N. 4 ORDINANZA 10 - 11 gennaio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.
Finanza  pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Previsione di
  riduzione  delle  spese  di  funzionamento  degli  enti e organismi
  pubblici non territoriali iscritte nei rispettivi bilanci - Decreto
  ministeriale  di  attuazione  -  Ricorso  della  Regione  Liguria -
  Lamentata applicabilita' della misura alle Aziende sanitarie locali
  e alle Aziende ospedaliere, enti subregionali e/o strumentali delle
  Regioni - Denunciata lesione della potesta' legislativa concorrente
  della Regione nella materia della sanita' e delle relative funzioni
  amministrative,  violazione  del  principio di leale cooperazione -
  Rinuncia  al  ricorso e accettazione della controparte - Estinzione
  del processo.
- Decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre
  2002.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.
(GU n.3 del 19-1-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  il  conflitto di attribuzione sorto a seguito del
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002
(Limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per
le Amministrazioni centrali dello Stato nonche' riduzione delle spese
di   funzionamento   per   gli   enti   ed   organismi  pubblici  non
territoriali), promosso con ricorso della Regione Liguria, notificato
il  1° febbraio  2003,  depositato in cancelleria il 19 successivo ed
iscritto al n. 3 del registro conflitti 2003.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri.
    Udito  nella  camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che,  con ricorso notificato in data 1° febbraio 2003 e
depositato  presso  la  cancelleria  della  Corte  il  successivo  19
febbraio,  la  Regione  Liguria ha proposto conflitto di attribuzione
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione
al  decreto ministeriale 29 novembre 2002 (Limitazione agli impegni e
all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali
dello  Stato  nonche'  riduzione delle spese di funzionamento per gli
enti  ed  organismi  pubblici non territoriali), per violazione degli
artt. 117, 118, 119 della Costituzione nonche' del principio di leale
collaborazione;
        che   la   ricorrente   premette   che,   in   considerazione
dell'accertamento  di scostamenti della spesa pubblica da parte delle
Amministrazioni  dello  Stato  e  degli enti substatali e strumentali
dello Stato, il Governo ha emanato il decreto-legge 6 settembre 2002,
n. 194  (Misure  urgenti  per  il  controllo,  la  trasparenza  ed il
contenimento  della  spesa  pubblica), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1  della legge 31 ottobre 2002, n. 246, che, da un lato, ha
demandato  ad un apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  definire  criteri  di
carattere  generale  per  il coordinamento dell'azione amministrativa
del  Governo  intesi  all'efficace  controllo  e  monitoraggio  degli
andamenti  di finanza pubblica; dall'altro, ha attribuito al Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  il  potere di disporre, con proprio
decreto,   la  limitazione  all'assunzione  di  impegni  di  spesa  o
all'emissione  di  titoli  di  pagamento  a carico del bilancio dello
Stato,  entro  limiti  percentuali  determinati  in  misura  uniforme
rispetto  a  tutte  le  dotazioni  di bilancio, con esclusione di una
serie di spese indicate nella disposizione in esame (art. 1, comma 3,
nel testo modificato dalla legge di conversione n. 246 del 2002);
        che  lo stesso decreto-legge n. 194 del 2002 prevede che, con
il decreto ministeriale di cui sopra, si possa, altresi', disporre la
riduzione  delle  spese  di  funzionamento  degli  enti  e  organismi
pubblici    non   territoriali,   con   l'esclusione   degli   organi
costituzionali, previste nei rispettivi bilanci (art. 1, comma 4, nel
testo modificato dalla legge di conversione n. 246 del 2002);
        che,   in   attuazione  di  quanto  prescritto  dalle  citate
disposizioni,  e' stato emanato, in data 29 novembre 2002, sia l'atto
di  indirizzo  mediante  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri  (di cui nel ricorso si riporta parte del contenuto), sia il
decreto  oggetto  di  impugnazione,  che  ha  indicato «nel 15% della
dotazione annuale (o del budget previsto) la percentuale limite della
spesa ordinabile»;
        che,  dopo  avere  svolto  le  considerazioni  illustrate, la
Regione  ricorrente ritiene costituzionalmente illegittimo il decreto
impugnato,  nella parte in cui prevede che tale limite percentuale si
