N. 64 SENTENZA 13 - 29 gennaio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Ricorso  regionale  -  Prospettazione  di  questioni  di legittimita'
  costituzionale  - Trattazione separata da altre questioni sollevate
  con il medesimo ricorso, oggetto di distinte decisioni.
Ricorso regionale - Eccezione di inammissibilita' della questione per
  mancata indicazione dei parametri violati - Reiezione .
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 23.
- Costituzione, artt. 97 e 117.
Finanza pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Provvedimenti
  di  riconoscimento  di  debito  delle  pubbliche  amministrazioni -
  Prevista  trasmissione  agli  organi di controllo e alla competente
  procura  della  Corte dei conti - Denunciata previsione di norma di
  dettaglio, invasiva della potesta' regionale concorrente in materia
  di  «armonizzazione  dei  bilanci  pubblici  e  coordinamento della
  finanza  pubblica  e del sistema tributario» - Non fondatezza della
  questione.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 23, comma 5.
- Costituzione, artt. 97 e 117.
(GU n.5 del 2-2-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
Giudici:   Carlo   MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso
con  ricorso  della  Regione  Veneto, notificato il 25 febbraio 2003,
depositato  in  cancelleria  il 7 marzo 2003 ed iscritto al n. 26 del
registro ricorsi 2003.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  16 novembre  2004  il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Uditi  gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione
Veneto  e  l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  al  Presidente del Consiglio dei
ministri  il  25 febbraio  2003,  e  depositato presso la cancelleria
della  Corte  costituzionale  il  7 marzo  2003, la Regione Veneto ha
chiesto  a  questa Corte di dichiarare, fra l'altro, l'illegittimita'
dell'art. 23  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2003)  in  relazione  all'art. 117  Cost.  per  indebita
invasione  della  propria sfera di competenza legislativa concorrente
in  materia  di  «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della  finanza  pubblica  e  del  sistema tributario», e in relazione
all'art. 97 Cost. per l'incerta finalita' della norma.
    La  Regione  ricorrente lamenta la violazione dell'art. 117 Cost.
perche'  la  norma  impugnata  -  stabilendo  che  i provvedimenti di
riconoscimento  di  debito  posti  in  essere  dalle  amministrazioni
pubbliche  sono  trasmessi agli organi di controllo e alla competente
Procura  della Corte dei conti - pone una disciplina molto specifica,
che non lascia margini alla potesta' legislativa della Regione.
    Afferma  la Regione Veneto che, gia' nella vigenza del precedente
titolo   V   della  Costituzione,  la  giurisprudenza  costituzionale
definiva  i  principi  che  si  impongono alla legislazione regionale
concorrente  come  quei  generali criteri che informano la disciplina
legislativa  statale  del  settore  e  precisava  che  questi  devono
riguardare   in  ogni  caso  il  modo  di  esercizio  della  potesta'
legislativa regionale e non comportare l'inclusione o l'esclusione di
singoli  settori  della  materia nell'ambito di essa: la disposizione
impugnata  non  conterrebbe,  quindi,  principi  fondamentali, ma una
normativa di semplice dettaglio.
    La  Regione ricorrente lamenta inoltre la violazione dell'art. 97
Cost.,   perche'  la  disposizione  in  discorso  pone  in  capo alle
pubbliche  amministrazioni un nuovo incombente - la trasmissione agli
organi  di  controllo  e  alla  Procura  della  Corte  dei  conti dei
provvedimenti  di  riconoscimento di debito - di cui non e' chiara la
finalita'.
    Non  si  chiarisce  infatti  ne'  quali  siano  le  attivita' che
l'organo  di controllo o la procura contabile possano porre in essere
una  volta presa visione dell'atto ne' quali conseguenze derivino dal
mancato invio.
    2.  -  Nel  giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio
dei  ministri, con il ministero dell'Avvocatura generale dello Stato,
assumendo l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso.
    La  questione sarebbe inammissibile per mancata indicazione delle
norme  della  Costituzione  violate, mentre sarebbe infondata perche'
l'obbligo  di  trasmissione  dei  provvedimenti  di riconoscimento di
debito  e'  previsto per consentire il controllo da parte della Corte
dei  conti  su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione
in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate
le norme di contabilita'.
    Si  tratterebbe  pertanto  di materia che rientra in quella degli
«organi  dello  Stato»  (nella  quale  va  inclusa  non  solo la loro
struttura,  ma  anche  il  loro  funzionamento)  o  della  «giustizia
amministrativa»:  non  a  caso  la  Regione  non  ha  indicato  alcun
parametro    costituzionale,   perche'   sarebbe   stato   necessario
individuare  una  norma  che  attribuisca  alle  Regioni  la potesta'
legislativa sui controlli esterni a se stessa.
