N. 1 ORDINANZA 10 - 11 gennaio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortunio in itinere
  -  Interruzioni  o  deviazioni  non  dipendenti  dal  lavoro  o non
  necessitate  -  Esclusione  della  tutela  assicurativa  - Ritenuta
  equiparazione   tra   breve   sosta   e   interruzione  -  Asserita
  ingiustificata  discriminazione tra lavoratori infortunati, lesione
  della  garanzia  previdenziale,  violazione  del criterio direttivo
  contenuto  nella  legge di delegazione - Presupposto interpretativo
  erroneo - Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R.  30 giugno 1965,  n. 1124,  art. 2,  terzo  comma,  aggiunto
  dall'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76.
(GU n.3 del 19-1-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione obbligatoria
contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali),
aggiunto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
(Disposizioni  in  materia  di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  e  le  malattie  professionali),  promosso  con ordinanza del
29 aprile  2003  dal  Tribunale  di  Trento  nel  procedimento civile
vertente tra Maria Pia Lunel ed altri contro l'Istituto nazionale per
l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), iscritta al
n. 673  del  registro  ordinanze  2003  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  30 novembre  2004  il giudice
relatore Franco Bile;
    Udito l'avvocato Luigi La Peccerella per l'INAIL.
    Ritenuto  che il Tribunale di Trento - adito dai superstiti di un
assicurato  deceduto  nel  percorso  dal  luogo  di  lavoro  a  casa,
interrotto  solo  per  una breve sosta - ha dichiarato, con ordinanza
del  29 aprile  2003,  rilevante  e  non  manifestamente infondata la
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
del  d.P.R.  30  giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie    professionali),   aggiunto   dall'art. 12   del   decreto
legislativo  23 febbraio  2000,  n. 38  (Disposizioni  in  materia di
assicurazione   contro   gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali),   nella   parte  in  cui  esclude  dall'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali  gli  infortuni in itinere in ogni caso di interruzione
non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione  a  quello  di  lavoro  e  non  solo quando l'interruzione
determini l'insorgenza di una situazione di rischio diversa da quella
occasionata  dallo  svolgimento  delle  mansioni lavorative, cosi' da
comportare   il   venir  meno  dell'«occasione  di  lavoro»  prevista
dall'art. 2, primo comma, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965;
        che, secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata
violerebbe  l'art. 3,  primo  comma,  della  Costituzione (in ragione
dell'ingiustificato    trattamento   differenziato   tra   lavoratori
infortunati  in  tali  circostanze  rispetto  agli  altri  assicurati
rimasti  vittime  di  infortuni  parimenti  accaduti  in occasione di
lavoro),  l'art. 38, secondo comma, Cost. (per la mancata previsione,
in  favore  di  lavoratori  infortunati  pur  sempre  in  presenza di
un'occasione di lavoro, di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita)
e  l'art. 76  Cost. (non avendo il legislatore delegato rispettato il
principio  ed  il  criterio  direttivo fissato dall'art. 55, comma 1,
lettera u),  della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante la delega al
Governo  per il riordino, tra l'altro, della normativa che disciplina
l'INAIL,   secondo  cui  la  specifica  disposizione  per  la  tutela
dell'infortunio  in  itinere  doveva  essere  formulata  recependo «i
principi giurisprudenziali consolidati in materia»);
        che - osserva il giudice rimettente - la giurisprudenza aveva
escluso    l'indennizzabilita'   dell'infortunio   solamente   quando
l'interruzione elettiva del percorso casa-lavoro (e viceversa) avesse
avuto caratteri tali da determinare una situazione di rischio diversa
da  quella  occasionata  dallo svolgimento delle mansioni lavorative,
mentre  al  contrario  l'art. 2,  terzo comma, del d.P.R. n. 1124 del
1965  escluderebbe dalla tutela assicurativa gli infortuni in itinere
in  ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
        che,  nella  specie,  la  questione  e'  rilevante atteso che
l'assicurato  si  era fermato per non piu' di cinque minuti presso un
esercizio   di   ristoro   situato  sul  tragitto  lavoro-casa  senza
deviazione  alcuna e, ripreso il percorso verso la propria abitazione
con  la  propria autovettura, era uscito di strada, rimanendo vittima
di un incidente mortale;
        che   si   e'   costituito   l'INAIL   chiedendo  dichiararsi
l'inammissibilita'   o  la  manifesta  infondatezza  della  sollevata
questione di costituzionalita'.
