N. 31 SENTENZA 12 - 26 gennaio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003
  -  Istituzione  del  fondo  per  il  finanziamento  di  progetti di
  innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese
  -  Determinazione,  con  successivi decreti ministeriali «di natura
  non  regolamentare», delle modalita' di funzionamento, dei progetti
  da   finanziare   e   della  ripartizione  fra  le  amministrazioni
  interessate  -  Attribuzione  al  Ministro  per  l'innovazione e le
  tecnologie  di  poteri  normativi ed amministrativi ed assegnazione
  allo  stesso  di  una serie di poteri finalizzati ad assicurare una
  migliore  efficacia  della spesa informatica e telematica sostenuta
  dalle  pubbliche  amministrazioni -  Disposizioni  suscettibili  di
  trovare applicazione anche nei confronti delle regioni e degli enti
  locali   -   Asserita   lesione   dell'autonomia   finanziaria   ed
  amministrativa   regionale   nonche'   delle  potesta'  legislative
  regionali   di   tipo   residuale   o   di   tipo   concorrente   -
  Riconducibilita'  delle  norme  censurate alle competenze esclusive
  statali  in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa
  dello  Stato  e degli enti pubblici nazionali» (per quanto riguarda
  le   Amministrazioni   statali)  e  in  materia  di  «coordinamento
  informatico  statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
  statale,  regionale e locale» - Non fondatezza, nei sensi di cui in
  motivazione, della questione.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 26, commi 1, secondo periodo e
  2.
- Costituzione, artt. 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118,
  secondo comma, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003
  -  Istituzione  del  fondo  per  il  finanziamento  di  progetti di
  innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese
  -  Determinazione,  con  successivi decreti ministeriali «di natura
  non regolamentare» , delle modalita' di funzionamento, dei progetti
  da   finanziare   e   della  ripartizione  fra  le  amministrazioni
  interessate  -  Attribuzione  al  Ministro  per  l'innovazione e le
  tecnologie  di  poteri  normativi ed amministrativi ed assegnazione
  allo  stesso  di  una serie di poteri finalizzati ad assicurare una
  migliore  efficacia  della spesa informatica e telematica sostenuta
  dalle  pubbliche  amministrazioni  -  Prevista  possibilita'  che i
  progetti  da  finanziare riguardino l'organizzazione e la dotazione
  tecnologica  delle  regioni  e  degli  enti  locali  - Adozione dei
  relativi  provvedimenti  sentita  la  Conferenza unificata anziche'
  previa   intesa   con   la   Conferenza   stessa  -  Illegittimita'
  costituzionale in parte qua.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 26, comma 3.
Bilancio  e  contabilita'  pubblica - Ricerca scientifica e tecnica -
  Norme   della   legge  finanziaria  2003  -  Fondo  finalizzato  al
  finanziamento   di   progetti   di   ricerca  di  rilevante  valore
  scientifico - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri
  di poteri normativi e amministrativi per la gestione e ripartizione
  -   Asserita   lesione   della  potesta'  legislativa  concorrente,
  regolamentare,  amministrativa e finanziaria spettante alle Regioni
  in   materia   di   ricerca   scientifica   -  Riferibilita'  della
  disposizione  censurata  soltanto  al finanziamento dei progetti di
  ricerca  per  i  quali  e'  configurabile  un  autonomo  titolo  di
  legittimazione  del legislatore statale - Non fondatezza, nei sensi
  di cui in motivazione, della questione.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 56.
- Costituzione, artt. 117, terzo e sesto comma, 118, secondo comma, e
  119.
Amministrazione  pubblica  -  Disposizioni  in materia di innovazione
  tecnologica nella pubblica amministrazione - Prevista emanazione di
  regolamenti  ministeriali  per  l'introduzione di norme finalizzate
  all'uso   delle  firme  elettroniche  e  della  posta  elettronica,
  all'erogazione  di servizi in via telematica, ed alla diffusione di
  procedure  informatiche  nelle amministrazioni - Asserita invasione
  delle  competenze  regionali  in  materia di organizzazione interna
  delle  Regioni e degli enti locali, ed in materia di formazione del
  personale  regionale  - Riferibilita' della disposizione denunciata
  esclusivamente   all'amministrazione   statale   rientrante   nella
  competenza   esclusiva   statale   in  materia  di  «organizzazione
  amministrativa  dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e, per
  altro   verso,  finalizzata  alla  innovazione  tecnologica  sempre
  nell'ambito  dell'organizzazione  amministrativa  dello Stato - Non
  fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 27, comma 8.
- Costituzione, art. 117, quarto comma.
(GU n.5 del 2-2-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 26, commi 1,
secondo  periodo, 2 e 3, e dell'art. 56 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 2003) e dell'art. 27,
comma 8,    della   legge   16 gennaio   2003,   n. 3   (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), promossi con 2
ricorsi  della  Regione Emilia-Romagna notificati il 1° e il 21 marzo
2003,  depositati  in  cancelleria rispettivamente il 7 e il 27 marzo
successivi ed iscritti ai nn. 25 e 32 del registro ricorsi 2003.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26 ottobre  2004  il  giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Uditi    l'avvocato    Giandomenico   Falcon   per   la   Regione
Emilia-Romagna  e  gli  avvocati dello Stato Giancarlo Mando' e Paolo
Casentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - La Regione Emilia-Romagna, con ricorso (reg. ric. n. 25 del
2003)   notificato  il  1° marzo  2003  e  depositato  il  successivo
giorno 7,  ha  impugnato diverse disposizioni della legge 27 dicembre
2002,  n. 289  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), tra cui l'art. 26,
commi 1,  secondo  periodo,  2 e 3, e l'art. 56, per violazione degli
artt. 117,  118  e  119  della Costituzione, nonche' del principio di
leale collaborazione.
