N. 13 ORDINANZA 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Reato  di  inottemperanza  all'ordine  del  questore di
  lasciare   il   territorio   nazionale   -   Arresto  in  flagranza
  obbligatorio  -  Sopravvenuta  dichiarazione di incostituzionalita'
  della   norma  censurata  -  Restituzione  degli  atti  ai  giudici
  rimettenti.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, inserito
  dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 97 e 111, secondo comma.
(GU n.3 del 19-1-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei    giudizi    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa   in   materia  di  immigrazione  e  di  asilo),  promossi,
nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Pisa con
ordinanza  del  3 febbraio  2003  (iscritta  al  n. 319  del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  dal  giudice  per  le
indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Prato  con  ordinanza  del
14 maggio  2003  (iscritta  al  n. 563  del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003), dal Tribunale di Padova con due ordinanze
del 3 marzo 2003 (iscritte ai numeri 566 e 567 del registro ordinanze
2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª
serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza  del  5 marzo 2003
(iscritta  al  n. 568  del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 34,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003),  con due ordinanze in data 8 marzo 2003 (iscritte ai
numeri  569  e  570  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 34,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003),  con  due  ordinanze  del 7 maggio 2003 (iscritte ai
numeri  571  e  572  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 34,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003),  con  tre  ordinanze del 21 maggio 2003 (iscritte ai
numeri  da  573  a 575 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 34,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003), con ordinanza del 25 giugno 2003 (iscritta al n. 708
del  registro  ordinanze  2003  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 37,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003), dal
Tribunale  di  Modena con ordinanza del 10 febbraio 2003 (iscritta al
n. 719  del  registro  ordinanze  2003  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
dal  giudice  per  le indagini preliminari del Tribunale di Prato con
ordinanza  del  17 luglio  2003  (iscritta  al  n. 749  del  registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  dal  giudice  per  le
indagini   preliminari  del  Tribunale  di  Pisa  con  ordinanza  del
12 agosto  2003  (iscritta  al  n. 890  del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003),  dal  giudice per le indagini preliminari
del  Tribunale di Prato con ordinanza del 24 luglio 2003 (iscritta al
n. 907  del  registro  ordinanze  2003  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con  ordinanza  del  20  giugno 2003 (iscritta al n. 990 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 47,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  con due ordinanze del
22 settembre  2003  (iscritte  ai  numeri  1130  e  1131 del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Napoli con
due  ordinanze  del 29 settembre 2003 (iscritte ai numeri 1133 e 1134
del  registro  ordinanze  2003  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 2,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2004),  dal
giudice  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di Prato con
ordinanza  del  21 ottobre  2003  (iscritta  al  n. 197  del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2004),  con due ordinanze del
4 novembre  2003 (iscritte ai numeri 198 e 199 del registro ordinanze
2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª
serie   speciale,   dell'anno 2004),  dal  Tribunale  di  Padova  con
ordinanza  del  3 settembre  2003  (iscritta  al  n. 203 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2004),  con  ordinanza  del
17 ottobre  2003  (iscritta  al  n. 204 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2004),  con  ordinanza  del  17 settembre  2003
(iscritta  al  n. 205  del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 13,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004),  con  ordinanza  del  1° ottobre  2003  (iscritta al
n. 206  del  registro  ordinanze  2004  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2004),
con  ordinanza  del  15 ottobre 2003 (iscritta al n. 207 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13,  1ª  serie  speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Modena
con  ordinanza  del  18  giugno 2003 (iscritta al n. 340 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2004),  dal  giudice  per  le
indagini  preliminari  del  Tribunale  di Prato con due ordinanze del
3 dicembre  2003 (iscritte ai numeri 414 e 415 del registro ordinanze
2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª
serie  speciale,  dell'anno 2004), con due ordinanze del 22 settembre
2003  (iscritte  ai  numeri  416  e 417 del registro ordinanze 2004 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004).
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che il Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3  e  13  della  Costituzione,  questione di legittimita'
costituzionale    dell'art. 14,    comma 5-quinquies,   del   decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero),  inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002,
n. 189  (Modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di
asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter
della  medesima  disposizione  l'arresto obbligatorio dell'autore del
fatto;
        che  questioni analoghe sono state sollevate dal Tribunale di
Napoli,  dal  Tribunale  di  Pisa  e  dal  giudice  per  le  indagini
preliminari  del  Tribunale  di Pisa anche in riferimento all'art. 97
Cost., dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato
anche in riferimento all'art. 2 Cost. e dal Tribunale di Padova anche
in riferimento agli artt. 2, 97 e 111, secondo comma, Cost;
        che  i  rimettenti  procedono  all'udienza  di  convalida nei
confronti  di  cittadini  stranieri tratti in arresto nella flagranza
del  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286  del 1998, perche' sorpresi nel territorio dello Stato dopo la
scadenza  del  termine  entro  il  quale avrebbero dovuto lasciare il
territorio  nazionale,  come  da  provvedimento emesso dal questore a
norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
        che  nei  giudizi  iscritti ai numeri 563, da 568 a 575, 890,
1133,  1134  del  registro  ordinanze  del  2003  e'  intervenuto  il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni
siano dichiarate inammissibili o infondate.
    Considerato   che,   essendo  censurato  in  tutte  le  ordinanze
l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta
la riunione dei relativi giudizi;
        che  le  questioni  in  esame  hanno ad oggetto la previsione
dell'arresto  obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di
cui  all'art. 14,  comma 5-ter,  del  decreto  legislativo n. 286 del
1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge
14 settembre   2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre
2004, n. 271;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo
n. 286  del  1998,  nella  parte  in  cui stabilisce che per il reato
previsto  dal  comma 5-ter  del  medesimo  articolo  e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti ai giudici
rimettenti.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  al Tribunale di Modena, al
Tribunale di Napoli, al Tribunale di Padova, al Tribunale di Pisa, al
giudice  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di Pisa e al
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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