    Considerato   che  il  terzo  comma  dell'art. 2  del  d.P.R.  30
giugno 1965,  n. 1124,  quale  introdotto  dall'art. 12  del  decreto
legislativo  23 febbraio  2000,  n. 38,  in forza della delega di cui
all'art. 55, comma 1, lettera u), della legge 17 maggio 1999, n. 144,
nel  definire  i  presupposti  della  fattispecie  dell'infortunio in
itinere,  che costituisce «un prolungamento dell'assicurazione cui il
lavoratore  sia  soggetto  in  ragione della natura o delle modalita'
delle  mansioni  dedotte  nel  contratto» (sentenza n. 429 del 1990),
esclude  dalla  tutela  assicurativa,  quale  eccezionale  ipotesi di
deroga   al   canone  generale  dell'indennizzabilita',  il  caso  di
interruzioni  o  deviazioni  a  condizione che esse non siano affatto
dipendenti dal lavoro o che, comunque, non siano necessitate;
        che,  prima  ancora  di  verificare  la sussistenza di questa
condizione  negativa  perche'  l'infortunio  non  sia indennizzabile,
occorre  che  la  soluzione  di continuita' nel tragitto compiuto dal
lavoratore  dalla propria abitazione al luogo di lavoro, e viceversa,
abbia  la  connotazione  e  la  consistenza  di  una  vera  e propria
«interruzione»,  per  definire  la  quale  occorre  tener conto della
giurisprudenza  ordinaria,  tanto  piu'  che  il legislatore delegato
(art. 55,  comma 1, lettera u), della legge n. 144 del 1999, cit.) ha
posto,   come   specifico   criterio   direttivo   per   disciplinare
l'infortunio   in   itinere,  proprio  il  recepimento  dei  principi
giurisprudenziali consolidati in materia;
        che  l'esigenza  del  rispetto  di  tale  criterio  di delega
(art. 76 della Costituzione) richiede di interpretare la disposizione
censurata, posta dal legislatore delegato, in modo che sia in armonia
con  la  giurisprudenza in materia, secondo la quale una breve sosta,
che non alteri le condizioni di rischio per l'assicurato, non integra
l'ipotesi dell'«interruzione»;
        che  questo  orientamento  giurisprudenziale, ben presente al
giudice  rimettente,  vale  ad  indirizzare  verso  l'interpretazione
adeguatrice  della  disposizione  censurata,  come  anche  la  difesa
dell'Istituto  non  manca  di  rilevare,  e non gia', come ritiene il
medesimo  giudice,  ad  evidenziare  un  asserito,  ma insussistente,
scostamento dal criterio direttivo da parte della stessa disposizione
ove  letta  -  contraddittoriamente  -  in  termini  estensivi  della
fattispecie esclusa dall'indennizzabilita';
        che        l'interpretazione       stretta       dell'ipotesi
dell'«interruzione»  e' suggerita anche dalla tendenziale generalita'
della  regola  dell'indennizzabilita' dell'infortunio in occasione di
lavoro,  onde  la  prevista deroga ad essa non puo' che essere intesa
restrittivamente;
        che  infatti  questa  Corte  (sentenza n. 171 del 2002) ha in
particolare    affermato    che   «presupposto   esclusivo   per   la
configurabilita'   dell'obbligo   assicurativo  e'  l'esposizione  al
rischio»,  evidenziando  «la  tendenziale estensione della garanzia a
tutti  i  soggetti  che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio,
siano   esposti   ad   un   rischio  obiettivamente  riferibile  alle
lavorazioni protette»;
        che   quindi   il  giudice  rimettente  -  affermando  invece
un'assoluta  equiparazione  tra breve sosta e interruzione - muove da
un erroneo presupposto interpretativo;
        che pertanto la questione e' manifestamente infondata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30
giugno 1965,    n. 1124   (Testo   unico   delle   disposizioni   per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie    professionali),   aggiunto   dall'art. 12   del   decreto
legislativo  23 febbraio  2000,  n. 38  (Disposizioni  in  materia di
assicurazione   contro   gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali),  sollevata,  in  riferimento  agli  articoli 3, primo
comma,  38,  secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di
Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.
                        Il Presidente: Onida
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria l'11 gennaio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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