    Il  primo  comma dell'art. 26 prevede la istituzione di un «Fondo
per  il  finanziamento  di  progetti di innovazione tecnologica nelle
pubbliche  amministrazioni  e  nel Paese», stabilendo che il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la
funzione  pubblica  e  il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreti  «di  natura  non  regolamentare»,  definisca le modalita' di
funzionamento del Fondo stesso ed individui «i progetti da finanziare
e,  ove  necessario,  la relativa ripartizione tra le amministrazioni
interessate».
    Il  secondo  comma  dello  stesso art. 26 attribuisce allo stesso
Ministro   per   l'innovazione   e   le   tecnologie  -  al  fine  di
razionalizzare  la  spesa  informatica,  nonche'  di  indirizzare gli
investimenti   nelle   tecnologie   informatiche  -  vari  poteri  di
direttiva,  controllo,  coordinamento,  valutazione,  approvazione di
piani e progetti.
    Il  terzo  comma, infine, prevede che «nei casi in cui i progetti
di  cui  ai  commi 1  e  2 riguardino l'organizzazione e la dotazione
tecnologica  delle Regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti
sono  adottati  sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
    Secondo  la  ricorrente  tale  disciplina,  nella parte in cui si
applica  «alle  Regioni, agli enti pararegionali e agli enti locali»,
inciderebbe  sull'«organizzazione  amministrativa  regionale  e degli
enti   locali»,   materia  rientrante  nella  competenza  legislativa
esclusiva  delle  Regioni.  La  gestione  ministeriale  di  un  fondo
settoriale  in  tale materia sarebbe, pertanto, lesiva dell'autonomia
finanziaria  delle  Regioni stesse, in quanto, in base ai principi di
cui  all'art. 119  della Costituzione, quest'ultime dovrebbero «poter
gestire   autonomamente   le   risorse   nelle   materie  di  propria
competenza». Risulterebbero, altresi', lese le competenze legislative
e  amministrative  regionali,  atteso  che  la disposizione censurata
conferirebbe   al   Ministro,   con   norme   di  dettaglio,  «poteri
sostanzialmente  normativi  ed  amministrativi» in materia regionale.
Ne',  prosegue  la  ricorrente, potrebbe ritenersi legittima la norma
perche'   la   stessa   fa  riferimento  a  decreti  «di  natura  non
regolamentare»,  in  quanto  si  tratta  di  atti  che, alla luce dei
criteri  sostanziali di identificazione, hanno valenza normativa, non
essendo sufficiente l'utilizzo di una determinata «etichetta» perche'
l'atto stesso possa mutare natura.
    Le  suddette  lesioni  permarrebbero  nonostante sia previsto dal
terzo   comma  della  norma  censurata  il  parere  della  Conferenza
unificata,   atteso   che   il   parere  e'  un  «mero  strumento  di
partecipazione e per di piu' assai debole».
    La    ricorrente   ritiene,   infine,   che   la   illegittimita'
costituzionale  della  norma  permarrebbe anche qualora si intendesse
ricondurre  il  contenuto  della  disposizione impugnata alla materia
concorrente  «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», che
«a  dire  il  vero,  sembra  fare riferimento alle imprese e non alle
pubbliche  amministrazioni».  Lo  Stato  si  sarebbe, infatti, dovuto
limitare  a  dettare  i  principi  fondamentali  e non anche norme di
dettaglio,  essendogli, altresi', precluso, in base a quanto statuito
dall'art. 117,  sesto  comma, della Costituzione, emanare regolamenti
statali,  nonche'  allocare  le  funzioni  amministrative ex art. 118
della   Costituzione,   in   materie   rientranti   nella  competenza
legislativa concorrente.
    In definitiva, la disposizione impugnata risulterebbe illegittima
«nella  parte  in  cui  attribuisce  al  Ministro poteri normativi ed
amministrativi relativi alla gestione del Fondo in questione anche in
relazione  alle  Regioni, agli enti pararegionali e agli enti locali,
anziche'  prevedere la mera ripartizione del Fondo tra le Regioni. In
subordine,  esso  risulta  illegittimo nella parte in cui non prevede
che i poteri statali siano esercitati previa intesa con la Conferenza
unificata,  dato  che  nelle  materie regionali il principio di leale
collaborazione impone un coordinamento fra i soggetti interessati».
    1.1. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo   che  la  questione  venga  dichiarata  non  fondata,  non
incidendo la norma su competenze riservate alle Regioni.
    2.  - Con lo stesso ricorso (reg. ric. n. 25 del 2003) la Regione
Emilia-Romagna ha, altresi', impugnato l'art. 56 della medesima legge
n. 289   del   2002,  che  ha  «istituito  un  Fondo  finalizzato  al
finanziamento   di   progetti   di   ricerca,   di  rilevante  valore
scientifico,   anche   con   riguardo  alla  tutela  della  salute  e
all'innovazione  tecnologica,  con  una  dotazione finanziaria di 225
milioni  di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004»;  stabilendo,  altresi',  che: alla «ripartizione del
Fondo,   istituito   nello   stato   di   previsione   del  Ministero
dell'economia  e  delle finanze, tra le diverse finalita' provvede il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  proprio  decreto, su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  sentiti  i  ministri  dell'economia  e delle finanze, della
salute  e  per  l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti  procedure,  modalita'  e  strumenti  per  l'utilizzo delle
risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti
presentati  da  soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti,
un  eccellente  risultato  nell'utilizzo  e  nella capacita' di spesa
delle  risorse  comunitarie  assegnate  e  delle  risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai
Fondi strutturali».
