N. 1093 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 settembre 2004

Ordinanza  emessa  il  13 settembre 2004 dal tribunale amministrativo
regionale della Puglia sez. staccata di Lecce sul ricorso proposto da
ICOS S.p.a. contro Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi

Edilizia  popolare,  economica e sovvenzionata - Creditori degli enti
  costruttori  di case popolari ed economiche (IACP), mutuatari della
  cassa  depositi  e  prestiti  -  Impossibilita'  di esercitare e di
  proseguire  contro  i  medesimi  enti  azioni  esecutive  senza  il
  preventivo  nulla  osta  del  Ministro  per  i lavori pubblici (ora
  dell'Assessore  regionale  ai  lavori  pubblici)  -  Incidenza  sul
  diritto  di  azione  -  Ingiustificato  deteriore  trattamento  dei
  creditori degli IACP rispetto agli altri creditori.
- Regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, art. 80, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.6 del 9-2-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 561 del 2003
proposto  da  ICOS  S.p.a., in persona dell'amministatore unico comm.
Andrisi  Rizzo,  rappresentato  e  difeso dall'avv. Lino Spedicato ed
elettivamente  domiciliato  presso  il  suo studio in Lecce, alla via
Calabria n. 1;
    Contro    l'Istituto   Autonomo   Case   Popolari   -   Brindisi,
rappresentato  e  difeso  dall'avv. Liborio Graziuso per l'esecuzione
della  sentenza del Tribunale di Brindisi n. 539/1997 del 17 febbraio
-  13  maggio  1997,  registrata  il  6 giugno 1997, spedita in forma
esecutiva  il  26  giugno  successivo e cosi' notificata il 30 giugno
1997; dell'atto di precetto notificato il 9 settembre 1997; dell'atto
di  precetto  notificato  il  21  luglio  1998; dell'atto di precetto
notificato il 24 luglio 1999;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto   l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'I.A.C.P.  di
Brindisi;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  Camera  di consiglio del 10 luglio 2003 la relazione
del dott. Luigi Costantini e udito, altresi', l'avv. Spedicato per il
ricorrente e l'avv. Graziuso per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

                              F a t t o

    Con  sentenza  n. 539/1997  del  17  febbraio - 13 maggio 1997 il
Tribunale   di   Brindisi   condannava   l'I.A.C.P.   provinciale   a
corrispondere   alla   creditrice   ICOS  S.p.a.  la  somma  di  lire
104.816.630,  oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonche' alle
spese  di giudizio complessivamente liquidate in lire 8.400.000 oltre
iva e cap.
    Dopo   aver   infruttuosamente   intimato  precetto  all'istituto
debitore,  la  stessa ICOS S.p.a., intendendo perseguire anche la via
del  ricorso  al giudice amministrativo onde ottenere il recupero del
suo  credito,  con  atto  notificato  il  2  ottobre  2002  diffidava
l'I.A.C.P. ad adempiere l'obbligazione entro il termine di giorni 30.
    La  stessa  ICOS  S.p.a.,  pertanto,  nell'inerzia  dell'I.A.C.P.
propone  il  presente ricorso con il quale chiede al giudice adito di
voler  adottare  i  provvedimenti  necessari  per  dare  completa  ed
effettiva esecuzione alla sentenza innanzi indicata.
    Si  e'  costituito in giudizio I.A.C.P. il quale, nel chiedere il
rigetto   del   ricorso,   fondamentalmente  rileva  che,  in  virtu'
dell'art. 80  del  r.d.  28 aprile 1938, n. 1165, i creditori di enti
costruttori  di  case  popolari ed economiche «non possono esercitare
contro i medesimi ne' proseguire, se iniziate, azioni esecutive senza
il  preventivo  nulla  osta  del  Ministro  dei  lavori pubblici (ora
Regione)».
    Alla  Camera  di  consiglio del 10 luglio 2003, sulle conclusioni
dei  difensori  delle  parti,  la  causa  e'  stata  ritenuta  per la
decisione.

