N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 gennaio 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  5  gennaio  2005  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Servizio  militare  -  Norme  della  Provincia  autonoma di Bolzano -
  Disposizioni  per  la valorizzazione del servizio civile volontario
  sul  proprio  territorio  -  Definizione  dei  tempi,  dei benefici
  fiscali  e  delle forme di organizzazione del servizio - Durata del
  servizio  civile  variabile  dai sei ai dodici mesi - Ricorso dello
  Stato  - Denunciato contrasto con la normativa nazionale in materia
  di servizio civile (durata mesi dodici) - Lamentata invasione della
  potesta' legislativa statale esclusiva in materia di «difesa».
- Legge  della  Provincia  di  Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, art. 2,
  lett. a).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. d).
Servizio  militare  -  Norme  della  Provincia  autonoma di Bolzano -
  Disposizioni  per  la valorizzazione del servizio civile volontario
  sul  proprio  territorio  -  Definizione  dei  tempi,  dei benefici
  fiscali  e  delle forme di organizzazione del servizio - Benefici e
  crediti  a  favore  di  volontari e degli enti di servizio civile -
  Ricorso  dello  Stato  -  Denunciata genericita' della natura delle
  esenzioni e delle riduzioni di tributi locali - Mancata indicazione
  per  quanto riguarda i tributi locali della natura di tributi della
  Provincia  o  dello  Stato  -  Lamentato contrasto con il principio
  dell'autonomia  finanziaria  e  tributaria  dei  comuni - Lamentato
  contrasto  con la potesta' legislativa statale esclusiva in materia
  di  tributi  erariali  - Violazione del principio del coordinamento
  statale   della   finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario  -
  Violazione  della  competenza  statutaria  in  materia  di  finanza
  locale.
- Legge  della  Provincia  di  Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, art. 6,
  comma 7.
- Costituzione,  art. 119,  comma  sesto,  in relazione all'art. 117,
  comma secondo, lett. e), e comma terzo.
Servizio  militare  -  Norme  della  Provincia  autonoma di Bolzano -
  Disposizioni  per  la valorizzazione del servizio civile volontario
  sul  proprio  territorio  -  Definizione  dei  tempi,  dei benefici
  fiscali e delle forme di organizzazione del servizio - Attribuzione
  alla  Provincia  delle  funzioni  di  programmazione,  indirizzo  e
  vigilanza  del servizio civile - Formazione di base dei volontari -
  Approvazione  dei progetti di servizio civile - Ricorso dello Stato
  -  Denunciata  sovrapposizione di competenze provinciali con quelle
  statali  in  materia  di  programmazione,  indirizzo, vigilanza del
  servizio  civile  e  formazione  dei  progetti di servizio civile -
  Contrasto  con  la  normativa nazionale in materia di formazione di
  base   dei   volontari   che  non  rientrerebbe  nella  «formazione
  professionale»  riservata  alla  potesta'  legislativa esclusiva di
  Regioni e Province autonome - Richiamo alla sent. n. 228/2004 della
  Corte   costituzionale   -   Lamentata   invasione  della  potesta'
  legislativa statale esclusiva in materia di «difesa».
- Legge  della  Provincia  di  Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, art. 7,
  comma 1, lett. b), d) e f).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. d), e comma quarto.
Servizio  militare  -  Norme  della  Provincia  autonoma di Bolzano -
  Disposizioni  per  la valorizzazione del servizio civile volontario
  sul  proprio  territorio  -  Definizione  dei  tempi,  dei benefici
  fiscali  e  delle forme di organizzazione del servizio - Previsione
  dell'emanazione  di  apposito  regolamento  di  esecuzione  per  la
  disciplina  dei  benefici  previsti  a  favore dei volontari, delle
  modalita'  e  dei  requisiti  per l'iscrizione all'Albo provinciale
  degli  enti  di servizio civile nonche' dei criteri di approvazione
  dei progetti ed interventi di servizio civile - Ricorso dello Stato
  -  Denunciata  violazione  della  competenza  statale in materia di
  organizzazione,  di  procedure e di regole previste per l'accesso -
  Lamentata invasione della potesta' legislativa statale esclusiva in
  materia   di   «difesa»  -  Estensione  delle  censure  anche  alle
  disposizioni finanziarie collegate.
- Legge  della  Provincia  di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, art. 14,
  comma 1, lett. a), b) e d).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. d), e comma quarto.
