N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 gennaio 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 gennaio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Servizio militare - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario sul proprio territorio - Definizione dei tempi, dei benefici fiscali e delle forme di organizzazione del servizio - Durata del servizio civile variabile dai sei ai dodici mesi - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa nazionale in materia di servizio civile (durata mesi dodici) - Lamentata invasione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia di «difesa». - Legge della Provincia di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, art. 2, lett. a). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. d). Servizio militare - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario sul proprio territorio - Definizione dei tempi, dei benefici fiscali e delle forme di organizzazione del servizio - Benefici e crediti a favore di volontari e degli enti di servizio civile - Ricorso dello Stato - Denunciata genericita' della natura delle esenzioni e delle riduzioni di tributi locali - Mancata indicazione per quanto riguarda i tributi locali della natura di tributi della Provincia o dello Stato - Lamentato contrasto con il principio dell'autonomia finanziaria e tributaria dei comuni - Lamentato contrasto con la potesta' legislativa statale esclusiva in materia di tributi erariali - Violazione del principio del coordinamento statale della finanza pubblica e del sistema tributario - Violazione della competenza statutaria in materia di finanza locale. - Legge della Provincia di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, art. 6, comma 7. - Costituzione, art. 119, comma sesto, in relazione all'art. 117, comma secondo, lett. e), e comma terzo. Servizio militare - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario sul proprio territorio - Definizione dei tempi, dei benefici fiscali e delle forme di organizzazione del servizio - Attribuzione alla Provincia delle funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza del servizio civile - Formazione di base dei volontari - Approvazione dei progetti di servizio civile - Ricorso dello Stato - Denunciata sovrapposizione di competenze provinciali con quelle statali in materia di programmazione, indirizzo, vigilanza del servizio civile e formazione dei progetti di servizio civile - Contrasto con la normativa nazionale in materia di formazione di base dei volontari che non rientrerebbe nella «formazione professionale» riservata alla potesta' legislativa esclusiva di Regioni e Province autonome - Richiamo alla sent. n. 228/2004 della Corte costituzionale - Lamentata invasione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia di «difesa». - Legge della Provincia di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, art. 7, comma 1, lett. b), d) e f). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. d), e comma quarto. Servizio militare - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario sul proprio territorio - Definizione dei tempi, dei benefici fiscali e delle forme di organizzazione del servizio - Previsione dell'emanazione di apposito regolamento di esecuzione per la disciplina dei benefici previsti a favore dei volontari, delle modalita' e dei requisiti per l'iscrizione all'Albo provinciale degli enti di servizio civile nonche' dei criteri di approvazione dei progetti ed interventi di servizio civile - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione della competenza statale in materia di organizzazione, di procedure e di regole previste per l'accesso - Lamentata invasione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia di «difesa» - Estensione delle censure anche alle disposizioni finanziarie collegate. - Legge della Provincia di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, art. 14, comma 1, lett. a), b) e d). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. d), e comma quarto.(GU n.6 del 9-2-2005 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge provinciale n. 7 del 19 ottobre 2004, pubblicata nel B.U.R. 44/I-II del 2 novembre 2004, recante «disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano», giusta delibera del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2004, con riguardo agli art. 2, 6, 7, 11, 14 di detta legge. Con la legge in epigrafe la Provincia autonoma di Bolzano con l'intento di valorizzare e promuovere il servizio civile volontario sul proprio territorio e incentivare nuovi settori di intervento sociale, si rivolge sia ai giovani sia a tutti coloro che hanno gia' acquisito una certa esperienza nel campo della solidarieta', definendo tempi, benefici fiscali e forme di organizzazione del servizio. In particolare dopo aver ricompreso nel servizio civile provinciale sia il servizio civile volontario prestato dai giovani ai sensi della legge n. 64/2001, che e' riconducibile al dovere di difesa della patria, sia il servizio civile svolto da adulti ed anziani, quale servizio sociale che ogni regione o provincia autonoma puo' istituire e