    Secondo  la  ricorrente  tale disposizione - istituendo un «Fondo
settoriale  a gestione centrale» e attribuendo con norme di dettaglio
«poteri sostanzialmente normativi ed amministrativi al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri»  -  violerebbe gli artt. 117, terzo e sesto
comma, 118, secondo comma, e 119 della Costituzione.
    Anche  in questo caso la Regione conclude affermando che la norma
impugnata  risulterebbe  illegittima per la violazione tanto di sfere
di competenza regionale, quanto del principio di leale collaborazione
che impone un coordinamento fra i soggetti interessati.
    2.1. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  che  la  questione venga dichiarata non fondata, in quanto
«da  nessun  principio costituzionale e' lecito trarre la conclusione
che non e' consentito al legislatore statale prevedere la istituzione
di  un (...) Fondo settoriale - il che non incide ne' limita in alcun
modo   la  sfera  di  competenza  regionale  -  la  cui  gestione  e'
coerentemente  attribuita, anche per quanto riguarda l'utilizzo delle
risorse, agli organi dello stesso Stato».
    3.  - La Regione Emilia-Romagna, con ricorso (reg. ric. n. 32 del
2003)   notificato  il  21 marzo  2003  e  depositato  il  successivo
giorno 27,  ha  impugnato diverse disposizioni della legge 16 gennaio
2003,   n. 3  (Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione),  tra  cui,  per  quanto  qui  interessa, l'art. 27,
comma 8,   per   violazione   dell'art. 117,   quarto   comma,  della
Costituzione.
    La  norma  censurata  stabilisce che, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della  suddetta  legge, «sono emanati uno o piu'
regolamenti,   ai   sensi   dell'articolo 117,   sesto  comma,  della
Costituzione  e  dell'art. 17,  comma 2,  della legge 23 agosto 1988,
n. 400,  per  introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie
ai  fini  del conseguimento dei seguenti obiettivi: a) diffusione dei
servizi  erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche
con  l'intervento  dei  privati,  nel  rispetto  dei  principi di cui
all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
b)  diffusione e uso della carta nazionale dei servizi; c) diffusione
dell'uso delle firme elettroniche; d) ricorso a procedure telematiche
da  parte  della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di
beni   e   servizi,  potenziando  i  servizi  forniti  dal  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   attraverso   la  CONSIP  S.p.A.
(Concessionaria servizi informativi pubblici); e) estensione dell'uso
della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e
dei   rapporti   tra   pubbliche   amministrazioni   e   privati;  f)
generalizzazione   del   ricorso   a   procedure   telematiche  nella
contabilita'  e  nella tesoreria; g) alfabetizzazione informatica dei
pubblici  dipendenti;  h) impiego della telematica nelle attivita' di
formazione  dei  dipendenti  pubblici;  i)  diritto  di  accesso e di
reclamo  esperibile  in  via telematica da parte dell'interessato nei
confronti delle pubbliche amministrazioni».
    Secondo  la  ricorrente  la  norma  riportata  inciderebbe - come
dimostrerebbe  la  stessa rubrica recante «Disposizioni in materia di
innovazione    tecnologica    nella   pubblica   amministrazione»   -
«essenzialmente   sulla  materia  dell'organizzazione  interna  delle
Regioni,  degli  enti  locali  e  degli  enti  pubblici  di carattere
regionale»,  nonche'  sulla  materia  della  formazione professionale
[lettere g)   e   h)  della  disposizione  impugnata].  In  presenza,
pertanto,  di  materie di competenza regionale sarebbe illegittima la
previsione  di un regolamento statale ex art. 117, sesto comma, della
Costituzione, che «potra' valere per lo Stato e per gli enti pubblici
nazionali,   mentre   spetta   alle  Regioni  la  disciplina  per  le
amministrazioni cui si riferisce la legislazione regionale».
    3.1. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  che  la  questione venga dichiarata non fondata, in quanto
l'oggetto  della  disciplina  della  norma  impugnata dovrebbe essere
ricondotto  alla  materia  «coordinamento  informativo  statistico  e
informatico   dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e
locale»  di  competenza  legislativa  esclusiva  statale ex art. 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione.
    4.    -   Nell'imminenza   dell'udienza   pubblica   la   Regione
Emilia-Romagna  ha  depositato  memorie in relazione ai ricorsi sopra
indicati.
    4.1.  -  In  particolare,  con  riferimento all'art. 26, commi 1,
secondo  periodo,  2  e  3  della  legge  n. 289 del 2002, la Regione
Emilia-Romagna,  dopo  avere  ribadito  il  contenuto  delle  censure
illustrate  nel  ricorso, sottolinea che la disposizione in esame non
conterrebbe   una   «normativa   tecnica»,   bensi'  una  «disciplina
amministrativa  del Fondo», come sarebbe dimostrato dal contenuto del
decreto  ministeriale  14 ottobre  2003 (Disciplina delle procedure e
modalita'  di  funzionamento  del  Fondo  per  il  finanziamento  dei
progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e
nel  Paese,  istituito dall'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289).
    4.2. -  In  relazione  all'art. 56  della stessa legge n. 289 del
2002, si contesta l'affermazione dell'Avvocatura generale dello Stato
secondo  cui la norma non violerebbe nessun principio costituzionale,
attraverso  il richiamo alle sentenze n. 49 e n. 16 del 2004, nonche'
n. 370   del   2003,   che   hanno   dichiarato   la   illegittimita'
costituzionale  di  Fondi «destinati». Alla stessa conclusione - alla
luce  dei  principi  fissati  nelle  sentenze sopra indicate, nonche'
nella  sentenza  n. 14  del  2004 - si dovrebbe pervenire, secondo la
ricorrente,  anche nel caso in cui i Fondi siano direttamente erogati
dallo  Stato ai privati, dovendosi ritenere che gli stessi ledano «in
misura ancora maggiore l'autonomia delle Regioni», le quali sarebbero
del tutto escluse dalla gestione delle risorse in una materia di loro
competenza.