    3.   -  Nell'imminenza  dell'udienza  hanno  depositato  distinte
memorie  sia  la  Regione Veneto, sia la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
    La  prima, nell'ammettere che il legislatore statale puo' imporre
vincoli  alle  politiche  di  bilancio,  che  comprimano  l'autonomia
regionale,    precisa    che    tali    limitazioni,    per    essere
costituzionalmente  legittime,  devono avere carattere transitorio ed
essere  concepite  in  vista  di specifici obiettivi, purche' vengano
salvaguardati  gli  spazi di autonomia riconosciuti a Regioni ed enti
locali  e  per evitare che il testo costituzionale venga vulnerato in
forza  di ormai perniciose crisi di bilancio (sentenze n. 36 del 2004
e n. 376 del 2003).
    Secondo  la  difesa  regionale il potere statale di coordinamento
della  finanza pubblica sarebbe un potere a carattere finalistico, si
svolgerebbe   esclusivamente   mediante  la  posizione  di  «principi
fondamentali», potrebbe svolgersi attraverso l'esercizio di poteri di
ordine  amministrativo,  di  rilevazione  dati  e  di controllo e non
potrebbe  mai  trasformarsi  in  attivita' di direzione o di indebito
condizionamento dell'attivita' degli enti autonomi.
    Inoltre,  con  il  nuovo  titolo  V della Costituzione, sarebbero
stati  soppressi  i  controlli  esterni,  quelli interni ricadrebbero
nell'ambito  della  sfera  di  autonomia organizzativa della Regione,
mentre  quelli  della  Corte  dei  conti sarebbero limitati solo alla
gestione.
    Afferma, infine, la Regione che, per quanto riguarda l'obbligo di
trasmissione  dei  provvedimenti  di  riconoscimento del debito «alla
competente   Procura   della   Corte  dei  conti»,  sussistono  gia',
nell'ambito  dell'ordinamento,  l'obbligo  di  denuncia  proprio  dei
funzionari   preposti   agli   uffici   in   cui   si  articolano  le
amministrazioni.
    La difesa erariale, nel sostenere l'inammissibilita' del ricorso,
osserva  che  il  richiamo  alla  materia «armonizzazione dei bilanci
pubblici  e  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del  sistema
tributario»  non  ha  alcuna  attinenza  con  la norma impugnata, che
introduce  solo un obbligo di comunicazione successivo alla redazione
del  bilancio  e  alla  effettuazione delle spese. I provvedimenti di
riconoscimento  di  debito  sono  formati per costituire un titolo di
pagamento  fino  ad  allora  mancante  e provocano diffidenza perche'
presuppongono  che non siano state seguite le formalita' per ordinare
le spese stesse.
    Secondo   l'Avvocatura  la  funzione  della  norma  e'  meramente
informativa,  poiche'  presuppone  che  gia' operino disposizioni sul
controllo  dei vari enti e che sia prevista la competenza della Corte
dei  conti.  La  materia entro la quale ricondurre la norma e' quella
del   coordinamento   informativo,  che  l'art. 117,  secondo  comma,
lettera r) attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.
    La   questione   sarebbe  comunque  infondata  anche  qualora  si
ammettesse  che  la  materia  sia  quella  della  «armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario»,  dal  momento  che  la  norma  impugnata non puo' essere
considerata  di  dettaglio,  perche' si limita ad imporre a tutti gli
enti  che rientrano nella finanza pubblica un obbligo di informazione
in  modo  che  il  coordinamento sia effettivo: i controlli sarebbero
solo  quelli  previsti  dalla  legislazione  gia' in vigore, mentre i
doveri  di  informazione si pongono l'obiettivo di renderli possibili
in modo organico.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Regione Veneto ha impugnato, fra gli altri, l'art. 23,
quinto  comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2003),  perche'  lo  stesso,  laddove stabilisce in modo
specifico  e  preciso che i provvedimenti di riconoscimento di debito
posti  in  essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli
organi  di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti,
non  lasciando margini alla potesta' legislativa della Regione, e non
chiarendo la finalita' di tale trasmissione, dal momento che non dice
ne'  quali  siano le attivita' che l'organo di controllo o la procura
contabile  possono porre in essere una volta presa visione dell'atto,
ne'   quali   conseguenze  derivino  dal  mancato  invio,  violerebbe
l'art. 117,   terzo  comma,  della  Costituzione,  che  riserva  alla
legislazione concorrente della Regione la materia «armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario»,  e  l'art. 97  della  Costituzione, che stabilisce che i
pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.