disciplinare nell'ambito delle proprie competenze, tuttavia in tutto il testo normativo stabilisce eguale disciplina per entrambi i tipi di servizio civile, senza attenersi, per il servizio civile prestato in sede provinciale ai sensi della legge n. 64/2001, a tutta la normativa statale che lo regolamenta, incidendo in tal modo nella materia «difesa della patria» riservata allo Stato dall'art. 117 secondo comma, lettera d) ed in tal modo eccedendo dalle proprie competenze statutarie provinciali (art. 8 e 9 dello statuto di autonomia, d.P.R. n. 670/1992), in violazione della normativa costituzionale. Ancora una volta, dunque, si propone all'attenzione di codesta Corte la considerazione secondo la quale il servizio civile nazionale va inteso «quale modalita' operativa concorrente ed alternativa alla difesa dello Stato, con mezzi ed attivita' non militari» (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 77/2002). Esso trova fondamento nell'art. 52 della Costituzione, e' e resta di prerogativa statale: e' infatti di interesse esclusivo dello Stato, unitario ed indivisibile, la difesa dell'integrita' territoriale, dell'indipendenza e della sua sopravvivenza (Corte cost. n. 256/1989). Il servizio civile persegue le medesime finalita' del servizio militare, in quanto concede la possibilita' di perseguire con altre prestazioni personali di portata equivalente adempimenti di doveri di solidarieta' e di progresso materiale e spirituale della societa'. Il dovere di difendere la patria chiama quindi i soggetti ad agire non solo per imposizione, ma anche per libera e spontanea espressione di solidarieta': in questo contesto il servizio civile tende a proporsi, come ha messo bene in luce anche codesta Corte, quale «forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della patria» (sent. n. 288/2004). Ed e' proprio nel dovere di difesa della patria, di cui il servizio civile costituisce una forma di adempimento volontario, che si ispira tutta la recente legislazione in materia, in particolare la legge n. 64/2001 e il successivo d.lgs. n. 77/2002, finalizzata non solo a contrastare e prevenire una aggressione esterna, ma anche a potenziare attivita' di impegno sociale non armato, in ossequio alla riserva di competenza che la Costituzione attribuisce allo Stato per disciplinare in modo unitario tutto il servizio civile nazionale. Giova ricordare, come sopra accennato, che la riserva a favore dello Stato della legislazione in materia di servizio civile trova il proprio titolo di legittimazione nell'art. 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione. Cio' non esclude che «attraverso strumenti di leale collaborazione» o «comunque di adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali» sia comunque attribuita «alle regioni e province autonome, secondo le rispettive competenze, l'attuazione degli interventi di servizio civile» (Corte cost. n. 288/2004). Se dunque gli aspetti procedurali e organizzativi del servizio civile nazionale ricadono sotto la legislazione statale, del tutto possibile resterebbe tuttavia in capo alle regioni e province autonome la possibilita' di istituire e disciplinare un proprio servizio civile regionale o provinciale, che pero' deve ritenersi del tutto distinto da quello nazionale disciplinato con sue norme proprie, e che dovrebbe avere natura sostanzialmente diversa dal servizio civile nazionale, non essendo riconducibile al dovere di difesa. La legge provinciale che qui si contesta, proprio in quest'ottica deve dunque essere sottoposta al vaglio della legittimita' costituzionale per i seguenti Motivi 1. - L'art. 2, lett. a) della legge provinciale n. 7/2004 viola l'art. 117, secondo comma, lett. d) della Costituzione. Infatti l'articolo citato, nel prevedere una durata del servizio civile reso ai sensi della legge n. 64/2001, variabile dai 6 ai 12 mesi, si pone in contrasto con la normativa nazionale, laddove l'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 77/2002 stabilisce indistintamente per il servizio civile una durata di 12 mesi, demandando ad un d.P.C.m. l'eventuale previsione di una durata diversa. La normativa della provincia dunque non si e' limitata a prevedere una eventuale diversa durata del servizio civile per quello dalla stessa istituito in via autonoma, ma ha inteso apportare anche delle modifiche nel campo della disciplina riservata in via esclusiva alla legislazione statale, determinando dunque una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a volontari di altre regioni. 