                            D i r i t t o

    Il  provvedimento  giurisdizionale  di  cui  l'ICOS S.p.a. chiede
l'esecuzione e' costituito dalla sentenza n. 539/1997 del 17 febbraio
-  13  maggio  1997  con la quale il Tribunale di Brindisi condannava
l'I.A.C.P.  al pagamento, in favore della stessa ICOS, della somma di
lire  104.816.630,  oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
nonche' delle spese processuali.
    Orbene,  l'ente  intimato,  costituendosi  nel presente giudizio,
riconosce  che  «non  e'  minimamente  in  discussione  il giudicato»
formatosi    sulla    suindicata    sentenza;    rileva,    tuttavia,
l'improcedibilita'   dell'azione  esecutiva  in  relazione  a  quanto
disposto  dell'art. 80,  r.d.  28 aprile 1938, n. 1165, secondo cui i
creditori  degli  enti  costruttori  di  case  popolari ed economiche
mutuatari  della  Cassa  Depositi  e Prestiti «non possono esercitare
contro  i  medesimi ne' proseguire, se iniziate, azioni esecutive ne'
promuovere  procedure fallimentari senza il preventivo nulla osta del
Ministero per lavori pubblici (ora Regione)».
      Per  converso  la  societa'  ricorrente  sostiene  che la norma
invocata   da   controparte,   subordinando  l'esercizio  dell'azione
giudiziaria al preventivo rilascio di un provvedimento amministrativo
(nella  fattispecie non intervenuto) risulterebbe in contrasto con il
principio   di   uguaglianza   e   di   effettivita'  della  funzione
giurisdizionale,  rispettivamente  garantiti dagli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
    La proposta questione di incostituzionalita', in quanto rilevante
e non manifestamente infondata, merita di essere sottoposta al vaglio
della Corte costituzionale.
    Sotto  il profilo della rilevanza occorre osservare che l'art. 80
del  r.d.  n. 1165/1938  trova  applicazione, contrariamente a quanto
assume  parte ricorrente, indipendentemente dall'esistenza di mutui o
di contributi statali concessi in favore dell'I.A.C.P.
    Ne  consegue  che  la  pretesa esecutiva avanzata con il presente
giudizio,  intanto  puo'  trovare  realizzazione,  in  quanto rimosse
dall'ordinamento   quelle   disposizioni  atte  a  paralizzare  o  ad
ostacolare la normale azione esecutiva.
    D'altro  canto  la  societa' ICOS, nell'inottemperaza della p.a.,
puo'  rinvenire  soltanto  nell'azione esecutiva il rimedio giuridico
per  il  soddisfacimento  delle  proprie  ragioni creditorie; sicche'
limitarne  l'esercizio significherebbe vanificare la stessa pronuncia
giurisdizionale di accertamento del credito.
    Per  quanto  riguarda  poi  la  non  manifesta infondatezza della
questione  di costituzionalita' sollevata, questo giudice ritiene che
il  diritto  di  agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi, garantita a tutti dall'art. 24 della Cost. possa
subire,  cosi'  come condizionato dall'art. 80 del r.d. n. 1165/1938,
significative ed ingiustificate compressioni.
    Il   Giudice   delle   leggi,  invero,  ha  piu'  volte  ritenuto
compatibili  con  il  sistema  costituzionale  forme  di accesso alla
giurisdizione   condizionate  al  previo  esperimento  di  rimedi  di
carattere amministrativi.
    La  stessa  Corte  costituzionale,  tuttavia,  non  ha  esitato a
dichiarare   la   decadenza  di  quelle  norme  che,  attraverso  una
«compressione  penetrante»,  si  rivelassero  tali  da  ostacolare  o
rendere   difficoltoso  l'esercizio  del  diritto  di  azione  (sent.
n. 57/1972; n. 93/1979; n. 530/1989; n. 15/1991; n. 406/1993).
    Nel  caso  di  specie l'atto regionale di controllo (nulla osta),
necessariamente  richiesto  dall'art. 80  del  r.d.  n. 1165/1938 per
l'esercizio  o  il  proseguimento dell'azione esecutiva nei confronti
dell'ente  controllato  (I.A.C.P.)  rende,  ad  avviso  del Collegio,
«impossibile  o  comunque  estremamente  difficoltoso» l'accesso alla
tutela giurisdizionale.
    La  norma  in  questione, infatti, non fissando alcuna regola per
l'esercizio   del   potere   autorizzatorio,  impedisce  al  soggetto
interessato   di   poterne  verificare  la  conformita'  a  parametri
normativi  predeterminati.  E cio' significa che l'azione giudiziaria
resta subordinata, ex art. 80, r.d. n. 1165/1938, ad un provvedimento
amministrativo  (nulla  osta)  in  cui  si  esprime  la incontrollata
discrezionalita', se non l'arbitrio, della p.a.
    Ne'  il  meccanismo  previsto,  per  intraprendere  o  proseguire
l'azione   esecutiva  nei  confronti  dell'I.A.C.P.,  puo'  ritenersi
giustificato dalla specificita' delle funzioni proprie dell'ente.
    Se  e'  vero,  infatti,  che, come osserva parte ricorrente e per
altri  aspetti la giurisprudenza, l'edilizia popolare e' da ritenersi
«un servizio pubblico di protezione sociale», e' altrettanto vero che
numerosi altri interessi pubblici affidati dall'ordinamento alla cura
della  p.a.,  non  si sottraggono, ancorche' caratterizzati da pari o
maggiore  rilevanza  sociale,  al  rischio  di  un  possibile ritardo
nell'espletamento della funzione.
    D'altro  canto  risulta  difficile,  sotto  quest'ultimo profilo,
rinvenire  un  qualche  criterio  logico  atto  a giustificare, senza
pregiudizio  al  principio  di  uguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione,  la  diversa  garanzia riservata ai creditori dell'ente
pubblico,  atteso  che, pur in presenza di situazioni identiche, solo
per alcuni si richiede il filtro di una determinazione amministrativa
ai fini dell'accesso alla tutela giurisdizionale.
    In   conclusione   la   prospettata   questione  di  legittimita'
costituzionale  appare  rilevante  e  non manifestamente infondata e,
pertanto, il giudizio va sospeso con rimessione degli atti alla Corte
costituzionale.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   dell'art. 80,   comma  2,  del  r.d.  n. 1165/1938  in
riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione.
    Sospende  il giudizio e dispone che gli atti siano trasmessi alla
Corte costituzionale.
    Ordina che a cura della segreteria gli atti siano notificati alle
parti  nonche'  al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicati
ai   Presidenti   della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Lecce, nella Camera di consiglio del 10 luglio
2003.
                      Il Presidente: Cavallari
L'estensore: Costantini
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