Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale) in materia di svolgimento delle funzioni di direzione delle strutture organizzative.(GU n.8 del 26-2-2005)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 2 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Inserimento dell'Art. 50-bis nella legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 1. Dopo l'Art. 50 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale) e' inserito il seguente: «Art. 50-bis (Incarichi di direzione di struttura). - 1. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, del servizio sanitario regionale sono conferiti ai dirigenti sanitari, di cui all'Art. 15-quater, commi 1, 2, e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992,, n. 421), in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell'incarico. 2. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, del servizio sanitario regionale, nonche' dei programmi di cui all'Art. 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'Art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) sono conferiti ai professori e ai ricercatori universitari, di cui allo stesso Art. 5, che svolgano un'attivita' assistenziale esclusiva per tutta la durata dell'incarico» La presene legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 22 ottobre 2004 MARTINI