N. 1094 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2003

Ordinanza   emessa   il   16  dicembre  2003  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  24 dicembre  2004)  dal  Tribunale Amministrativo
regionale della Puglia sul ricorso proposto da Prapaniku Gezim contro
Prefettura di Bari ed altra

Straniero  e apolide - Straniero in posizione irregolare - Espulsione
  amministrativa   -  Possibilita'  di  regolarizzazione  in  base  a
  circostanze  obiettive  attestanti l'avvenuto inserimento sociale -
  Mancata   previsione  -  Ingiustificato  eguale  trattamento  dello
  straniero  lavoratore  espulso  in  quanto  in posizione irregolare
  rispetto  allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di
  sicurezza dello Stato.
- Decreto-legge    9 settembre   2002,   n. 195,   art. 1,   comma 8,
  lettera a),  convertito  con  modificazioni  con la legge 9 ottobre
  2002, n. 222.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.6 del 9-2-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1477 del 2003
proposto  da  Prapaniku Gezim, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Lancieri   e   dall'avv.   Gabriele   Contini,   presso  i  quali  e'
elettivamente domiciliato in Bari, alla via Andrea da Bari n. 35;
    Contro  la  Prefettura  di  Bari,  in  persona  del  Prefetto pro
tempore,  e la Questura di Bari, in persona del Questore pro tempore,
entrambi  rappresentati  e difesi dalla Avvocatura distrettuale dello
Stato  di  Bari;  per  l'annullamento  dell'ordinanza del Prefetto di
Bari,   prot.  n. 4062  del  19 agosto  2003,  di  archiviazione  del
procedimento  di legalizzazione di lavoro irregolare ex art. 1, legge
9 ottobre 2002, n. 222; della nota prot. Cat. A n. 11/2003 Imm. C.A.,
in  data  14 agosto  2003  della  Questura  di  Bari;  di ogni atto o
provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto   l'atto   di   costituzione   in   giudizio   dell'Ufficio
territoriale del Governo di Bari e della Questura di Bari;
    Viste le memorie prodotte dalle parti;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore, alla Camera di consiglio del 13 novembre 2003, il cons.
Doris Durante;
    Udito  l'avv. Marco Lancieri per il ricorrente e nessuno comparso
per l'Avvocatura dello Stato;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