(GU n.6 del 9-2-2005 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato presso i cui Uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Nei  confronti  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  per  la
dichiarazione   della   illegittimita'   costituzionale  della  legge
provinciale  n. 7  del 19 ottobre 2004, pubblicata nel B.U.R. 44/I-II
del  2 novembre 2004, recante «disposizioni per la valorizzazione del
servizio  civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano», giusta
delibera  del  Consiglio  dei ministri 23 dicembre 2004, con riguardo
agli art. 2, 6, 7, 11, 14 di detta legge.
    Con  la  legge  in  epigrafe la Provincia autonoma di Bolzano con
l'intento  di  valorizzare e promuovere il servizio civile volontario
sul  proprio  territorio  e  incentivare  nuovi settori di intervento
sociale,  si rivolge sia ai giovani sia a tutti coloro che hanno gia'
acquisito   una   certa  esperienza  nel  campo  della  solidarieta',
definendo  tempi,  benefici  fiscali  e  forme  di organizzazione del
servizio.
    In   particolare   dopo   aver  ricompreso  nel  servizio  civile
provinciale sia il servizio civile volontario prestato dai giovani ai
sensi  della  legge  n. 64/2001,  che  e'  riconducibile al dovere di
difesa  della  patria,  sia  il  servizio  civile svolto da adulti ed
anziani, quale servizio sociale che ogni regione o provincia autonoma
puo'  istituire  e disciplinare nell'ambito delle proprie competenze,
tuttavia in tutto il testo normativo stabilisce eguale disciplina per
entrambi  i tipi di servizio civile, senza attenersi, per il servizio
civile  prestato in sede provinciale ai sensi della legge n. 64/2001,
a  tutta  la  normativa  statale che lo regolamenta, incidendo in tal
modo  nella  materia  «difesa  della  patria»  riservata  allo  Stato
dall'art. 117  secondo  comma,  lettera  d)  ed in tal modo eccedendo
dalle  proprie  competenze  statutarie  provinciali (art. 8 e 9 dello
statuto  di  autonomia,  d.P.R.  n. 670/1992),  in  violazione  della
normativa costituzionale.
    Ancora  una  volta,  dunque, si propone all'attenzione di codesta
Corte la considerazione secondo la quale il servizio civile nazionale
va  inteso «quale modalita' operativa concorrente ed alternativa alla
difesa  dello  Stato,  con  mezzi ed attivita' non militari» (art. 1,
comma 1, d.lgs. n. 77/2002). Esso trova fondamento nell'art. 52 della
Costituzione,  e'  e  resta  di  prerogativa  statale:  e' infatti di
interesse  esclusivo dello Stato, unitario ed indivisibile, la difesa
dell'integrita'   territoriale,   dell'indipendenza   e   della   sua
sopravvivenza  (Corte cost. n. 256/1989). Il servizio civile persegue
le  medesime  finalita'  del  servizio militare, in quanto concede la
possibilita' di perseguire con altre prestazioni personali di portata
equivalente  adempimenti  di  doveri  di  solidarieta' e di progresso
materiale  e  spirituale  della  societa'.  Il dovere di difendere la
patria chiama quindi i soggetti ad agire non solo per imposizione, ma
anche  per  libera e spontanea espressione di solidarieta': in questo
contesto  il  servizio civile tende a proporsi, come ha messo bene in
luce  anche  codesta Corte, quale «forma spontanea di adempimento del
dovere costituzionale di difesa della patria» (sent. n. 288/2004).
    Ed  e'  proprio  nel  dovere  di  difesa  della patria, di cui il
servizio  civile costituisce una forma di adempimento volontario, che
si ispira tutta la recente legislazione in materia, in particolare la
legge  n. 64/2001  e il successivo d.lgs. n. 77/2002, finalizzata non
solo  a  contrastare  e prevenire una aggressione esterna, ma anche a
potenziare  attivita' di impegno sociale non armato, in ossequio alla
riserva  di competenza che la Costituzione attribuisce allo Stato per
disciplinare in modo unitario tutto il servizio civile nazionale.
