N. 1048 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2004
Ordinanza emessa il 21 maggio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 dicembre 2004) dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Munteanu Munres Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto agli altri reati contravvenzionali anche di maggiore gravita' - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 3 e 13.(GU n.3 del 19-1-2005 )
IL TRIBUNALE Vista la richiesta di convalida dell'arresto di Munteanu Munres, nato il 22 giugno 1984 in Romania, sedicente, eseguito - in data 20 maggio 2004, alle ore 12,30 circa, da agenti di p.g. del Commissariato della p.s. di Sesto F.no - nella flagranza del reato di cui all'art. l4 comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/02; Premesso che Munteanu e' stato presentato a questo giudice nei termini di legge ex art. 14 cit. comma 5-quinquies; Ritenuto di sollevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 187, questione di legittimita' costituzionale in ordine al richiamato comma 5-quinquies nella parte in cui impone l'arresto in flagranza; Atteso che il giudizio di convalida non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione apparendo viziata da illegittimita' costituzionale la disposizione suddetta laddove prevede l'obbligatorieta' dell'arresto; Considerato che la questione non e' manifestamente infondata con riguardo: a) all'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di ragionevolezza in quanto un'ipotesi contravvenzionale, configurabile quindi anche a titolo di mera colpa e punita con pena edittale dell'arresto da sei mesi a un anno, viene parificata, sotto il profilo dell'obbligatorieta' della misura restrittiva della liberta' personale, a fattispecie delittuose di particolare gravita' e che denotano spiccata pericolosita' sociale (art. 380 cpp), rilevando inoltre ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina vigente per tutti gli altri autori di anche piu' gravi reati contravvenzionali; b) all'art. 13 della Costituzione laddove stabilisce che i provvedimenti provvisori in materia di liberta' personale possono essere adottati dall'autorita' di pubblica sicurezza solo in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, mentre, pacifica per unanime dottrina e costante giurisprudenza la finalita' dell'arresto obbligatorio in flagranza in funzione anticipatoria dell'applicazione da parte dell'autorita' giudiziaria della applicazione di misura coercitiva, una tale misura non potrebbe in ogni caso essere applicata, ne' giustificandosi l'arresto obbligatorio nella prospettiva dell'instaurazione del rito direttissimo che non presuppone affatto lo status detentionis quanto, piuttosto, situazioni di peculiare evidenza della prova; Ritenuto che la convalida non puo' aver luogo negli inderogabili termini di legge e che, dunque, Munteanu deve essere immediatamente liberato se non detenuto per altra causa, permanendo peraltro la rilevanza della questione ai fini della prosecuzione del giudizio di convalida;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dalla legge n. 189/2002 nella parte in cui Prevede che per la contravvenzione di cui al comma 5-ter della stessa norma sia obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina l'immediata liberazione di Munteanu Munres Munres se non detenuto per altra causa; Sospende il giudizio di convalida dell'arresto del predetto fino alla risoluzione della questione; Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Firenze, addi' 21 maggio 2004 Il giudice:Gratteri 05C0019