REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2004, n. 3 

Interpretazione   autentica   dell'art.   11,  comma 1,  della  legge
regionale 8 agosto 1983, n. 7.
(GU n.46 del 20-11-2004)

             (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
       Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 12 ottobre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Interpretazione autentica
    1. Nell'art. 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n.
7,   e   successive   modifiche,  le  espressioni  «amministratori  e
dirigenti»,   ovunque   ricorrano,  sono  riferite  esclusivamente  a
soggetti titolati alla rappresentanza esterna dell'ente o societa'.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trento, 29 settembre 2004
                             DURNWALDER