REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 luglio 2004, n. 21 

Modifiche  al regolamento sulle sanzioni amministrative che non danno
luogo a danni irreversibili.
(GU n.8 del 26-2-2005)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 30 del 27 luglio 2004)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale del 28 giugno
2004, n. 2261;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche al decreto del presidente della provincia 8 luglio 2002, n.
24,  recante  «Violazioni  amministrative ai sensi dell'Art. 4, comma
        5-bis, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9».
    1.  All'allegato  A  del  decreto  del presidente della provincia
8 luglio 2002, n. 24, e' aggiunto il seguente capoverso:
      legge  provinciale  5 gennaio 1984, n. 1 - Art. 14 (sanzioni di
cui  all'Art.  4, comma 1, della legge provinciale 17 aprile 1986, n.
14).
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.

      Bolzano, 1° luglio 2004

                             DURNWALDER
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 14 luglio 2004 registro n. 1,
fogIio n. 15.