N. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 2004

Ordinanza  emessa  il  13  luglio  2004  dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Caltanissetta  sul ricorso proposto da Highlander di
Dolcemascolo  Sergio  &  c.  S.n.c.  contro  Agenzia delle entrate di
Caltanissetta

Sanzioni  amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di
  lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200
  al  400  per  cento  dell'importo  del costo del lavoro, relativo a
  ciascun  lavoratore,  calcolato  sulla  base  dei vigenti contratti
  collettivi   nazionali,   per  il  periodo  compreso  tra  l'inizio
  dell'anno  e la data di constatazione della violazione - Violazione
  del  principio  di  uguaglianza per irrazionalita' e ingiustificato
  eguale trattamento di situazioni diverse.
- Decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 12,  art. 1  (recte: art. 3),
  comma 3, come sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002,
  n. 73.
- Costituzione, art. 3.
Sanzioni  amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di
  lavoro  sommerso  e  previdenza  sociale  -  Ammenda  -  Competenza
  all'irrogazione  attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente
  competenza  del  giudice  tributario  sulle  relative controversie,
  anziche'  del  giudice  ordinario  (del lavoro) - Ingiustificata ed
  irragionevole  limitazione  del  diritto di difesa, con particolare
  riferimento  all'esclusione della prova testimoniale Violazione del
  principio  del giudice naturale, trattandosi di sanzioni in materia
  previdenziale e di lavoro.
- Decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 12,  art. 1  (recte: art. 3),
  comma 5, come sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002,
  n. 73.
- Costituzione, artt. 24 e 25.
(GU n.6 del 9-2-2005 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza nel procedimento, iscritto al
n. 18/04  R.G., promosso dalla Highlander di Dolcemascolo Sergio & C.
S.n.c.,  in  persona  del suo rappresentante sig. Dolcemascolo Sergio
avverso  lo  avviso  di  irrogazione  della sanzione, determinata nel
minimo  in  Euro  66.518,00,  emessa  dallo  Ufficio  dell'Entrate di
Caltanissetta  in  data  27 settembre 2003 e notificato il 28 ottobre
2003.
    Sentito il relatore ed esaminati gli atti del procedimento;
    Ritenuto   che  l'Ufficio  delle  entrate  di  Caltanissetta  con
l'avviso in epigrafe indicato ha irrogato la sanzione, determinata in
applicazione  dell'art. 1,  comma  terzo,  del d.l. 22 febbraio 2002,
n. 12,  convertito  con  modificazioni  in legge 23 aprile 2002 n. 73
recante  «disposizioni  urgenti per il completamento delle operazioni
di  emersione  di attivita' detenute all'estero e lavoro irregolare»,
siccome   competente   a   mente  della  disposizione  contenuta  nel
successivo comma quinto della stessa disposizione;
    Ritenuto  che la menzionata sanzione e' stata irrogata di seguito
a  visita  ispettiva  effettuata  dall'INPS  di Caltanissetta, con la
quale  era stata accertata la presenza nei locali della azienda della
Highlander  di numero tre lavoratori che prestavano irregolarmente la
propria attivita' lavorativa subordinata;
    Ritenuto  che  il comma terzo dello art. 1 della legge n. 73/2002
prevede - ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste
da  altre  disposizioni  speciali  dettate  per  il  lavoro  e per la
previdenza  -  una  ulteriore  ed  autonoma  sanzione  amministrativa
conseguente  all'«impiego  dei  lavoratori  dipendenti non risultanti
dalle   scritture   o   da   altre  documentazioni  obbligatorie»  da
quantificarsi  dal  200  al  400  per cento «... del costo del lavoro
calcolato  sulla  base dei vigenti contratti collettivi nazionali per
il  periodo compreso dall'inizio dell'anno e la data di contestazione
della violazione».