    Giova  ricordare,  come  sopra accennato, che la riserva a favore
dello Stato della legislazione in materia di servizio civile trova il
proprio   titolo  di  legittimazione  nell'art. 117,  secondo  comma,
lettera  d)  della  Costituzione.  Cio'  non  esclude che «attraverso
strumenti di leale collaborazione» o «comunque di adeguati meccanismi
di    cooperazione    per   l'esercizio   concreto   delle   funzioni
amministrative  allocate  in  capo agli organi centrali» sia comunque
attribuita  «alle  regioni e province autonome, secondo le rispettive
competenze,  l'attuazione degli interventi di servizio civile» (Corte
cost. n. 288/2004). Se dunque gli aspetti procedurali e organizzativi
del servizio civile nazionale ricadono sotto la legislazione statale,
del  tutto  possibile  resterebbe  tuttavia  in  capo  alle regioni e
province  autonome  la  possibilita'  di  istituire e disciplinare un
proprio  servizio  civile  regionale  o  provinciale,  che pero' deve
ritenersi del tutto distinto da quello nazionale disciplinato con sue
norme  proprie,  e  che dovrebbe avere natura sostanzialmente diversa
dal servizio civile nazionale, non essendo riconducibile al dovere di
difesa.
    La legge provinciale che qui si contesta, proprio in quest'ottica
deve   dunque   essere   sottoposta   al  vaglio  della  legittimita'
costituzionale per i seguenti

                               Motivi

    1.  -  L'art. 2, lett. a) della legge provinciale n. 7/2004 viola
l'art. 117, secondo comma, lett. d) della Costituzione.
    Infatti  l'articolo citato, nel prevedere una durata del servizio
civile  reso  ai  sensi della legge n. 64/2001, variabile dai 6 ai 12
mesi,  si  pone  in  contrasto  con  la  normativa nazionale, laddove
l'art. 3,  comma  3, del d.lgs. n. 77/2002 stabilisce indistintamente
per  il  servizio  civile  una  durata  di  12 mesi, demandando ad un
d.P.C.m.  l'eventuale  previsione di una durata diversa. La normativa
della  provincia  dunque non si e' limitata a prevedere una eventuale
diversa  durata del servizio civile per quello dalla stessa istituito
in  via  autonoma,  ma  ha inteso apportare anche delle modifiche nel
campo  della  disciplina riservata in via esclusiva alla legislazione
statale,   determinando   dunque  una  ingiustificata  disparita'  di
trattamento rispetto a volontari di altre regioni.
    2.  -  L'art. 6, comma 7 della legge provinciale n. 7/2004, viola
l'art. 119,  sesto  comma  in  relazione all'art. 117, secondo comma,
lett. e) e terzo comma della Costituzione.
    L'art. 6,  comma  7, della legge provinciale citata, prevedendo a
favore  dei  volontari  e  degli  enti  di  servizio civile generiche
«esenzioni  o  riduzioni sui tributi locali», non indica se si tratta
di  tributi  propri  e non anche attribuiti dallo Stato, ponendosi in
tal  modo  in contrasto con il principio dell'autonomia finanziaria e
tributaria  dei  comuni,  e  risulta  in  conflitto  con  la potesta'
legislativa  esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, in
violazione  dell'art.  119, sesto comma, in relazione con l'art. 117,
secondo  comma,  lett.  e)  e  terzo  comma  della  Costituzione, che
demandano  allo  Stato  il coordinamento della finanza pubblica e del
sistema  tributario  nonche'  l'individuazione  degli spazi riservati
allo Stato e di quelli riservati alle regioni in ordine alla potesta'
impositiva;  l'art. 80  del testo unico delle disposizioni statutarie
approvato  con d.P.R. n. 670/1972 stabilisce infatti che «le province
hanno   competenza   legislativa  nei  limiti  stabiliti  dall'art. 5
(competenza  concorrente)  in materia di finanza locale». Pertanto la
norma provinciale risulta eccedente anche dalla competenza statutaria
attribuitale.
    3.  - L'art. 7, comma 1, lett. b), d), f) della legge provinciale
n. 7/2004 contrasta con l'art.  117, secondo comma, lett. d) e quarto
comma Costituzione.
    L'art. 7,  comma  1,  alla  lettera  d)  e  f)  attribuisce  alla
provincia  le  funzioni  di programmazione, indirizzo e vigilanza del
servizio  civile  provinciale,  con  cio'  conferendo  alla provincia
stessa  funzioni riservate allo Stato dall'art. 2, d.lgs. n. 77/2002,
che  in  conformita'  con  le disposizioni costituzionali in materia,
espressamente  riserva allo Stato la programmazione, l'indirizzo e il
coordinamento  ed  il  controllo «elaborando direttive e individuando
gli  obiettivi  degli  interventi del servizio civile». Alle province
autonome  e'  lasciata  la cura dell'«attuazione degli interventi del
servizio  civile»,  ma di certo non puo' ritenersi costituzionalmente
corretta  la chiara sovrapposizione di competenze operata dalla norma
che si contesta.
