N. 17 ORDINANZA 11 - 14 gennaio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Reato  di  inottemperanza  all'ordine  del  questore di
  lasciare   il   territorio   nazionale   -   Arresto  in  flagranza
  obbligatorio  -  Sopravvenuta  dichiarazione di incostituzionalita'
  della   norma  censurata  -  Restituzione  degli  atti  ai  giudici
  rimettenti.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, inserito
  dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 13, terzo comma.
(GU n.3 del 19-1-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei    giudizi    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa   in   materia  di  immigrazione  e  di  asilo),  promossi,
nell'ambito  di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Saluzzo
con  ordinanza  in data 8 marzo 2003 (iscritta al n. 326 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  dal  giudice  per  le
indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Saluzzo  con ordinanza del
17 febbraio  2003  (iscritta  al n. 467 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Saluzzo con ordinanza del
23 aprile  2003  (iscritta  al  n. 474  del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003),  dal  giudice per le indagini preliminari
del  Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 3 febbraio 2003 (iscritta
al  n. 511  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
dal Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 9 maggio 2003 (iscritta al
n. 538  del  registro  ordinanze  2003  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
dal  Tribunale  di Trieste con ordinanza del 24 maggio 2003 (iscritta
al  n. 742  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
con due ordinanze del 7 agosto 2003 (iscritte ai numeri 837 e 838 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n. 43,  1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale
di  Venezia  con ordinanza del 21 agosto 2003 (iscritta al n. 874 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   n. 44,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  due
ordinanze  del  23 agosto  2003  (iscritte  ai  numeri  879 e 880 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2003), dal giudice per
le  indagini  preliminari  del Tribunale di Saluzzo con ordinanza del
18 agosto  2003  (iscritta  al  n. 891  del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003), dal Tribunale di Venezia con ordinanza del
19 agosto  2003  (iscritta  al  n. 992  del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003),  con  due  ordinanze  del  23 agosto 2003
(iscritte  ai  numeri  993  e  994  del  registro  ordinanze  2003  e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003), con ordinanza del 19 agosto 2003 (iscritta
al  n. 995  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2003),
dal  giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo con
ordinanza  del  25 agosto  2003  (iscritta  al  n. 1034  del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza  del
10 settembre  2003 (iscritta al n. 1035 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003), dal Tribunale di Saluzzo con ordinanza in
data 8 novembre 2003 (iscritta al n. 1145 del registro ordinanze 2003
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Venezia con ordinanza del
21 agosto  2003  (iscritta  al  n. 130  del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2004),  con  tre  ordinanze  del 5 novembre 2003
(iscritte  ai  numeri  da  131  a  133  del registro ordinanze 2004 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2004),   con  ordinanza  del  13 novembre  2003
(iscritta  al  n. 134  del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 11,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004),  con  ordinanza  del  25 novembre  2003 (iscritta al
n. 135  del  registro  ordinanze  2004  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2004),
con  ordinanza  del 12 dicembre 2003 (iscritta al n. 136 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11,  1ª  serie speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Trieste
con  ordinanza  del 25 novembre 2003 (iscritta al n. 137 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2004),  con  ordinanza  del
7 novembre  2003  (iscritta  al  n. 138 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Venezia con ordinanza del
13 ottobre  2003  (iscritta  al  n. 202 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004), dal Tribunale di Saluzzo con ordinanza del
10 novembre  2003  (iscritta  al n. 256 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2004),  dal  giudice per le indagini preliminari
del  Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 19 gennaio 2004 (iscritta
al  n. 410  del  registro  ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2004),
con  ordinanza  del 10 febbraio 2004 (iscritta al n. 411 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21,   1ª   serie  speciale,  dell'anno 2004),  con  ordinanza  del
13 febbraio  2004  (iscritta  al n. 412 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2004),  dal Tribunale di Siena con ordinanza del
23 gennaio  2004  (iscritta  al  n. 446 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  edizione
straordinaria,  1ª  serie speciale, del 3 giugno 2004), dal Tribunale
di  Venezia  con  ordinanza  del 3 marzo 2004 (iscritta al n. 458 del
registro  ordinanze  2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   edizione   straordinaria,   1ª  serie  speciale,  del  3
giugno 2004),  dal  giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di  Saluzzo  con  ordinanza in data 11 marzo 2004 (iscritta al n. 614
del  registro  ordinanze  2004  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 27,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2004), dal
Tribunale  di  Torre  Annunziata  con  ordinanza  del  17 marzo  2004
(iscritta  al  n. 679  del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 33,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004),   dal   giudice  per  le  indagini  preliminari  del
Tribunale  di  Saluzzo  con ordinanza del 22 aprile 2004 (iscritta al
n. 758  del  registro  ordinanze  2004  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2004).
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che il Tribunale di Saluzzo, il giudice per le indagini
preliminari  del  Tribunale  di  Saluzzo,  il  Tribunale di Siena, il
Tribunale  di  Torre  Annunziata  e  il  Tribunale  di  Venezia hanno
sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  13, terzo comma, della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa  in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui
prevede   per   il   reato  di  cui  al  comma 5-ter  della  medesima
disposizione l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;
        che  analoga  questione  e'  stata sollevata dal Tribunale di
Trieste anche in riferimento all'art. 2 Cost;
        che  i  rimettenti  procedono  all'udienza  di  convalida nei
confronti  di  cittadini  stranieri tratti in arresto nella flagranza
del  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286  del 1998, perche' sorpresi nel territorio dello Stato dopo la
scadenza  del  termine  entro  il  quale avrebbero dovuto lasciare il
territorio  nazionale,  come  da  provvedimento emesso dal questore a
norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
        che  nei  giudizi  iscritti  ai numeri 474, 511, 874, 891 del
registro  ordinanze  del 2003 e ai numeri da 410 a 412, 446, 458, 614
del  registro  ordinanze  del  2004  e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate
inammissibili o infondate.
    Considerato   che,   essendo  censurato  in  tutte  le  ordinanze
l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta
la riunione dei relativi giudizi;
        che  le  questioni  in  esame  hanno ad oggetto la previsione
dell'arresto  obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di
cui  all'art. 14,  comma 5-ter,  del  decreto  legislativo n. 286 del
1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge
14 settembre   2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre
2004, n. 271;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo
n. 286  del  1998,  nella  parte  in  cui stabilisce che per il reato
previsto  dal  comma 5-ter  del  medesimo  articolo  e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti ai giudici
rimettenti.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina  la  restituzione  degli  atti al Tribunale di Saluzzo, al
giudice  per  le  indagini  preliminari  del Tribunale di Saluzzo, al
Tribunale di Siena, al Tribunale di Torre Annunziata, al Tribunale di
Trieste e al Tribunale di Venezia.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2005.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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