    Considerato  che  la menzionata sanzione appare, almeno ad avviso
del  collego, in contrasto con lo art. 3 della Costituzione oltre che
sostanzialmente   priva  di  intrinseca  ragionevolezza  sia  perche'
appare,  di  per  se',  idonea a concretamente realizzare trattamenti
diversi  per  situazioni  assolutamente  identiche e sia perche', con
riferimento  al momento della contestazione ed ai correlativi criteri
di  determinazione  della  stessa  sanzione  rapportato  «al  periodo
ricompreso  dall'inizio dell anno e la data di contestazione», appare
ingiustificatamente e irragionevolmente penalizzante della parte alla
quale  la  contestazione  sia  stata  effettuata nel mese di dicembre
rispetto  all'altra  alla  quale  la  medesima  violazione  sia stata
contestata  ed  accertata  nel  mese  di gennaio o in altro mese piu'
prossimo al mese di gennaio;
    Considerato  che  la  disposizione  del  quinto comma dell'art. 1
della  legge  23  febbraio 2002 n. 73, nella parte che attribuisce la
competenza  alla  Agenzia  delle  entrate per la concreta irrogazione
delle citata sanzione aggiuntiva mediante le modalita' previste dalle
disposizioni  di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 472 «ad eccezione
dell'art. 16,  comma  secondo»  -  gia',  di  per  se',  in  netta ed
ingiustificata contrapposizione con la disposizione di cui all'art. 7
della  legge  n. 212/2000  (Statuto  del  contribuente)  -, appare in
evidente  contrasto  con  l'art. 24  della  Costituzione  atteso  che
all'interessato   non   viene   consentito,   in   via   di  mera  ed
ingiustificata  ed  irragionevole  eccezione,  di conoscere i dati di
fatto  e  gli  atti  giustificativi  della  contestazione, incidendo,
percio',   negativamente   sull'esercizio   del   dritto   di  difesa
generalmente dalla Costituzione assicurato a tutti i cittadini;
    Considerato   che   il   comma  quinto  dell'art. 1  della  legge
n. 73/2002  appare,  ad  avviso  del collegio, anche in contrasto con
l'art. 25 della Costituzione laddove attribuisce la competenza per la
irrogazione  della  sanzione all'Ufficio delle entrate, nonostante la
stessa  sanzione  comminata  sia,  seppure  autonoma, riconducibile a
violazioni  di  norme  previdenziali e sul lavoro per le quali e' pur
prevista  una  diversa competenza e un diverso giudice ordinario (del
lavoro),  costituisce,  di per se', non solo una indebita sottrazione
del  trasgressore  al  giudice  naturale  all'uopo  gia' costituito (
giudice  ordinario),  ma  anche  una  ingiustificata ed irragionevole
limitazione   del   diritto   di   difesa   generalmente   assicurato
dall'art. 24 della Costituzione, tenuto presente che nei procedimenti
avanti  le  Commissioni tributarie e' fatto espresso divieto - art. 7
del  d.lgs.  31  dicembre  1992  n. 546 - alla parte di dedurre anche
prove  testimoniali  e tenuto presente che alla stessa parte, anche a
sensi  dell'art.  32, terzo comma del d.P.R. n. 600/1973 - certamente
applicabile  nella sede contenziosa susseguente alla contestazione -,
non  e' consentito produrre «atti e documenti» non esibiti in sede di
contestazione o di redazione del verbale ispettivo, imponendo, cosi',
una ingiustificata compressione ed una ingiustificata limitazione del
diritto  di  difesa,  seppure  esso  sia  ampiamente  assicurato  nei
procedimenti che debbono svolgersi avanti il giudice ordinario;
    Considerato  che,  per quanto esposto, per effetto dei menzionati
rilievi, appare ricorrere il dubbio sulla legittimita' costituzionale
delle menzionate disposizioni e considerato, altresi', che i medesimi
non appaiono manifestamente infondati;
    Ritenuto  che la decisione sulle questioni sollevate che la Corte
costituzionale  e'  chiamata  ad  emettere e' rilevante rispetto alla
decisione  delle questioni di merito prospettate dalla Highlander con
il proposto ricorso;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 53 della legge 11 marzo 1953, n. 86, dispone:
        A)  la sospensione del procedimento promosso dalla Highlander
di Dolcemascolo Sergio & C., S.n.c., meglio in epigrafe indicato;
        B)  la immediata trasmissione, a cura della segreteria, degli
atti alla Corte costituzionale;
        C)  la  notifica  della  presente ordinanza al Presidente del
Consiglio  dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti
della  Camera  e  del  Senato  della  Repubblica,  nonche' alle parti
costituite.
    Cosi'  deciso  in Caltanissetta, nella Camera di consiglio tenuta
il giorno 13 luglio 2004.
                        Il Presidente: Grande
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