    4.3.  -  Quanto,  infine, all'impugnazione dell'art. 27, comma 8,
della  legge  n. 3  del  2003, la ricorrente, richiamando la sentenza
n. 17  del  2004  della  Corte, contesta la riconducibilita', addotta
dall'Avvocatura  generale  dello Stato, dell'oggetto della disciplina
della  norma  in  esame  alla  materia del «coordinamento informativo
statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
regionale   e   locale»,   a   norma  dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera r),  della  Costituzione.  Si  tratterebbe,  infatti,  di una
disciplina «promozionale» dell'utilizzazione concreta degli strumenti
informatici  da  parte  delle  amministrazione,  nonche'  tipicamente
organizzatoria, non affatto finalizzata «ad assicurare omogeneita' di
linguaggi informatici».
    5.  -  L'Avvocatura  generale dello Stato ha anch'essa depositato
memorie in relazione ai ricorsi sopra indicati proposti dalla Regione
Emilia-Romagna.
    5.1.  - In relazione all'art. 26, commi 1, secondo periodo, 2 e 3
della  legge n. 289 del 2002, l'Avvocatura ha insistito per l'assunta
infondatezza delle censure sulla base del rilievo che l'oggetto della
disciplina,  sia  del  primo  che  del secondo comma, dovrebbe essere
ricondotto  alla  materia  «coordinamento  informativo  statistico  e
informatico   dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e
locale»,   di   competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato,  ex
art. 117,   secondo   comma,   lettera r),   della  Costituzione.  In
particolare,  la  difesa  erariale  sostiene  che  dette disposizioni
«attengono  unicamente al coordinamento sul piano tecnico delle varie
iniziative  di  innovazione  tecnologica,  allo  scopo di consentire,
nella  concorrente  necessaria  valutazione  della economicita' degli
interventi,  la  comunione  di linguaggio, di procedure e di standard
omogenei  in modo tale da permettere la piu' efficace comunicabilita'
tra i sistemi informatici delle varie amministrazioni».
    In  questa  prospettiva,  continua  l'Avvocatura,  il terzo comma
dello  stesso  art. 26 - coinvolgendo in sede di Conferenza unificata
sia  le  Regioni  che  gli  enti  locali  «in tutti i provvedimenti»,
previsti  sia  dal primo che dal secondo comma della norma impugnata,
qualora  «riguardino  l'organizzazione  e  la  dotazione tecnologica»
degli  stessi  enti  - assicurerebbe una «adeguata ponderazione degli
interessi  e delle esigenze delle autonomie nell'esercizio dei poteri
indubbiamente   competenti   allo   Stato   in  materia  allo  stesso
riservata».
    5.2. -  In  relazione  all'art. 56  della stessa legge n. 289 del
2002,  la  difesa  erariale  ha  motivato  la  non  fondatezza  della
questione  sottolineando  che  -  pur a volere ritenere che l'oggetto
della disciplina della norma impugnata sia riconducibile alla materia
concorrente  della  ricerca  scientifica  -  non  puo' attribuirsi al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui fa riferimento
tale norma, natura regolamentare, con violazione dell'art. 117, sesto
comma,   della  Costituzione.  A  detto  decreto  dovrebbe,  infatti,
riconoscersi natura di provvedimento amministrativo, avendo lo stesso
la sola funzione di riparto delle risorse «tra le diverse finalita» e
di determinazione di «procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse» stesse.
    La  difesa  erariale  aggiunge, inoltre, che la norma impugnata -
«nel  quadro  degli  obiettivi  di politica generale di sostegno e di
coordinamento  delle  attivita'  di  ricerca scientifico-teconologica
secondo  le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del
Governo, approvate dal Cipe il 19 aprile 2002 e in coerenza con il VI
Programma  quadro  di  ricerca  e  sviluppo  tecnologico  dell'Unione
europea 2002-2006» - sarebbe finalizzata alla «promozione di progetti
strategici di ricerca scientifica e tecnologica che, per loro natura,
hanno  chiaramente una dimensione sovraregionale rapportandosi a temi
prioritari  per  la  salute,  l'innovazione  tecnologica,  le  grandi
infrastrutture  scientifiche»,  che  richiedono  e  giustificano,  in
coerenza  con  i  principi  di adeguatezza e di sussidiarieta' di cui
all'art. 118  della  Costituzione,  la  gestione  unitaria  a livello
statale del relativo finanziamento.
    5.3.  -  In  relazione, infine, all'art. 27, comma 8, della legge
n. 3  del  2003,  la  difesa  erariale  ha  sottolineato  che sarebbe
possibile  una  interpretazione  della norma conforme a Costituzione,
ritenendo   che   la   stessa   si   riferisca   esclusivamente  alle
amministrazioni  statali  e  agli  enti  pubblici  nazionali.  Questa
interpretazione  sarebbe  confermata dal richiamo che la norma stessa
fa  al  sesto  comma dell'art. 117 della Costituzione, che conferisce
potesta'  regolamentare  allo  Stato  unicamente nelle materie di sua
esclusiva  competenza.  Tale  richiamo,  continua la difesa erariale,
«apparirebbe del tutto superfluo ove non fosse interpretato nel senso
di  ribadire  (in  modo  sintetico  e senza bisogno di ripetere nelle
varie  lettere  della  disposizione il medesimo concetto) i limiti al
potere  regolamentare  dello  Stato  fissati  nella norma stessa, che
impediscono  di  incidere  sull'organizzazione di Amministrazioni non
statali».