    La  lett.  b),  che  attribuisce alla provincia nell'ambito della
formazione  di  base  dei  volontari,  la  facolta'  di stabilire «le
materie  e  gli  aspetti  fondamentali da sviluppare in tale contesto
«contrasta  con  l'art. 11,  comma  3,  d.lgs. n. 77/2002 che riserva
all'Ufficio  Nazionale,  sentita  la  Conferenza  Stato-regioni  e la
Consulta  nazionale,  la  definizione  dei  contenuti  di base per la
formazione.  Codesta  stessa  Corte  costituzionale, nella piu' volte
citata  sent.  n. 228  del  2004,  ha  gia'  infatti precisato che la
formazione  attinente al servizio civile non rientra nella formazione
professionale,  riservata  alla  potesta' legislativa esclusiva delle
regioni  e  delle  province  autonome, ma nella «formazione specifica
rivolta   a  preparare  i  giovani  volontari  nell'espletamento  del
servizio   civile»,   e   come   tale   spetta   allo  Stato.  Stesse
considerazioni  valgono  per  l'art. 11,  comma 1, della citata legge
n. 7/2004, che nello stabilire i criteri di approvazione dei progetti
di  servizio  civile,  contrasta  con  l'art. 6 del d.lgs. n. 77/2002
secondo il quale con regolamento «sono individuate le caratteristiche
a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile».
    4.  -  L'art. 14,  comma  1,  lettera  a),  b),  d)  della  legge
provinciale  n. 7/2004 contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett.
d) e quarto comma Costituzione.
    La  lett.  a)  che  demanda  ad  un  regolamento di esecuzione la
disciplina  dei  «benefici  previsti  a  favore  dei volontari, quali
crediti   formativi»,   contrasta   con  l'art. 10,  comma  2,  legge
n. 64/2001,   che,   in  attuazione  della  norma  costituzionale  in
epigrafe,  attribuisce  allo  Stato  il  potere  di  determinare  con
d.P.C.m.  i  crediti  formativi per i cittadini che prestano servizio
civile  (cfr.  sent.  Corte  cost.  n. 228/2004, cit.). Infatti, come
recita  la  stessa  sentenza,  «in  una  logica di incentivazione dei
cittadini a prestare il servizio e di riconoscimento delle competenze
acquisite,  e'  lo Stato a dover determinare gli standard dei crediti
formativi  acquisiti dai soggetti che aspirano al conseguimento delle
abilitazioni   richieste   dall'ordinamento   per  l'esercizio  delle
professioni intellettuali». L'adozione del regolamento e' tra l'altro
un atto di indirizzo e coordinamento per garantire una unitarieta' di
disciplina per tutti coloro che svolgono il servizio civile.
    Le  lettere b), e d), prevedendo che il regolamento di esecuzione
disciplini  le modalita' ed i requisiti per l'iscrizione all'albo e i
criteri  e  di approvazione dei progetti, contrastano rispettivamente
con  l'art. 5  del  d.lgs.  n. 77/2002,  che  indica  i requisiti per
l'iscrizione  all'albo,  e  con  il  menzionato  art. 6  dello stesso
d.lgs.,  che  demanda anch'esso per le ragioni gia' indicate sopra ad
un regolamento governativo l'individuazione delle caratteristiche cui
si devono attenere tutti i progetti di servizio civile.
    Del  resto anche codesta Corte nella citata sent. n. 228/2004 non
ha  mancato  di  sottolineare  come resti la riserva allo Stato della
competenza a disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali del
servizio  e  le  regole  previste  per l'accesso ad esso. Pertanto le
menzionate norme provinciali e le collegate disposizioni finanziarie,
quali  ad es. l'art. 8 e 12, eccedono la competenza statutaria e sono
da considerarsi suscettibili di impugnativa.
                              P. Q. M.
    Si   chiede   a   codesta   Corte  costituzionale  di  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale della legge provinciale impugnata nei
termini sopra precisati.
    Si  esibiranno  copia della legge ed estratto della deliberazione
del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004.
                  Avvocato dello Stato: Elena Pino
05C0021