REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2004, n. 56 

Modifiche  alla  legge  regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle
norme  per  l'organizzazione  del  servizio  sanitario  regionale) in
materia  di  svolgimento  delle funzioni di direzione delle strutture
organizzative.
(GU n.8 del 26-2-2005)

(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 42 del
                          2 novembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Inserimento  dell'Art. 50-bis nella legge regionale 20 dicembre 2002,
                                n. 43
    1.  Dopo  l'Art.  50  della  legge  regionale 8 marzo 2000, n. 22
(Riordino  delle  norme  per  l'organizzazione del servizio sanitario
regionale) e' inserito il seguente:
    «Art.  50-bis  (Incarichi  di  direzione  di struttura). - 1. Gli
incarichi  di  direzione  di  struttura,  semplice  o  complessa, del
servizio sanitario regionale sono conferiti ai dirigenti sanitari, di
cui  all'Art.  15-quater,  commi 1, 2, e 3 del decreto legislativo 30
dicembre   1992,   n.  502  (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria,  a  norma  dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 502
(riordino  della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Art. 1
della  legge  23  ottobre  1992,,  n.  421), in regime di rapporto di
lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell'incarico.
    2. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa,
del  servizio  sanitario  regionale,  nonche'  dei  programmi  di cui
all'Art.  5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
(disciplina   dei   rapporti  fra  servizio  sanitario  nazionale  ed
universita',  a  norma  dell'Art.  6 della legge 30 novembre 1998, n.
419)  sono  conferiti ai professori e ai ricercatori universitari, di
cui  allo  stesso  Art.  5,  che  svolgano un'attivita' assistenziale
esclusiva per tutta la durata dell'incarico»
    La  presene  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.

    Firenze, 22 ottobre 2004

                               MARTINI