7 della legge regionale n. 6/2003 prevedendo, tra le azioni di sostegno, anche quella riservata ai nuclei familiari aventi a proprio carico un soggetto disabile; Rilevato che in conseguenza dell'entrata in vigore della norma surrichiamata si rende necessario sostituire la lettera h), del comma 2, dell'Art. 9 del regolamento con la seguente: «h) famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di eta' o sia disabile e sia a carico del richiedente;»; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1541 di data 11 giugno 2004; Decreta: La lettera h), del comma 2, dell'Art. 9 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres. di data 13 aprile 2004, e' sostituita con la seguente: «h) famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di eta' o sia disabile e sia a carico del richiedente;». E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Trieste, 28 giugno 2004 ILLY