REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 24 

Modifica  alla  legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 «Disciplina ed
organizzazione   del   trasporto   pubblico   locale»   e  successive
modificazioni.
(GU n.5 del 5-2-2005)

                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Veneto n. 121 del 30 novembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Dopo  l'Art. 33 della legge regionale 25 ottobre 1998, n. 25,
e' aggiunto il seguente articolo:
    «Art.   33-bis  (Libera  circolazione  sui  mezzi  del  trasporto
pubblico  locale  da  parte  delle  forze  dell'ordine).  - 1. Per la
circolazione  in  ragione  delle funzioni e del servizio sui mezzi di
trasporto  pubblico  locale  di  cui  all'Art.  2,  gli  agenti e gli
ufficiali  di  pubblica  sicurezza,  gli  appartenenti  all'arma  dei
carabinieri,  alla  polizia  di  Stato,  al  corpo  degli  agenti  di
custodia, al corpo della guardia di finanza, al corpo forestale dello
Stato,  alla  polizia  municipale  utilizzano  la tessera di servizio
rilasciata  dai rispettivi comandi. Per gli appartenenti alla polizia
municipale la circolazione e' limitata ai servizi di trasporto svolti
nell'ambito del territorio comunale.
    2.  Nel  caso  di  presenza di barriere connesse all'introduzione
della  bigliettazione  automatica,  le  aziende  esercenti  i servizi
ovvero  i  soggetti  gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano
agli  interessati,  a  richiesta  dei rispettivi comandi, i titoli di
libera circolazione.
    3.  In  caso  di  circolazione  in  ragione  delle funzioni e del
servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti
di  cui  al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui
all'Art.  49,  comma  7,  e non e' dovuto alcun rimborso alle aziende
esercenti il pubblico trasporto.».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione veneta.
      Venezia, 26 novembre 2004
                                GALAN
(Omissis).