    2.   -   In   via   preliminare   va   disattesa  la  censura  di
inammissibilita'  del ricorso, sollevata dall'Avvocatura erariale per
mancata indicazione delle norme costituzionali asseritamente violate,
dal  momento  che  dalla  lettura dell'atto introduttivo del giudizio
risulta    l'indicazione    dei    parametri    costituzionali    che
giustificherebbe  la  pronuncia  di  incostituzionalita' richiesta e,
precisamente,  gli articoli 97 e 117, terzo comma, della Costituzione
(il  primo invocabile dalla Regione in quanto la affermata violazione
ridonderebbe  in  una lesione dell'autonomia della Regione, vincolata
nella sua attivita' all'osservanza delle norme impugnate).
    3. - Passando all'esame del merito, il ricorso e' infondato sulla
base delle considerazioni che seguono.
    3.1.  -  La  norma  impugnata  -  secondo  cui i provvedimenti di
riconoscimento  di  debito  posti  in  essere  dalle  amministrazioni
pubbliche  di  cui  all'articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n. 165  (Norme  generali sull'ordinamento del lavoro
alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sono trasmessi agli
organi  di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti
-   e'  espressione  di  un  principio  fondamentale  in  materia  di
«armonizzazione  dei  bilanci  pubblici e coordinamento della finanza
pubblica» (che e' materia affidata alla competenza ripartita di Stato
e  Regioni),  tendente  a  soddisfare  esigenze di contenimento della
spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilita' interno.
    Questa  Corte  ha  avuto  infatti  modo  di  affermare che non e'
contestabile  il  potere del legislatore statale di imporre agli enti
autonomi,  per  ragioni  di  coordinamento  finanziario  connesse  ad
obiettivi  nazionali,  condizionati  anche dagli obblighi comunitari,
vincoli  alle  politiche  di  bilancio,  pur  se questi si traducono,
inevitabilmente,  in  limitazioni  indirette  all'autonomia  di spesa
degli enti, da cio' facendo derivare - nell'esaminare una norma della
legge finanziaria del 2002 (art. 24 della legge n. 448 del 2001) - la
legittimita'  della  trasmissione  a  fini  di controllo al Ministero
dell'economia da parte di regioni, province e comuni, di informazioni
relative ad incassi e pagamenti effettuati (sentenza n. 36 del 2004).
    Orbene,  se  rientra  nei  limiti  delle norme che lo Stato ha la
competenza  ad  emanare nella materia del coordinamento della finanza
pubblica, la previsione di un'ingerenza, nell'attivita' di Regioni ed
enti  locali,  esercitata da un organo dello Stato, a maggior ragione
deve ritenersi legittimo il controllo svolto da un organo terzo quale
e' la Corte dei conti.
    E'  vero  che,  con  il  nuovo  titolo  V  della  Costituzione, i
controlli di legittimita' sugli atti amministrativi degli enti locali
debbono   ritenersi   espunti   dal  nostro  ordinamento,  a  seguito
dell'abrogazione  del primo comma dell'art. 125 e dell'art. 130 della
Costituzione,  ma  questo non esclude la persistente legittimita', da
un  lato, dei c.d. controlli interni (cfr. art. 147 del d.lgs. n. 267
del  18 agosto  2000)  e,  dall'altro,  dell'attivita'  di  controllo
esercitata  dalla  Corte dei conti, legittimita' gia' riconosciuta da
una  molteplicita'  di  decisioni di questa Corte sulla base di norme
costituzionali  diverse da quelle abrogate (cfr. sentenze nn. 470 del
1997;  335  e  29  del  1995),  fra  le quali proprio l'art. 97 della
Costituzione,   invocato  quale  ulteriore  parametro  con  il  quale
contrasterebbe la norma impugnata.
    Quest'ultima, assoggettando una tipologia di provvedimento indice
di  possibili  patologie  nell'ordinaria  attivita' di gestione ad un
controllo   rispettoso   dell'autonomia  locale  e  venendo  altresi'
incontro  alle  esigenze  di  contenimento  della spesa pubblica e di
rispetto del patto di stabilita' interno, e' conforme al principio di
buon andamento delle pubbliche amministrazioni.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata  a  separate  pronunzie  ogni decisione sulle ulteriori
questioni  sollevate  dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in
epigrafe;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 23,  comma 5,  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello   Stato   -   legge  finanziaria  2003),  in  riferimento  agli
articoli 117  e 97 della Costituzione, sollevata dalla Regione Veneto
con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
                        Il Presidente: Onida
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 gennaio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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