                       Considerato in diritto

    1. -  Con  ricorso  (reg.  ric.  n. 25  del  2003)  notificato il
1° marzo  2003  e  depositato  il  successivo  giorno 7,  la  Regione
Emilia-Romagna   ha   impugnato  numerose  disposizioni  della  legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), tra cui
l'art. 26, commi 1, secondo periodo, 2 e 3, e l'art. 56, deducendo la
violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' del
principio di leale collaborazione.
    La  stessa  Regione  Emilia-Romagna, con ricorso (reg. ric. n. 32
del  2003)  notificato  il  21 marzo  2003 e depositato il successivo
giorno 27,  ha  impugnato diverse disposizioni della legge 16 gennaio
2003,   n. 3  (Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione), tra cui l'art. 27, comma 8, deducendo la violazione
dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.
    Le   impugnazioni  delle  citate  disposizioni  vengono  trattate
separatamente  rispetto  alle altre questioni proposte con gli stessi
ricorsi  e,  per  ragioni  di  omogeneita' di materia, possono essere
decise,  previa  riunione  in  parte qua dei giudizi, con la medesima
sentenza.
    2. - In particolare, con il ricorso n. 25 del 2003, la ricorrente
ha  impugnato l'art. 26, commi 1, secondo periodo, 2 e 3, della legge
n. 289  del 2002, il quale prevede la istituzione di un «Fondo per il
finanziamento  di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni e nel Paese», stabilendo che con decreti ministeriali
«di   natura  non  regolamentare»  siano  definite  le  modalita'  di
funzionamento   del  Fondo  stesso  ed  individuati  «i  progetti  da
finanziare  e,  ove  necessario,  la  relativa  ripartizione  tra  le
amministrazioni interessate».
    Secondo la Regione ricorrente tale disciplina, nella parte in cui
si  applica  «alle  Regioni,  agli  enti  pararegionali  e  agli enti
locali»,  si porrebbe in contrasto con l'art. 119 della Costituzione,
in  quanto, sancendo una «gestione ministeriale di un fondo speciale»
in  una  materia  di  competenza legislativa residuale delle Regioni,
quale  quella relativa all'«organizzazione amministrativa regionale e
degli  enti  locali», lederebbe l'autonomia finanziaria delle Regioni
stesse.  Risulterebbero,  altresi',  lese  le  potesta' legislative e
amministrative regionali, atteso che si conferiscono al Ministro, con
norme    dettagliate,    «poteri    sostanzialmente    normativi   ed
amministrativi».
    2.1.  -  Le  censure formulate nei confronti dei commi 1, secondo
periodo,  e  2  dell'art. 26  non sono fondate nei termini di seguito
precisati.
    Il   primo  comma,  primo  periodo,  con  norma  non  oggetto  di
contestazione,  istituisce  un Fondo per il finanziamento di progetti
di  innovazione  tecnologica  nelle  pubbliche  amministrazioni e nel
Paese.  La  seconda  parte  dello  stesso  primo  comma,  oggetto  di
specifica  censura,  prevede  che  il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, con «uno o piu' decreti di
natura  non  regolamentare», stabilisca le modalita' di funzionamento
del  Fondo,  individui i progetti da finanziare e, ove necessario, la
relativa  ripartizione,  tra  le  amministrazioni  interessate, delle
risorse affluenti al Fondo stesso.
    Il  secondo  comma  dello  stesso  art. 26,  invece - «al fine di
assicurare   una   migliore   efficacia  della  spesa  informatica  e
telematica  sostenuta  dalle  pubbliche  amministrazioni, di generare
significativi   risparmi   eliminando  duplicazioni  e  inefficienze,
promuovendo  le  migliori  pratiche  e favorendo il riuso, nonche' di
indirizzare   gli   investimenti   nelle  tecnologie  informatiche  e
telematiche,  secondo una coordinata e integrata strategia» - assegna
al  Ministro  per  l'innovazione  e le tecnologie una serie di poteri
riconducibili alle suddette finalita'. In particolare il Ministro: a)
definisce   con   proprie   direttive   le   linee   strategiche,  la
pianificazione  e  le aree di intervento dell'innovazione tecnologica
nelle  pubbliche  amministrazioni,  e  ne  verifica  l'attuazione; b)
approva,  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, il piano
triennale  ed  i relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 7 del
decreto  legislativo  12 febbraio  1993, n. 39, entro il 30 giugno di
ogni  anno;  c)  valuta  la  congruenza  dei  progetti di innovazione
tecnologica  che  ritiene  di grande valenza strategica rispetto alle
direttive   di  cui  alla  lettera a)  ed  assicura  il  monitoraggio
dell'esecuzione;  d)  individua i progetti intersettoriali che devono
essere  realizzati  in  collaborazione  tra  le varie amministrazioni
interessate assicurandone il coordinamento e definendone le modalita'
di  realizzazione;  e)  valuta,  sulla base di criteri e metodiche di
ottimizzazione  della  spesa,  il  corretto  utilizzo  delle  risorse
finanziarie  per l'informatica e la telematica da parte delle singole
amministrazioni; f) stabilisce le modalita' con le quali le pubbliche
amministrazioni  comunicano  le  informazioni  relative  ai programmi
informatici,  realizzati  su  loro  specifica  richiesta, di cui esse
dispongono,  al  fine  di consentirne il riuso previsto dall'art. 25,
comma 1,   della   legge   24 novembre  2000,  n. 340;  g)  individua
specifiche  iniziative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti  e  per le isole minori; h) promuove l'informazione circa le
iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie.