                              F a t t o

     e    D i r i t t o      Osserva  il  Collegio  che  la  presente
controversia  riguarda  la  legittimita'  o  meno, previa delibazione
della domanda incidentale di sospensiva, della ordinanza del Prefetto
di  Bari,  prot.  n. 4062  del  19 agosto  2003, di archiviazione del
procedimento  di legalizzazione di lavoro irregolare ex art. 1, legge
9 ottobre  2002,  n. 222,  avviato  su  domanda  di  regolarizzazione
presentata     da     Ninivaggi     Chiara,    datore    di    lavoro
dell'extracomunitario, e degli atti indicati in epigrafe.
    L'impugnata  ordinanza  di archiviazione costituisce, in realta',
mera  applicazione  della  rigorosa  disposizione normativa contenuta
nell'art. l,  comma 8,  lettera a) della citata legge 9 ottobre 2000,
n. 222  (di  conversione,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  9
settembre   2002,   n. 195)  che  esclude  dalla  regolarizzazione  -
introdotta  dalla  medesima  legge - i lavoratori extracomunitari nei
confronti   dei  quali  non  possa  essere  disposta  la  revoca  del
provvedimento  di  espulsione  gia'  emesso  in loro danno, in quanto
statuito  con  la modalita' di accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
    Con  l'ordinanza  cautelare  pronunciata  in esito alla Camera di
consiglio  del  13 novembre 2003, questa Sezione ha accolto ad tempus
(sino  alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte
costituzionale   in   seguito   alla  decisione  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  sollevata  con  separata  ordinanza) la
istanza cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente.
    Rileva  il  Tribunale  che  la soprarichiamata norma dell'art. 1,
comma 8,  lettera  a),  legge  9 ottobre  2002,  n. 222 (Disposizioni
urgenti  in  materia  di  legalizzazione  del  lavoro  irregolare  di
extracomunitari)  -  statuente  che  «le  disposizioni  del  presente
articolo   non   si  applicano  ai  rapporti  di  lavoro  riguardanti
lavoratori  extracomunitari  nei confronti dei quali sia stato emesso
un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo
del  permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la
revoca   del  provvedimento  in  presenza  di  circostanze  obiettive
riguardanti  l'inserimento  sociale;  la revoca... non puo' essere in
ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
sia  o  sia  stato  sottoposto  a procedimento penale per delitto non
colposo...   ovvero  risulti  destinatario  di  un  provvedimento  di
espulsione  mediante  accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo della
forza  pubblica...»  -  suscita  seri  dubbi circa la sua conformita'
all'art. 3, comma 1, della Carta costituzionale.
    Il   Collegio   intende,   quindi,   sollevare  la  questione  di
legittimita'  costituzionale,  in  parte  qua  dell'art. 1,  comma 8,
lettera   a)  della  legge  9  ottobre  2002,  n. 222,  proposta  dal
ricorrente,  perche'  lo  stesso  sembra  porsi  in  contrasto con il
principio  di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione che,
notoriamente,  vieta  anche al legislatore di trattare in modo eguale
situazioni  soggettive  profondamente  diverse  - nella misura in cui
sbrigativamente  equipara, ai fini dell'aprioristica esclusione dalla
«regolarizzazione» (precludendo la possibilita' di attribuire rilievo
all'esistenza   di   circostanze   obiettive   attestanti  l'avvenuto
inserimento  sociale  dello  straniero),  la ben differente posizione
dell'extracomunitario  che sia stato destinatario di un provvedimento
di  espulsione  mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza  pubblica  per  motivi  di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato  o  perche'  ritenuto  socialmente  pericoloso,  con quella del
lavoratore  extracomunitario  che  (come  di consueto avviene) si sia
semplicemente trattenuto nel territorio dello Stato italiano oltre il
termine di 15 giorni fissato nell'intimazione scritta di espulsione o
sia  entrato  clandestinamente nel territorio dello Stato privo di un
valido documento di identita', non commettendo reati e senza rendersi
in alcun modo concretamente pericoloso per la sicurezza pubblica.
    In  tal  modo,  la  norma  appare porsi anche in contrasto con il
generale  precetto  desumibile dallo stesso art. 3 della Costituzione
che impone la ragionevolezza delle scelte legislative.
    La  sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale appare
rilevante  -  gia'  nella  fase  cautelare del presente giudizio - in
quanto  da  un  lato,  in base alla delibazione sommaria tipica della
trattazione dell'incidente di sospensione, le censure prospettate nel
ricorso  appaiono  prive  di  pregio  giuridico  poiche'  l'impugnata
ordinanza  del  Prefetto di Bari del 19 agosto 2003 costituisce, come
detto,  mera applicazione della soprariportata disposizione normativa
e, dall'altro, l'esecuzione degli atti amministrativi gravati sarebbe
suscettibile di provocare irreversibile, gravissimo pregiudizio delle
posizioni soggettive del ricorrente.
    La  presente  fase  cautelare  della  controversia,  pertanto, ad
avviso  del collegio non puo' essere definita indipendentemente dalla
risoluzione    della    sollevata    questione    di   illegittimita'
costituzionale  che,  per  le ragioni sinteticamente indicate, appare
non   manifestamente   infondata,   dal   momento  che  l'istanza  di
sospensione  dell'efficacia dei provvedimenti impugnati dovra' essere
definitivamente accolta oppure respinta a seconda che la disposizione
normativa  denunciata  sara'  o  meno  dichiarata incostituzionale in
parte qua nella sede competente.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza della
sollevata   questione   di  legittimita'  costituzionale,  ordina  la
sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso
indicato  in  epigrafe  e  deferisce  alla  Corte  costituzionale  la
definizione   della  costituzionalita',  in  parte  qua  dell'art. 1,
comma 8,  lettera  a),  legge  9 ottobre  2002,  n. 222  in relazione
all'art. 3 della Carta costituzionale.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura  della segreteria, la presente sentenza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in Bari, nella Camera di consiglio del 13 novembre
2003.
                       Il Presidente: Perrelli
Il consigliere relatore estensore: Durante
05C0091