applichi  non  soltanto allo Stato e a enti od organismi pubblici non
territoriali  substatali  e  strumentali  dello Stato, ma «anche alle
Aziende   sanitarie   locali   e   alle   Aziende  ospedaliere,  enti
subregionali  e/o  strumentali  delle  Regioni»;  cio'  in  quanto il
decreto  in  esame  detterebbe norme «direttamente vincolanti» in una
materia   -  la  sanita'  -  rientrante  nell'ambito  della  potesta'
legislativa  concorrente,  con  violazione  delle  «relative funzioni
amministrative» attribuite anch'esse alle Regioni, «che sono altresi'
responsabili  del  finanziamento  delle  attivita'  sanitarie e delle
prestazioni  erogate  mediante  enti subregionali e strumentali delle
Regioni, e cioe' le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere»;
        che  la ricorrente sottolinea, inoltre, che la disciplina del
finanziamento  del  servizio  sanitario e gli impegni di contenimento
della  spesa,  anche in funzione del rispetto del patto di stabilita'
interno e degli impegni internazionali dello Stato, era stato oggetto
di  uno  specifico  accordo,  in sede di Conferenza Stato-Regioni, in
data 8 agosto 2001;
        che  «in  tale  prospettiva»  -  conclude  la  Regione  - «un
provvedimento  statale  suscettibile  di  incidere  su  tale  accordo
avrebbe  necessitato  di  una modifica dell'accordo stesso e/o di una
preventiva verifica in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre nella
specie,  in  violazione  del  principio  di  leale cooperazione, tale
acquisizione  non  e'  intervenuta,  con la conseguente invasivita' -
anche  per la mancata attivazione dell'esercizio del potere regionale
- del relativo provvedimento»;
        che   si  e'  costituito  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato non fondato;
        che  la  difesa  erariale  sostiene che lo Stato sia «l'unico
soggetto  titolare  della  funzione non declinabile di perseguire gli
obiettivi  di rispetto dei parametri finanziari europei e le linee di
sviluppo     prefigurate     nel    documento    di    programmazione
economico-finanziaria  al fine di assicurare gli equilibri di finanza
pubblica»,  sicche' compete al solo Governo della Repubblica (art. 92
Cost.)  la responsabilita' della politica economica generale sotto la
direzione del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 95 Cost.);
        che  il decreto oggetto di impugnazione si inserisce, secondo
l'Avvocatura dello Stato, in questo quadro e sarebbe stato emanato al
fine  di  garantire  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'  per il
coordinamento   delle   politiche   economiche   degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  e  di  non  esporre  lo  Stato  alle  procedure
sanzionatorie  per  i  disavanzi  eccessivi di cui al regolamento del
Consiglio  della  Comunita'  europea  n. 1467/1997, del 7 luglio 1997
(Regolamento del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle
modalita' di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi);
        che  l'Avvocatura  generale dello Stato aggiunge, infine, che
il  citato accordo dell'8 agosto 2001 raggiunto in sede di Conferenza
Stato-Regioni  e'  stato  disatteso  dalle Regioni, che non avrebbero
posto   in   essere   le  condizioni  ivi  previste  a  loro  carico,
determinando  gia' in sede di formazione dei singoli budget aziendali
un complessivo livello di spesa superiore a quello concordato;
        che   pertanto,   conclude   la   difesa   erariale,  sarebbe
«ascrivibile   alla  responsabilita'  delle  Regioni  il  superamento
dell'Accordo  8 agosto  2001  che  ha  posto  fuori  sistema la spesa
sanitaria»,  con  conseguente  legittimazione  dello Stato ad emanare
l'impugnato decreto;
        che  con  atto  del 29 aprile 2003 - depositato il successivo
6 giugno - la Regione Liguria ha rinunciato al ricorso;
        che  la  rinuncia  e'  stata  accettata  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  con atto del 23 maggio 2003, depositato il
successivo 27 maggio.
    Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 25 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita
dalla  relativa accettazione della controparte, comporta l'estinzione
del processo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara estinto il processo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.
                        Il Presidente: Onida
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria l'11 gennaio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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