    2.2.  -  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 si
riferiscono,  innanzitutto,  all'amministrazione  dello Stato e degli
enti  pubblici nazionali: per questa parte, pertanto, esse rinvengono
la  propria legittimazione nell'art. 117, secondo comma, lettere g) e
r),  della  Costituzione,  che  assegnano alla competenza legislativa
esclusiva   statale,   rispettivamente,  le  materie  «ordinamento  e
organizzazione  amministrativa  dello  Stato  e  degli  enti pubblici
nazionali»  e «coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale».
    2.3. - Le norme in questione sono suscettibili, pero', di trovare
applicazione  anche  nei confronti delle Regioni e degli enti locali,
come  risulta,  tra l'altro, da quanto statuito nel terzo comma dello
stesso  art. 26,  il quale prevede espressamente che i progetti - «di
cui  ai  commi 1  e  2»  -  possono riguardare «l'organizzazione e la
dotazione  tecnologica  delle  Regioni  e degli enti territoriali», e
dispone  che,  in  tal  caso,  e'  necessario  sentire  la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sotto
tale  aspetto, dunque, tali norme possono avere una diretta incidenza
sulla  «organizzazione amministrativa regionale e degli enti locali»,
ma  cio'  non  determina  alcuna violazione - nei limiti in cui siano
garantite  adeguate  procedure collaborative - delle competenze della
ricorrente.   Le   disposizioni  in  esame,  infatti,  devono  essere
interpretate, conformemente a Costituzione, nel senso che le stesse -
nella  parte  in  cui  riguardano  Regioni  ed  enti  territoriali  -
costituiscono   espressione   della  potesta'  legislativa  esclusiva
statale  nella  materia  del  «coordinamento informativo statistico e
informatico   dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e
locale», ex art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
    Questa  Corte  ha,  in proposito, gia' avuto modo di sottolineare
che  l'attribuzione  a  livello  centrale  della  suddetta materia si
giustifica alla luce della necessita' di «assicurare una comunanza di
linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere
la   comunicabilita'   tra   i  sistemi  informatici  della  pubblica
amministrazione» (sentenza n. 17 del 2004).
    2.4.  - Ne consegue, pertanto, che «i progetti da finanziare» cui
fa  riferimento  il  primo  comma dell'art. 26 della legge n. 289 del
2002  -  nella  misura  in  cui  «riguardino  l'organizzazione  e  la
dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali» (comma
3)  -  possono  essere  esclusivamente quelli aventi una connotazione
riconducibile  a  siffatta  finalita'  di  coordinamento tecnico. Del
resto,  lo  stesso decreto ministeriale 14 ottobre 2003 di attuazione
della   disposizione   in   esame   ha   indicato,  tra  i  «progetti
finanziabili»,  anche quelli idonei a promuovere «l'interoperabilita'
e la cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni» (art. 2,
comma 1).
    2.5. - Allo stesso modo la norma contenuta nell'art. 26, comma 2,
deve  essere  intesa  -  nella  parte in cui riguarda Regioni ed enti
locali  -  come  attributiva  al  Ministro  della innovazione e delle
tecnologie  di  un  potere  limitato  ad  un  coordinamento meramente
tecnico.   Questa   interpretazione   e'  suffragata  dalle  medesime
finalita'  indicate  nella  disposizione  in  esame:  «assicurare una
migliore  efficacia  della spesa informatica e telematica»; «generare
significativi   risparmi   eliminando  duplicazioni  e  inefficienze,
promuovendo  le migliori pratiche e favorendo il riuso»; «indirizzare
gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo
una coordinata e integrata strategia». Sul punto, questa Corte, nella
sentenza  n. 17  del  2004,  ha, infatti, precisato che «attengono al
predetto  coordinamento  anche i profili della qualita' dei servizi e
della  razionalizzazione  della  spesa  in  materia informatica», ove
ritenuti   necessari  al  fine  di  garantire  la  omogeneita'  nella
elaborazione e trasmissione dei dati.
    2.6.  - La questione relativa al comma 3 dello stesso art. 26 e',
invece, fondata.
    La  norma  in esame dispone che deve essere sentita la Conferenza
unificata  nei  casi  in  cui  i  progetti  di  cui  ai  commi 1  e 2
«riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni
e degli enti territoriali».
    La  previsione  del  mero  parere  della Conferenza unificata non
costituisce,  nella  specie,  una  misura  adeguata  a  garantire  il
rispetto  del principio di leale collaborazione. Per quanto l'oggetto
delle  norme  di  cui  ai  commi 1 e 2, cui rinvia la disposizione in
esame,  sia  riconducibile,  nei  limiti  esposti,  alla  materia del
«coordinamento  informativo  statistico  e  informatico» di spettanza
esclusiva  del  legislatore  statale, lo stesso presenta un contenuto
precettivo  idoneo  a  determinare una forte incidenza sull'esercizio
concreto    delle   funzioni   nella   materia   dell'«organizzazione
amministrativa  delle  Regioni  e  degli  enti  locali».  Cio'  rende
necessario  garantire  un  piu'  incisivo coinvolgimento di tali enti
nella  fase  di  attuazione  delle disposizioni censurate mediante lo
strumento   dell'intesa:  da  qui  la  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 26, comma 3, della legge n. 289 del 2002 nella parte in cui
prevede  che  sia  «sentita  la Conferenza unificata» anziche' che si
raggiunga con la stessa Conferenza l'intesa.
