N. 12 ORDINANZA 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Reato  di  inottemperanza  all'ordine  del  questore di
  lasciare   il   territorio   nazionale   -   Arresto  in  flagranza
  obbligatorio  -  Sopravvenuta  dichiarazione di incostituzionalita'
  della   norma  censurata  -  Restituzione  degli  atti  ai  giudici
  rimettenti.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, inserito
  dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27 e 97.
(GU n.3 del 19-1-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei    giudizi    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa   in   materia  di  immigrazione  e  di  asilo),  promossi,
nell'ambito  di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Firenze
con  ordinanza  del 13 febbraio 2003 (iscritta al n. 305 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza  del
17 febbraio  2003  (iscritta  al n. 306 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003),  con ordinanza del 4 marzo 2003 (iscritta
al  n. 345  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con quattro ordinanze del 10 febbraio 2003 (iscritte ai numeri da 346
a  349  del  registro  ordinanze  2003  e  pubblicate  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con  ordinanza  del  7 marzo  2003  (iscritta  al n. 418 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  con due ordinanze del
14 marzo  2003  (iscritte  ai numeri 421 e 422 del registro ordinanze
2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1ª
serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza  del 17 marzo 2003
(iscritta  al  n. 425  del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 27,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003),   dal   Tribunale   di  Gorizia  con  ordinanza  del
27 gennaio  2003  (iscritta  al  n. 660 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003), con ordinanza del 25 marzo 2003 (iscritta
al  n. 661  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
dal Tribunale di Lucca con ordinanza in data 11 luglio 2003 (iscritta
al  n. 781  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
dal  Tribunale  di Firenze con due ordinanze in data 8 settembre 2003
(iscritte  ai  numeri  1000  e  1001  del  registro  ordinanze 2003 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 30 agosto 2003 (iscritta
al  n. 182  del  registro  ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2004).
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il Tribunale di Firenze, il Tribunale di Gorizia e
il  Tribunale  di Lucca hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2,
3,  10,  13,  25,  27  e  97 (variamente evocati) della Costituzione,
questione     di     legittimita'     costituzionale    dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa  in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui
prevede   per   il   reato  di  cui  al  comma 5-ter  della  medesima
disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;
        che  i  rimettenti  procedono  all'udienza  di  convalida nei
confronti  di  cittadini  stranieri tratti in arresto nella flagranza
del  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286  del 1998, perche' sorpresi nel territorio dello Stato dopo la
scadenza  del  termine  entro  il  quale avrebbero dovuto lasciare il
territorio  nazionale,  come  da  provvedimento emesso dal questore a
norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
        che  nei  giudizi  iscritti  ai  numeri  305,  306  e 781 del
registro   ordinanze  del  2003  e'  intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate
inammissibili o infondate.
    Considerato   che,   essendo  censurato  in  tutte  le  ordinanze
l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta
la riunione dei relativi giudizi;
        che  le  questioni  in  esame  hanno ad oggetto la previsione
dell'arresto  obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di
cui  all'art. 14,  comma 5-ter,  del  decreto  legislativo n. 286 del
1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge
14 settembre   2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre
2004, n. 271;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo
n. 286  del  1998,  nella  parte  in  cui stabilisce che per il reato
previsto  dal  comma 5-ter  del  medesimo  articolo  e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti ai giudici
rimettenti.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina  la  restituzione  degli  atti al Tribunale di Firenze, al
Tribunale di Gorizia e al Tribunale di Lucca.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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