2. - L'art. 6, comma 7 della legge provinciale n. 7/2004, viola l'art. 119, sesto comma in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e) e terzo comma della Costituzione. L'art. 6, comma 7, della legge provinciale citata, prevedendo a favore dei volontari e degli enti di servizio civile generiche «esenzioni o riduzioni sui tributi locali», non indica se si tratta di tributi propri e non anche attribuiti dallo Stato, ponendosi in tal modo in contrasto con il principio dell'autonomia finanziaria e tributaria dei comuni, e risulta in conflitto con la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, in violazione dell'art. 119, sesto comma, in relazione con l'art. 117, secondo comma, lett. e) e terzo comma della Costituzione, che demandano allo Stato il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nonche' l'individuazione degli spazi riservati allo Stato e di quelli riservati alle regioni in ordine alla potesta' impositiva; l'art. 80 del testo unico delle disposizioni statutarie approvato con d.P.R. n. 670/1972 stabilisce infatti che «le province hanno competenza legislativa nei limiti stabiliti dall'art. 5 (competenza concorrente) in materia di finanza locale». Pertanto la norma provinciale risulta eccedente anche dalla competenza statutaria attribuitale. 3. - L'art. 7, comma 1, lett. b), d), f) della legge provinciale n. 7/2004 contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett. d) e quarto comma Costituzione. L'art. 7, comma 1, alla lettera d) e f) attribuisce alla provincia le funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza del servizio civile provinciale, con cio' conferendo alla provincia stessa funzioni riservate allo Stato dall'art. 2, d.lgs. n. 77/2002, che in conformita' con le disposizioni costituzionali in materia, espressamente riserva allo Stato la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento ed il controllo «elaborando direttive e individuando gli obiettivi degli interventi del servizio civile». Alle province autonome e' lasciata la cura dell'«attuazione degli interventi del servizio civile», ma di certo non puo' ritenersi costituzionalmente corretta la chiara sovrapposizione di competenze operata dalla norma che si contesta. La lett. b), che attribuisce alla provincia nell'ambito della formazione di base dei volontari, la facolta' di stabilire «le materie e gli aspetti fondamentali da sviluppare in tale contesto «contrasta con l'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 77/2002 che riserva all'Ufficio Nazionale, sentita la Conferenza Stato-regioni e la Consulta nazionale, la definizione dei contenuti di base per la formazione. Codesta stessa Corte costituzionale, nella piu' volte citata sent. n. 228 del 2004, ha gia' infatti precisato che la formazione attinente al servizio civile non rientra nella formazione professionale, riservata alla potesta' legislativa esclusiva delle regioni e delle province autonome, ma nella «formazione specifica rivolta a preparare i giovani volontari nell'espletamento del servizio civile», e come tale spetta allo Stato. Stesse considerazioni valgono per l'art. 11, comma 1, della citata legge n. 7/2004, che nello stabilire i criteri di approvazione dei progetti di servizio civile, contrasta con l'art. 6 del d.lgs. n. 77/2002 secondo il quale con regolamento «sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile». 4. - L'art. 14, comma 1, lettera a), b), d) della legge provinciale n. 7/2004 contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett. d) e quarto comma Costituzione. La lett. a) che demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina dei «benefici previsti a favore dei volontari, quali crediti formativi», contrasta con l'art. 10, comma 2, legge n. 64/2001, che, in attuazione della norma costituzionale in epigrafe, attribuisce allo Stato il potere di determinare con d.P.C.m. i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio civile (cfr. sent. Corte cost. n. 228/2004, cit.). Infatti, come recita la stessa sentenza, «in una logica di incentivazione dei cittadini a prestare il servizio e di riconoscimento delle competenze acquisite, e' lo Stato a dover determinare gli standard dei crediti formativi acquisiti dai soggetti che aspirano al conseguimento delle abilitazioni richieste dall'ordinamento per l'esercizio delle professioni intellettuali». L'adozione del regolamento e' tra l'altro un atto di indirizzo e coordinamento per garantire una unitarieta' di disciplina per tutti coloro che svolgono il servizio civile. Le lettere b), e d), prevedendo che il regolamento di esecuzione disciplini le modalita' ed i requisiti per l'iscrizione all'albo e i criteri e di approvazione dei progetti, contrastano rispettivamente con l'art. 5 del d.lgs. n. 77/2002, che indica i requisiti per l'iscrizione all'albo, e con il menzionato art. 6 dello stesso d.lgs., che demanda anch'esso per le ragioni gia' indicate sopra ad un regolamento governativo l'individuazione delle caratteristiche cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile. Del resto anche codesta Corte nella citata sent. n. 228/2004 non ha mancato di sottolineare come resti la riserva allo Stato della competenza a disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio e le regole previste per l'accesso ad esso. Pertanto le menzionate norme provinciali e le collegate disposizioni finanziarie, quali ad es. l'art. 8 e 12, eccedono la competenza statutaria e sono da considerarsi suscettibili di impugnativa.
P. Q. M. Si chiede a codesta Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge provinciale impugnata nei termini sopra precisati. Si esibiranno copia della legge ed estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004. Avvocato dello Stato: Elena Pino 05C0021