    3.  - Con lo stesso ricorso (reg. ric. n. 25 del 2003) la Regione
Emilia-Romagna  ha,  altresi', impugnato l'art. 56 della legge n. 289
del  2002, che ha «istituito un Fondo finalizzato al finanziamento di
progetti  di  ricerca,  di  rilevante  valore  scientifico, anche con
riguardo  alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, con
una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di
100  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2004». Lo stesso articolo
stabilisce,  inoltre,  che:  alla  «ripartizione del Fondo, istituito
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   tra  le  diverse  finalita'  provvede  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  della  salute  e per l'innovazione
tecnologica.   Con   lo  stesso  decreto  sono  stabiliti  procedure,
modalita'  e  strumenti  per l'utilizzo delle risorse, assicurando in
via  prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti
che  abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato
nell'utilizzo  e  nella  capacita' di spesa delle risorse comunitarie
assegnate  e  delle  risorse  finanziarie  provenienti  dai programmi
quadro di ricerca dell'Unione europea o dai Fondi strutturali».
    Secondo  la  ricorrente  tale disposizione - istituendo un «Fondo
settoriale  a gestione centrale» e attribuendo con norme di dettaglio
«poteri sostanzialmente normativi ed amministrativi al Presidente del
Consiglio  dei  ministri»  -  violerebbe gli artt. 117, terzo e sesto
comma, 118, secondo comma, e 119 della Costituzione.
    La questione non e' fondata nei termini di seguito precisati.
    La   ricerca   scientifica   e   tecnologica   nel   nuovo  testo
dell'art. 117   della   Costituzione   e'   inclusa  tra  le  materie
appartenenti alla competenza concorrente.
    Tuttavia,   questa  Corte,  con  sentenza  n. 423  del  2004,  ha
affermato che la ricerca scientifica deve essere considerata non solo
una  «materia»,  ma  anche  un  «valore»  costituzionalmente protetto
(artt. 9  e  33  della  Costituzione),  in  quanto  tale  in grado di
rilevare   a   prescindere  da  ambiti  di  competenze  rigorosamente
delimitati.
    Sulla  base  di tali premesse la Corte ha ritenuto, innanzitutto,
ammissibile  un  intervento  «autonomo»  statale  in  relazione  alla
disciplina   delle  «istituzioni  di  alta  cultura,  universita'  ed
accademie»,  che  «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei
limiti  stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato» (art. 33, sesto comma,
Cost.).  Detta  norma  ha,  infatti,  previsto una «riserva di legge»
statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in se' anche quei
profili  relativi all'attivita' di ricerca scientifica che si svolge,
in  particolare,  presso  le  strutture  universitarie  (art. 63  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980, n. 382,
recante  «Riordinamento  della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»).
    Al  di  fuori  di  questo  ambito lo Stato conserva, inoltre, una
propria  competenza  in relazione ad attivita' di ricerca scientifica
strumentale  e intimamente connessa a funzioni statali, allo scopo di
assicurarne  un  migliore espletamento, sia organizzando direttamente
le  attivita'  di  ricerca,  sia  promuovendo studi finalizzati (cfr.
sentenza n. 569 del 2000).
    Infine,  il  legislatore statale - come questa Corte ha precisato
con la citata sentenza n. 423 del 2004 - puo' sempre, nei casi in cui
sussista  «la  potesta'  legislativa  concorrente  nella «materia» in
esame,  non solo ovviamente fissare i principi fondamentali, ma anche
attribuire  con legge funzioni amministrative a livello centrale, per
esigenze   di   carattere  unitario,  e  regolarne  al  tempo  stesso
l'esercizio   -   nel   rispetto   dei  principi  di  sussidiarieta',
differenziazione  ed  adeguatezza  -  mediante una disciplina che sia
logicamente  pertinente  e che risulti limitata a quanto strettamente
indispensabile  a  tali  fini»  (vedi  anche sentenze n. 6 del 2004 e
n. 303 del 2003).
    Alla  luce  delle  osservazioni  che  precedono,  la disposizione
censurata  deve  essere  interpretata  nel  senso  che  la  stessa e'
finalizzata  a  finanziare esclusivamente quei progetti di ricerca in
relazione ai quali e' configurabile, nei limiti indicati, un autonomo
titolo  di  legittimazione  del legislatore statale. Da cio' consegue
che tale disposizione, cosi' interpretata, non determina alcun vulnus
a competenze regionali.
    4.  -  Con altro ricorso (reg. ric. n. 32 del 2003) notificato il
21 marzo 2003 e depositato il successivo giorno 27, la stessa Regione
Emilia-Romagna   ha   impugnato   l'art. 27,   comma 8,  della  legge
16 gennaio  2003,  n. 3,  per violazione dell'art. 117, quarto comma,
della Costituzione.
    Tale  norma  prevede  che, entro un anno dalla data di entrata in
vigore  della  suddetta legge, siano «emanati uno o piu' regolamenti,
ai   sensi  dell'articolo 117,  sesto  comma,  della  Costituzione  e
dell'articolo 17,  comma 2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, per
introdurre  nella  disciplina vigente le norme necessarie ai fini del
conseguimento  dei  seguenti  obiettivi:  a)  diffusione  dei servizi
erogati  in  via  telematica  ai  cittadini e alle imprese, anche con
l'intervento   dei   privati,   nel  rispetto  dei  principi  di  cui
all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
b)  diffusione e uso della carta nazionale dei servizi; c) diffusione
dell'uso delle firme elettroniche; d) ricorso a procedure telematiche
da  parte  della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di
beni   e   servizi,  potenziando  i  servizi  forniti  dal  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   attraverso   la  CONSIP  S.p.A.
(Concessionaria servizi informativi pubblici); e) estensione dell'uso
della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e
dei   rapporti   tra   pubbliche   amministrazioni   e   privati;  f)
generalizzazione   del   ricorso   a   procedure   telematiche  nella
contabilita'  e  nella tesoreria; g) alfabetizzazione informatica dei
pubblici  dipendenti;  h) impiego della telematica nelle attivita' di
formazione  dei  dipendenti  pubblici;  i)  diritto  di  accesso e di
reclamo  esperibile  in  via telematica da parte dell'interessato nei
confronti delle pubbliche amministrazioni».
    Secondo   la   ricorrente,   la   norma   riportata   inciderebbe
«essenzialmente   sulla  materia  dell'organizzazione  interna  delle
Regioni,  degli  enti  locali  e  degli  enti  pubblici  di carattere
regionale»,  nonche'  sulla  materia  della formazione professionale,
[lettere g)   e   h)  della  disposizione  impugnata].  In  presenza,
pertanto,  di  materie di competenza regionale sarebbe illegittima la
previsione  di un regolamento statale ex art. 117, sesto comma, della
Costituzione, che «potra' valere per lo Stato e per gli enti pubblici
nazionali,   mentre   spetta   alle  Regioni  la  disciplina  per  le
amministrazioni cui si riferisce la legislazione regionale».
    4.1.  -  La  questione  non  e'  fondata  nei  termini di seguito
precisati.
    Il  comma 8  dell'art. 27 della legge n. 3 del 2003 indica taluni
«obiettivi»  da  perseguire per la realizzazione di un vasto processo
di  «innovazione  tecnologica  nella  pubblica  amministrazione».  Si
tratta  di obiettivi genericamente posti, che dovranno essere attuati
mediante   l'emanazione   di   uno   o   piu'  regolamenti  ai  sensi
dell'art. 17,  comma 2,  della legge n. 400 del 1988 e che coincidono
sostanzialmente  con  gli  «obiettivi di legislatura» contenuti nelle
«Linee   guida   del   Governo   per   lo   sviluppo  della  Societa'
dell'Informazione  nella  legislatura»,  emanate  dal  Consiglio  dei
ministri in data 31 maggio 2002.
    Della    disposizione    impugnata    e'   possibile   dare   una
interpretazione  conforme  alle previsioni contenute nel nuovo Titolo
V,  Parte II, della Costituzione, potendosi ritenere che le procedure
e i servizi telematici dalla stessa disposizione disciplinati abbiano
quali  unici  destinatari  le  amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici  nazionali.  Ne  consegue  che  i  generici riferimenti alla
locuzione  «pubblica amministrazione» contenuti nella norma censurata
devono intendersi riferiti esclusivamente all'amministrazione statale
nel  senso sopra precisato, con esclusione degli enti regionali. Tale
interpretazione   risulta   conforme   a   Costituzione,   in  quanto
l'art. 117,  secondo  comma,  lettera g),  Cost.,  attribuisce in via
esclusiva    alla   competenza   legislativa   statale   la   materia
dell'«organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali».
    Sotto  altro  aspetto  non  puo'  ritenersi, come affermato dalla
ricorrente,   che   le   previsioni   di   cui   alla   lettera g)  -
«alfabetizzazione  informatica  dei  pubblici  dipendenti»  - ed alla
lettera h)  - «impiego della telematica nelle attivita' di formazione
dei dipendenti pubblici» - dello stesso art. 27, comma 8, della legge
in  esame,  debbano  essere ricondotte alla materia della «formazione
professionale»  di  competenza  legislativa  residuale delle Regioni.
Cio'   in  quanto  l'acquisizione  delle  competenze  necessarie  per
l'utilizzo  delle tecnologie dell'informazione da parte dei «pubblici
dipendenti»  (da  intendersi  statali)  persegue pur sempre finalita'
connesse alla innovazione tecnologica nell'ambito dell'organizzazione
amministrativa  dello Stato e, dunque, e' riconducibile alla potesta'
legislativa esclusiva dello Stato stesso.
    La  prospettata  interpretazione  e', del resto, confermata dalla
stessa   disposizione   impugnata   che,  demandando  a  uno  o  piu'
regolamenti   di   introdurre   nella  disciplina  vigente  le  norme
necessarie  ai  fini  del  conseguimento degli obiettivi indicati, fa
espresso  richiamo  al  sesto comma dell'art. 117 della Costituzione,
che  attribuisce  allo Stato la potesta' regolamentare soltanto nelle
materie  rientranti  nell'ambito della propria competenza legislativa
esclusiva.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata  a separate pronunce la decisione delle altre questioni
sollevate con i ricorsi n. 25 e n. 32 del registro ricorsi 2003;
    Riuniti i giudizi;
        a)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 26,
comma 3,  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2003), nella parte in cui prevede che qualora i progetti
cui  si  riferiscono  i  commi 1  e 2 dello stesso art. 26 riguardino
l'organizzazione  e  la  dotazione  tecnologica delle Regioni e degli
enti   territoriali   «i   provvedimenti  sono  adottati  sentita  la
Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8  del  decreto  legislativo
28 agosto  1997,  n. 281»,  anziche' stabilire che tali provvedimenti
sono adottati previa intesa con la Conferenza stessa;
        b)  dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 26, commi 1 e 2,
della  predetta  legge  n. 289  del  2002,  sollevata  dalla  Regione
Emilia-Romagna,  in  riferimento  agli  artt. 117,  118  e  119 della
Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
        c)  dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 56 della predetta
legge  n. 289  del  2002,  sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in
riferimento  agli  artt. 117,  118  e  119 della Costituzione, con il
ricorso indicato in epigrafe;
        d)  dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, comma 8, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione), sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in
riferimento  all'art. 117 della Costituzione, con il ricorso indicato
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.
                        Il Presidente: Onida
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0107